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Piano di emergenza interno impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti

Piano emergenza interno Stoccaggio e lavorazione rifiuti   Indicazioni IV

Piano di emergenza interno impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti PEIR / Riesame / aggiornamento entro il 4 marzo 2025

ID 7336 | Update Rev. 3.0 del 04.04.2025 / Documento allegato

La Legge 1° dicembre 2018 n. 132, all'Art. 26-bis, relativamente agli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti esistenti o di nuova costruzione, al fine di gestire eventuali emergenze, prevede l'elaborazione di:

1. Piano di emergenza interno (competenza Gestore)
2. Piano di emergenza esterno (competenza Prefetto)

In allegato:
- le indicazioni 2019 (I) per la redazione del Piano di emergenza interno (PEI), sulla base della Circolare MATTM 15 Marzo 2018: Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi.
le indicazioni 2021 (II) integrazioni del Piano di emergenza interno (PEI), sulla base del DPCM 27 agosto 2021: Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti.

Piano emergenza interno impianti stoccaggio e lavorazione rifiuti

Timeline norme / obblighi

 1.  04/12/2018

1. Piano di emergenza interno | Entro il 4 marzo 2019
L'art. 26-bis della Legge 1° dicembre 2018, n. 132, rubricato “Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti”, prevede l’obbligo per i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, di predisporre un piano di emergenza interna.  Il piano, deve essere aggiornato almeno ogni tre anni. 

2. Piano di emergenza esterno | Entro dodici mesi dalla ricezione delle informazioni del gestore
Il prefetto, d’intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, predispone il piano di emergenza esterna all’impianto e ne coordina l’attuazione. Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l’elaborazione del piano di emergenza esterna. Il piano, deve essere aggiornato almeno ogni tre anni. 

 2.  07/10/2021

3. Piano di emergenza esterno |
Pubblicate le linee guida per il PEE del 07.10.2021
Pubblicato nella GU n. 240 del 07.10.2021 il DPCM 27 agosto 2021 Approvazione delle linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti.

4. Piano di emergenza interno | Entro il 6 dicembre 2021 (aggiornamento in accordo con le linee guida per il PEE del 07.10.2021) 
I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del DPCM 27 agosto 2021 (entro il 06.12.2021), trasmettono al prefetto competente per territorio, ai sensi dell’art. 26 -bis , del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, tutte le informazioni utili per l’elaborazione o per l’aggiornamento del piano di emergenza esterna. Il prefetto, entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie inviate dal gestore delle predette attività, redige il piano di emergenza esterna o, se necessario, provvede al suo aggiornamento. 

Schematizzando:

PEI   PEE

Fig. 1 - Schema timeline norme PEI - PEE

Decreto-Legge 4 ottobre 2018, n. 113

Art. 26-bis Piano di emergenza interna per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno per gli aspetti concernenti la prevenzione degli incendi, previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata, sono stabilite le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione.

PEIR   Flusso

Fig. 1 Schema flusso predisposizione PEIR

A tale proposito si veda il Documento della Circolare MATTM 15 Marzo 2018: Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi.

PI impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti   Adeguamento

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Il Prodotto per la redazione del Piano Emergenza Interno Rifiuti

Ed. 4.0 | 21 Gennaio 2025

Modello di Piano di Emergenza Interno Rifiuti (in formato doc), elaborato ai sensi dell'Art. 26-bis della Legge 1° dicembre 2018, n. 132, rubricato “Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti”, che prevede l’obbligo per i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, di predisporre un piano di emergenza interna (PEIR). 

Il piano deve essere aggiornato almeno ogni tre anni.

Il piano va riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell’impianto e del personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati (comunque, non superiori a tre anni) in ragione dei cambiamenti avvenuti nell’impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.

Pertanto, i soggetti obbligati che hanno redatto il primo Piano (PEI) entro il 04 marzo 2019 - senza ulteriori revisioni o aggiornamenti successivi - hanno aggiornato il documento entro il 04 marzo 2022 - senza ulteriori revisioni o aggiornamenti successivi - e dovranno aggiornare il documento entro il 04 marzo 2025.

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3.0 04.04.2025 Decreto 26 luglio 2022
Seveso III e rifiuti
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2.0 11.10.2021 DPCM 27 agosto 2021 Prevenzione Incendi - Note Certifico Srl
1.0 08.10.2021 DPCM 27 agosto 2021 Certifico Srl
0.0 05.12.2018 --- Certifico Srl

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