Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 42.700
/ Totale documenti scaricati: 29.115.377

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 42.700
/ Totale documenti scaricati: 29.115.377

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 42.700 *

/ Totale documenti scaricati: 29.115.377 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 42.700 *

/ Totale documenti scaricati: 29.115.377 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.700 *

/ Totale documenti scaricati: 29.115.377 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.700 *

/ Totale documenti scaricati: 29.115.377 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 42.700 *

/ Totale documenti scaricati: 29.115.377 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.700 *

/ Totale documenti scaricati: 29.115.377 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.700 *

/ Totale documenti scaricati: 29.115.377 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.700 *

/ Totale documenti scaricati: 29.115.377 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti

Slide background








Europe, Rome

D.M. 5 luglio 1975

ID 8048 | | Visite: 135246 | Legislazioni costruzioni ITPermalink: https://www.certifico.com/id/8048

DM 5 luglio 1975

Decreto Ministeriale 5 luglio 1975 / Allegato DM aggiornato 2022

ID 8048 | Update 16.04.2022

Decreto Ministeriale 5 luglio 1975
Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali d'abitazione. (G.U. n. 190 del 18.07.1975) (N1) (N2) (N3)

Viste le istruzioni ministeriali 20-6-1896, concernenti la compilazione dei regolamenti locali sull'igiene del suolo e dell'abitato; Considerata la necessità di apportare d'urgenza modifiche alle predette istruzioni ministeriali 20-6-1896 per la parte riguardante l'altezza minima ed i requisiti igienicosanitari principali dei locali d'abitazione, in attesa di procedere all'aggiornamento della restante parte delle istruzioni ministeriali stesse; (1)

(1) Le istruzioni citate vengono omesse in attesa del loro aggiornamento.

Decreta:

Art. 1 L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,70, riducibili a m 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli. Nei comuni montani al di sopra dei m 1.000 s.l.m. può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a m 2,55.

Le altezze minime previste nel primo e secondo comma possono essere derogate entro i limiti gia' esistenti e documentati per i locali di abitazione di edifici situati in ambito di comunita' montane sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienicosanitarie quando l'edificio presenti caratteristiche tipologiche specifiche del luogo meritevoli di conservazione ed a condizione che la richiesta di deroga sia accompagnata da un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, comunque, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienicosanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilita' di una adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliaria. (2)

(2) Periodo introdotto da Decreto 9 giugno 1999 Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienicosanitari principali dei locali di abitazione. (GU n.148 del 26-06-1999)

Art. 2 Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei successivi. Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14. Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile.

Art. 3 Ferma restando l'altezza minima interna di m 2,70, salvo che per i comuni situati al di sopra dei m 1.000 s.l.m. per i quali valgono le misure ridotte già indicate all'art. 1, l'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, e non inferiore a mq 38, se per due persone.

Art. 4 Gli alloggi debbono essere dotati di impianti di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo richiedano. La temperatura di progetto dell'aria interna deve essere compresa tra i 180C e i 200C; deve essere, in effetti, rispondente a tali valori e deve essere uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli. Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non debbono presentare tracce di condensazione permanente.

Art. 5 Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso. Per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2 per cento, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. Per gli edifici compresi nell'edilizia pubblica residenziale occorre assicurare, sulla base di quanto sopra disposto e dei risultati e sperimentazioni razionali, l'adozione di dimensioni unificate di finestre e, quindi, dei relativi infissi.

Art. 6 Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti. E' comunque da assicurare, in ogni caso, l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano. Il "posto di cottura", eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.

Art. 7 La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica. Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all'esterno è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera. Per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.

Art. 8 I materiali utilizzati per le costruzioni di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire un'adeguata protezione acustica agli ambienti per quanto concerne i rumori da calpestio, rumori da traffico, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni. All'uopo per una completa osservanza di quanto sopra disposto occorre far riferimento ai lavori ed agli standards consigliati dal Ministero dei lavori pubblici o da altri qualificati organi pubblici.

Art. 9 Tutta la parte delle istruzioni ministeriali 20-6-1896 incompatibile o, comunque, in contrasto con le presenti disposizioni deve ritenersi abrogata.

(N1)

Istruzioni ministeriali 20 giugno 1896: restano in vigore le disposizioni non incompatibili con il DM 5 luglio 1975

Tutta la parte delle istruzioni ministeriali 20-6-1896 incompatibile o, comunque, in contrasto con le presenti disposizioni deve ritenersi abrogata (Art. 9).

(N2)

Decreto Interministeriale 26 giugno 2015

Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici (GU n. 162 del 15.07.2015)

Allegato 1 (articoli 3 e 4) criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici

2 Prescrizioni comuni per gli edifici di nuova costruzione, gli edifici oggetto di ristrutturazioni importanti o gli edifici sottoposti a riqualificazione energetica
...

4. Negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti, o a riqualificazioni energetiche come definite all’articolo 2, comma 1, lettere l-vicies ter), e l-vicies quater), del decreto legislativo, 192/2005 con le precisazioni di cui ai paragrafi 1.3 e 1.4 del presente Allegato, nel caso di installazione di impianti termici dotati di pannelli radianti a pavimento o a soffitto e nel caso di intervento di isolamento dall’interno, le altezze minime dei locali di abitazione previste al primo e al secondo comma, del decreto ministeriale 5 luglio 1975, possono essere derogate, fino a un massimo di 10 centimetri. Resta fermo che nei comuni montani al di sopra dei metri 1000 sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a metri 2,55.

(N3)

D.L. 16 luglio 2020, n. 76 / convertito Legge 11 settembre 2020, n. 120

Art. 10  Semplificazioni e altre misure in materia edilizia 
...

2. Nelle more dell'approvazione del decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanita' 5 luglio 1975, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, si interpretano nel senso che i requisiti relativi all'altezza minima e i requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione ivi previsti non si considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto e che siano ubicati nelle zone A o B, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili, in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali. Ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro agibilita', si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti.

2-bis. In deroga alle disposizioni del decreto del Ministro per la sanita' 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, con riferimento agli immobili di interesse culturale, sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

a) l'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione e' fissata in 2,4 metri, riducibili a 2,2 metri per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti e i ripostigli;
b) per ciascun locale adibito ad abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore all'1 per cento e, comunque, la superficie finestrata apribile non deve essere inferiore a un sedicesimo della superficie del pavimento;
c) ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e per la qualificazione edilizia degli immobili di cui al presente comma e della segnalazione certificata della loro agibilita', si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di ristrutturazione e di modifica di destinazione d'uso.

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decreto Ministeriale 5 luglio 1975 Coordinato 2022.pdf)Decreto Ministeriale 5 luglio 1975 Coordinato 2022
 
IT189 kB9900
Scarica questo file (Decreto ministeriale 05 Luglio 1975.pdf)Decreto ministeriale 05 Luglio 1975
 
IT17 kB4933
Scarica questo file (Decreto 9 giugno 1999.pdf)Decreto 9 giugno 1999
 
IT85 kB6352

Tags: Costruzioni Urbanistica

Ultimi inseriti

Mar 25, 2025 22

Decreto ministeriale n. 37 del 21 marzo 2025

Decreto ministeriale n. 37 del 21 marzo 2025 ID 23684 | 25.03.2025 / In allegato Decreto ministeriale n. 37 del 21 marzo 2025 - Aggiornamento della composizione della Commissione esperti di radioprotezione di cui al DM 09 agosto 2022 ... Articolo unico (Aggiornamento della composizione della… Leggi tutto
Orientamenti tecnici principio DNSH   Comunicazione CE 25 03 2025
Mar 25, 2025 20

Orientamenti tecnici principio DNSH / Comunicazione CE 25.03.2025

Orientamenti tecnici principio DNSH / Comunicazione CE 25.03.2025 ID 23683 | 25.03.2025 Comunicazione della Commissione Orientamenti tecnici per l'applicazione del principio non arrecare un danno significativo a norma del regolamento sul Fondo sociale per il clima (C/2025/880) GU C/2025/1596 del… Leggi tutto
Orientamenti sui piani sociali per il clima   Comunicazione CE 25 03 2025
Mar 25, 2025 32

Orientamenti sui piani sociali per il clima

Orientamenti sui piani sociali per il clima - Comunicazione CE 25.03.2025 ID 23682 | 25.03.2025 Comunicazione della Commissione del 25.03.2025 - Orientamenti sui piani sociali per il clima (C/2025/881) GU C/2025/1597 del 25.3.2025 ... Il Fondo sociale per il clima (anche «Fondo»), istituito… Leggi tutto
Mar 24, 2025 53

Decreto-Legge 24 gennaio 2025 n. 3

in News
Decreto-Legge 24 gennaio 2025 n. 3 ID 23679 | 24.03.2025 Decreto-Legge 24 gennaio 2025 n. 3 Misure urgenti per assicurare la continuita' produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA. (GU n.19 del 24.01.2025) Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/2025 [box-warning]Legge di conversione… Leggi tutto
Mar 24, 2025 54

Legge 20 marzo 2025 n. 31

in News
Legge 20 marzo 2025 n. 31 ID 23678 | 24.03.2025 Legge 20 marzo 2025 n. 31 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuita' produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA. (GU n.69 del 24.03.2025) Entrata in… Leggi tutto
Mar 24, 2025 62

Nota MIMIT Prot. n. 43836 del 12 marzo 2025

in News
Nota MIMIT Prot. n. 43836 del 12 marzo 2025 ID 23677 | 24.03.2025 / In allegato Legge 30 dicembre 2024, n. 207. Introduzione dell’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria. Prime indicazioni… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

UNI CEI CEN CLC TR 18115 2025
Mar 20, 2025 275

UNI CEI CEN/CLC/TR 18115:2025

UNI CEI CEN/CLC/TR 18115:2025 ID 23660 | 20.03.2025 / In allegato Preview UNI CEI CEN/CLC/TR 18115:2025Governance dei dati e qualità per l’Intelligenza Artificiale nel contesto europeo Il rapporto tecnico fornisce una panoramica sugli standard connessi all'Intelligenza Artificiale, con un focus sui… Leggi tutto