Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 42.924
/ Totale documenti scaricati: 29.440.913

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 42.924
/ Totale documenti scaricati: 29.440.913

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 42.924 *

/ Totale documenti scaricati: 29.440.913 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 42.924 *

/ Totale documenti scaricati: 29.440.913 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.924 *

/ Totale documenti scaricati: 29.440.913 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.924 *

/ Totale documenti scaricati: 29.440.913 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 42.924 *

/ Totale documenti scaricati: 29.440.913 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.924 *

/ Totale documenti scaricati: 29.440.913 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.924 *

/ Totale documenti scaricati: 29.440.913 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.924 *

/ Totale documenti scaricati: 29.440.913 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti

Slide background








Europe, Rome

Direttiva (UE) 2019/130

ID 7678 | | Visite: 15128 | Legislazione Sicurezza UEPermalink: https://www.certifico.com/id/7678

2019 130

Modifica Direttiva 2004/37/CE Protezione lavoratori esposizione agenti cancerogeni o mutageni

Update 16.02.2021

Direttiva recepita con il Decreto 11 Febbraio 2021

Decreto 11 Febbraio 2021
Recepimento della direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019, nonché della direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che modificano la direttiva (CE) 2004/37 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

Update 20.06.2019

Direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento Europeo e del Consiglio e del 16 gennaio 2019 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

GU L 30/112 del 31.01.2019

Entrata in vigore: 20.02.2019

Recepimento: entro il 20.02.2021

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di due anni dalla data della sua entrata in vigore. 

Le Direttive esposizione ad agenti cancerogeni lavoro

La Direttiva (UE) 2019/130 è la 5a direttiva di modifica della Direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE).

Direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)
Modifiche:
1. Direttiva 97/42/CE (recepita)
2. Direttiva 1999/38/CE (recepita)
3. Direttiva 2004/37/CE (recepita)
4. Direttiva (UE) 2017/2398 (Da recepire entro il 17 Gennaio 2020)
5. Direttiva (UE) 2019/130 (Da recepire entro il 20 Febbraio 2021) 
6. Direttiva (UE) 2019/983 (Da recepire entro l'11 Luglio 2021)

Nuove sostanze cancerogene da inserire nel TUS D.Lgs. 81/2008

Sono 24 le nuove sostanze cancerogene (3 esistenti al 2017) da inserire nell'Alegato XLIII di cui al Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni del Titolo IX Sostanze pericolose del D.Lgs. 81/2008 in accordo con le Direttive:

Direttiva (UE) 2017/2398 
Direttiva (UE) 2019/130 
Direttiva (UE) 2019/983

Sostanze cancerogene introdotte Direttiva (UE) 2017/2398

- Composti di cromo VI
- Fibre ceramiche refrattarie
- Polvere di silice cristallina respirabile
- Ossido di etilene
- 1,2-Epossipropano
- Acrilammide
- 2-Nitropropano
- o-Toluidina
- 1,3-Butadiene
- Idrazina
- Bromoetilene

Sostanze cancerogene introdotte Direttiva (UE) 2019/130:

- Oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna
- Miscele di idrocarburi policiclici aromatic
- Emissioni di gas di scarico dei motori diesel
- Tricloroetilene
- 4,4′-metilendianilina (MDA)
- Epicloridrina
- Etilene dibromuro
- Etilene dicloruro

Sostanze cancerogene introdotte Direttiva (UE) 2019/983:

- Cadmio e suoi composti inorganici
- Berillio e composti inorganici del berillio
- Acido arsenico e suoi sali e composti inorganici dell'arsenico
- Formaldeide
- 4,4′-metilene-bis(2 cloroanilina)

Articolo 1

La direttiva 2004/37/CE è così modificata:

1) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 13 bis Accordi delle parti sociali

Gli accordi delle parti sociali eventualmente conclusi nell'ambito della presente direttiva sono elencati nel sito web dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA). L'elenco è aggiornato periodicamente.»;

2) all'allegato I sono aggiunti i punti seguenti:

«7. Lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore.

8. Lavori comportanti esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel.»;

3) l'allegato III è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di due anni dalla data della sua entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

...

ALLEGATO

ALLEGATO III VALORI LIMITE E ALTRE DISPOSIZIONI DIRETTAMENTE CONNESSE (ARTICOLO 16)

A.   VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

NOME AGENTE

N. CE 
(1)

N. CAS 
(2)

Valori limite

 Osserv.

Misure transitorie

Adozione

 

Data recepimento

 

8 ore 
(3)

Breve durata 
(4)

mg/m3 
(5)

ppm 
(6)

f/ml 
(7)

mg/m3 
(5)

ppm 
(6)

f/ml 
(7)

Polveri di legno duro

2 (8)

Valore limite: 3 mg/m3
fino al 17 gennaio 2023

Direttiva 2004/37/CE

---

Composti di cromo VI definiti cancerogeni ai sensi dell'articolo 2, lettera a), punto i)

(come cromo)

0,005

Valore limite: 0,010 mg/m3
fino al 17 gennaio 2025

Valore limite: 0,025 mg/m3
per i procedimenti di saldatura
o taglio al plasma o analoghi
procedimenti di lavorazione
che producono fumi fino al
17 gennaio 2025

Direttiva (UE) 2017/2398

17 Gennaio 2020

Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi dell'articolo 2, lettera a), punto i)

0,3

 

Direttiva (UE) 2017/2398

17 Gennaio 2020

Polvere di silice cristallina respirabile

0,1 (9)

 

Direttiva (UE) 2017/2398

17 Gennaio 2020

Benzene

200-753-7

71-43-2

3,25

1

Pelle (10)

 

Direttiva 2004/37/CE

---

Cloruro di vinile monomero

200-831-0

75-01-4

2,6

1

 

Direttiva 2004/37/CE

---

Ossido di etilene

200-849-9

75-21-8

1,8

1

Pelle (10)

 

Direttiva (UE) 2017/2398

17 Gennaio 2020

1,2-Epossipropano

200-879-2

75-56-9

2,4

1

 

Direttiva (UE) 2017/2398

17 Gennaio 2020

Tricloroetilene

201-167-4

79-01-6

54,7

10

164,1

30

Pelle (10)

 

Direttiva (UE) 2019/130

20 Febbraio 2021

Acrilammide

201-173-7

79-06-1

0,1

Pelle (10)

 

Direttiva (UE) 2017/2398

17 Gennaio 2020

2-Nitropropano

201-209-1

79-46-9

18

5

 

Direttiva (UE) 2017/2398

17 Gennaio 2020

o-Toluidina

202-429-0

95-53-4

0,5

0,1

Pelle (10)

 

Direttiva (UE) 2017/2398

17 Gennaio 2020

4,4'- metilendianilina

202-974-4

101-77-9

0,08

Pelle (10)

 

Direttiva (UE) 2019/130

20 Febbraio 2021

Epicloridrina

203-439-8

106-89-8

1,9

Pelle (10)

 

Direttiva (UE) 2019/130

20 Febbraio 2021

Etilene dibromuro

203-444-5

106-93-4

0,8

0,1

Pelle (10)

 

Direttiva (UE) 2019/130

20 Febbraio 2021

1,3-Butadiene

203-450-8

106-99-0   

2,2

1

 

Direttiva (UE) 2017/2398

17 Gennaio 2020

Etilene dicloruro

203-458-1

107-06-2

8,2

2

Pelle (10)

 

Direttiva (UE) 2019/130

20 Febbraio 2021

Idrazina

206-114-9

302-01-2

0,013

0,01

Pelle (10)

 

Direttiva (UE) 2017/2398

17 Gennaio 2020

Bromoetilene

209-800-6

593-60-2

4,4

1

 

Direttiva (UE) 2017/2398

17 Gennaio 2020

Emissioni di gas di scarico dei motori diesel

 

 

0,05(*1)

 

 

 

 

 

 

Il valore limite si applica
a decorrere dal 21 febbraio 
2023. Per le attività minerarie 
sotterraneee la costruzione
di gallerie,il valore limite 
si applica a decorrere dal
21 febbraio 2026.

Direttiva (UE) 2019/130

20 Febbraio 2021

Miscele di idrocarburi policiclici aromatici, in particolare quelle contenenti benzo[a]pirene, definite cancerogene ai sensi della presente direttiva

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelle (10)

 

Direttiva (UE) 2019/130

20 Febbraio 2021

Oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelle (10)

 

Direttiva (UE) 2019/130

20 Febbraio 2021

 ALTRE DISPOSIZIONI DIRETTAMENTE CONNESSE
...

(1)  N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all'interno dell'Unione europea, come definito nell'allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.
(2)  N. CAS: numero di registrazione CAS (Chemical Abstract Service).
(3)  Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore.
(4)  Limite per esposizione di breve durata (STEL). Valore limite al di sopra del quale l'esposizione dovrebbe essere evitata e che si riferisce a un periodo di 15 minuti salvo indicazione contraria.
(5)  mg/m3 = milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).
(6)  ppm= parti per milione per volume di aria (ml/m3).
(7)  f/ml= fibre per millilitro.
(8)  Frazione inalabile: se le polveri di legno duro sono mischiate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.
(9)  Frazione inalabile.
(10)  Contribuisce in modo significativo all'esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea.
(*1)  Misurate sotto forma di carbonio elementare.
...

Nota di commento:

La modifica alla Direttiva 2004/37/CE, dovrà essere recepita nel D.Lgs. 81/2008 entro il 20 febbraio 2021 ed andrà a modificare/integrare il capo II e gli Allegati XLII e XLIII:

________

D.Lgs. 81/2008
....
Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni

Art. 233. Campo di applicazione

1. Fatto salvo quanto previsto per le attività disciplinate dal capo III e per i lavoratori esposti esclusivamente alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa.

Art. 234. Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto si intende per:

a) agente cancerogeno:
1) una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
2) una sostanza, miscela o procedimento menzionati all'allegato XLII del presente decreto, nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;

b) agente mutageno:
1) una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008.

c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell'allegato XLIII.
...
Art. 236. Valutazione del rischio

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 235, il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'articolo 17.

2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo.

3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive del presente capo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.

4. Il documento di cui all'articolo 28, comma 2, o l'autocertificazione dell'effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, sono integrati con i seguenti dati:

a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o miscele cancerogene o mutagene o di processi industriali di cui all'allegato XLII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni;
b) i quantitativi di sostanze ovvero miscele cancerogene o mutagene1 prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;
c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni;
d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa;
e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati;
f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e le miscele1 eventualmente utilizzati come sostituti.

5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.

6. Il rappresentante per la sicurezza può richiedere i dati di cui al comma 4, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 50, comma 6.

...

ALLEGATO XLII

Elenco di sostanze, miscele e processi

ELENCO DI SOSTANZE, MISCELE E PROCESSI

1. Produzione di auramina con il metodo Michler.
2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.
4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
5. Il lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro.

ALLEGATO XLIII

Valori limite di esposizione professionale:

Nome agente EINECS (1)  CAS (2)  V.L. esposizione
professionale 
osservazioni Misure transitorie
       Mg/m3 (3) Ppm (4)    
Benzene 200-753-7 71-43-2 3,25 (5) 1 (5) Pelle (6) Sino al 31 dicembre 
2001il valore limite 
è di 3 ppm (=9,75 mg/m3)
Cloruro di vinile monomero  200-831 75-01-4 7,77 (5) 3 (5) -
Polveri di legno - - 5,00 (5) (7) - - -

(1) EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti (European Inventory of Existing Chemical Susbstances). 
(2) CAS: Numero Chemical Abstract Service. 
(3) mg/m3 = milligrammi per metro cubo d'aria a 20° e 101,3 Kpa (corrispondenti a 760 mm di mercurio). 
(4) ppm = parti per milione nell'aria (in volume: ml/m3). 
(5) Valori misurati o calcolati in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore. 
(6) Sostanziale contributo al carico corporeo totale attraverso la possibile esposizione cutanea. 
(7) Frazione inalabile; se le polveri di legno duro sono mescolate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione

___________
DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Direttiva UE 2019 130.pdf)Direttiva (UE) 2019/130
 
IT425 kB1525

Tags: Sicurezza lavoro Rischio chimico

Ultimi inseriti

Apr 13, 2025 34

Circolare MS n. 56 del 13 maggio 1983

Circolare MS n. 56 del 13 maggio 1983 ID 23812 | 13.04.2025 / In allegato Rinnovo dell'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati ai sensi dell'art. 24 dei decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972, n. 1150. (GU n.176 del 29.06.1983) Leggi tutto
Apr 13, 2025 34

Circolare MLPS n. 17 del 10 Febbraio 1984

Circolare MLPS n. 17 del 10 Febbraio 1984 ID 23811 | 13.04.2025 / In allegato Art. 253 D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 Valvole di sicurezza per cannelli per saldatura ossiacetilenica L'art. 253 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 recante la disciplina generale in materia di prevenzione degli infortuni… Leggi tutto
Apr 13, 2025 72

Decreto ministeriale 13 luglio 1965

Decreto ministeriale 13 luglio 1965 ID 23810 | 13.04.2025 Approvazione dei modelli dei verbali per l'esercizio dei compiti di verifica da parte dell'Ente nazionale prevenzione infortuni delle installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti di messa a… Leggi tutto
Apr 13, 2025 66

Legge 22 marzo 1908 n. 105

Legge 22 marzo 1908 n. 105 ID 23809 | 13.04.2025 / In allegato testo nativo Concernente abolizione del lavoro notturno nell'industria della panificazione e delle pasticcierie. Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/1908 Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008) (GU n.80 del… Leggi tutto
Apr 13, 2025 69

Circolare MLPS n. 61 del 4 Giugno 1981

Circolare MLPS n. 61 del 4 Giugno 1981 ID 23808 | 13.04.2025 Applicazione della circolare n. 46 del 12 giugno 1979 concernente la normativa tecnica per la prevenzione dei rischi da ammine aromatiche nelle industrie. Leggi tutto
Apr 13, 2025 34

Circolare ML n. 46 del 12 giugno 1979

Circolare ML n. 46 del 12 giugno 1979 ID 23807 | 13.04.2025 / In allegato Ministero del Lavoro circolare 12 giugno 1979 n. 46 Normativa tecnica generale per la prevenzione dei rischi da ammine aromatiche nelle industrie. Data di promulgazione: 12/06/1979 I rischi sempre più gravi, sia per la… Leggi tutto
Apr 13, 2025 32

Circolare ML n. 562 del 1° agosto 1962

Circolare ML n. 562 del 1° agosto 1962 ID 23806 | 13.04.2025 / In allegato Ministero del Lavoro circolare 1° agosto 1962, n. 562 Uso del benzolo nelle attività lavorative. Data di promulgazione: 01/08/1962 Si sono dovuti lamentare, negli ultimi tempi, numerosi gravi casi di infortuni collettivi per… Leggi tutto
Safety Gate
Apr 13, 2025 77

Safety Gate Report 13 del 28/03/2025 N. 86 SR/01071/25 Repubblica Ceca

Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products Report 13 del 28/03/2025 N. 86 SR/01071/25 Repubblica Ceca Approfondimento tecnico: Bagnoschiuma Il prodotto, di marca Nivea, barcode 9005800222981, è stato sottoposto alla misura di ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento… Leggi tutto
Safety Gate
Apr 13, 2025 82

Safety Gate Report 12 del 21/03/2025 N. 04 SR/01045/25 Germania

Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products Report 12 del 21/03/2025 N. 04 SR/01045/25 Germania Approfondimento tecnico: Lampada da tavolo Il prodotto, di marca ELI, mod. CD8215, è stato sottoposto alle procedure di ritiro dal mercato e richiamo presso i consumatori perhè non… Leggi tutto
Apr 12, 2025 99

Circolare MIT Prot. n. 10711 del 07 Aprile 2025

Circolare MIT Prot. n. 10711 del 07 Aprile 2025 ID 23803 | 12.04.2025 / In allegato Oggetto: Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58). Serie 10… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Cassazione Penale Sez  4 del 04 aprile 2025 n  13146
Apr 10, 2025 260

Cassazione Penale Sez. 4 del 04 aprile 2025 n. 13146

Cassazione Penale Sez. 4 del 04 aprile 2025 n. 13146 ID 23791 | 10.04.2025 / In allegato Cassazione Penale Sez. 4 del 04 aprile 2025 n. 13146Infortunio mortale durante il prelievo della colla dalla pressa: centralità del concetto di rischio e posizioni di garanzia______ Cassazione Penale Sez. 4 del… Leggi tutto
UNI 11160 2025   Linee guida sistemi antirumore per infrastrutture stradali
Apr 10, 2025 237

UNI 11160:2025 / Linee guida sistemi antirumore per infrastrutture stradali

UNI 11160:2025 / Linee guida sistemi antirumore infrastrutture stradali ID 23789 | 10.04.2025 / Preview in allegato UNI 11160:2025Acustica - Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di sistemi antirumore per infrastrutture stradali La norma specifica i requisiti per la… Leggi tutto
UNI 11976 2025  Strumenti per la valutazione della qualit  dell aria interna
Apr 10, 2025 294

UNI 11976:2025 / Strumenti per la valutazione della qualità dell'aria interna

UNI 11976:2025 / Strumenti per la valutazione della qualità dell'aria interna ID 23788 | 10.04.2025 / Preview in allegato UNI 11976:2025Ergonomia dell'ambiente fisico - Strumenti per la valutazione della qualità dell'aria interna Ai fini dell'ottenimento di condizioni di qualità dell'aria che… Leggi tutto