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PEIR: Modello Comunicazione Prefetto info Piano Emergenza Interna Rifiuti

ID 7780 | | Visite: 11412 | Documenti Riservati AmbientePermalink: https://www.certifico.com/id/7780

Modello Comunicazione Prefetto info PEIR

PEIR: Modello Comunicazione Prefetto info Piano Emergenza Interna Rifiuti

Disponibile in allegato o all'interno del Prodotto PEIR Certifico, il Modello Comunicazione Prefetto Info PEIR (Piano Emergenza Interna Rifiuti) da trasmettere al Prefetto entro il 4 marzo 2019 da parte dei Gestori a seguito della pubblicazione delle Linee guida | Informazioni ai prefetti - prime indicazioni per i gestori degli impianti di cui art. 26-bis, inserito dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132 (MATTM 13.02.2019).

Attenzione.

Non è prevista la trasmissione al Prefetto del PEIR, ma è solo richiesta la trasmissione delle informazioni di cui alle Linee guida MATTM 13.02.2019). 
Modello doc disponibile in allegato o all'interno del Prodotto PEIR Certifico dalla Ed. 1.2. Il Gestore deve restare a disposizione del Prefetto per richiesta ulteriori informazioni.

Clienti PEIR Certifico
Il Modello di Comunicazione, comunque strutturato, è facilmente compilabile una volta elaborato il PEIR, in quanto sono evidenziate le informazioni da inserire nei campi del Modello di Comunicazione estraibili dal PEIR stesso. Nessuna modifica al PEIR che è in Ed. 1.1.

Le Linee guida in oggetto, nelle more dell’emanazione del DPCM previsto dal comma 9 dell'art. 26-bis, che stabilirà le linee guida per la predisposizione dei PEE e per la relativa informazione alle popolazioni, ed in riscontro ai  diversi quesiti pervenuti dagli operatori del settore, forniscono le prime indicazioni sulle informazioni che i gestori degli impianti in argomento devono fornire ai prefetti ai sensi del comma 4 dell’art. 26-bis entro la data del 4 marzo 2019, e sui contenuti minimi del PEI. 

In particolare, per quanto riguarda le informazioni da fornire ai prefetti ai sensi dell’art. 26-bis comma 4 della Legge 1° dicembre 2018, n. 132 per l’elaborazione del PEE, i gestori sono tenuti ad effettuare una descrizione dell’impianto fornendo adeguate informazioni circa: 

- Ragione sociale e indirizzo dell’impianto;
- Nominativo e recapiti del gestore dell’impianto e del responsabile per la sicurezza; 
- Descrizione dell’attività svolta e dei relativi processi, indicazione del numero degli addetti; 
- Elenco delle autorizzazioni/certificazioni nel campo ambientale e della sicurezza in possesso della società; 
- Planimetria generale dalla quale risultino l'ubicazione dell’attività, il contesto territoriale circostante, le condizioni di accessibilità all'area e di viabilità; 
- Piante in scala adeguata degli edifici e delle aree all’aperto utilizzate per le attività recanti l’indicazione degli elementi caratteristici: layout dell’impianto, con identificazione delle aree di accettazione in ingresso, delle aree di stoccaggio e trattamento e degli impianti tecnici, degli uffici e delle misure di sicurezza e protezione riportate nella relazione tecnica. 
- Relazione tecnica contenente almeno i seguenti elementi: 
1. quantità e tipologia dei rifiuti gestiti e indicazione della massima capacità di stoccaggio istantanea consentita. Nel caso l’impianto gestisca rifiuti pericolosi, indicare le relative caratteristiche di pericolo e specificare le modalità di gestione adottate; 
2. descrizione degli impianti tecnici; 
3. descrizione delle misure di sicurezza e protezione adottate, anche in relazione alla gestione dell’impianto. 
- Descrizione, dei possibili effetti sulla salute umana e sull’ambiente che possono essere causati da un eventuale incendio, esplosione o rilascio/spandimento; 
- Descrizione delle misure adottate nel sito per prevenire gli incidenti e per limitarne le conseguenze per la salute umana, per l'ambiente e per i beni; 
- Descrizione delle misure previste per provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente; 
- Descrizione delle disposizioni per avvisare tempestivamente, le autorità competenti per gli interventi in caso di emergenza (Vigili del fuoco, Prefettura, ARPA, ecc.). 

Tale elenco di informazioni è da considerarsi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in quanto i prefetti potranno autonomamente richiedere, caso per caso, informazioni aggiuntive che dovessero rendersi necessarie per il prosieguo delle attività di elaborazione del PEE. Resta inteso che, sulla base delle informazioni assunte dalla documentazione trasmessa dal gestore, il prefetto, qualora non siano ragionevolmente prevedibili effetti all'esterno dell'impianto provocati dagli incidenti individuati nell'ambito della valutazione del rischio, può decidere di non predisporre il PEE.

MATTM, 13.02.2019

Il Modello in allegato e all'interno del Prodotto per la redazione del Piano Emergenza Interno Rifiuti (Gestore)

Prodotto (Ed. 1.2 del 14.02.2019):

Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti

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Tags: Ambiente Rifiuti Abbonati Ambiente

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