Modello Unico nazionale Notifica Art. 67 D.Lgs. 81/2008
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Modello Unico nazionale Notifica Art. 67 D.Lgs. 81/2008
In allegato Modello doc per la notifica di cui all'Art. 67 c. 2 del D.Lgs. n. 81/2018.
Con Decreto 18 aprile 2014, sono state individuate, ai sensi art. 67, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2018, le informazioni da trasmettere all’organo di vigilanza in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamento e di ristrutturazione di quelli esistenti. L’obbligo di comunicazione si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.
L'art. 67 del D.Lgs. n. 81/2018 stabilisce che "In caso di costruzione e dì realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all’organo di vigilanza competente per territorio (ASL - ndr) i seguenti elementi informativi:
a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;
b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impiantì "
L'obiettivo della suddetta notifica, a carico del datore di lavoro, è di informare l’organo di vigilanza sulla attivazione di nuove attività lavorative nel territorio di competenza al fine di consentirgli di dare preventivamente indicazioni tecniche (strutturali, impiantistiche, di igiene industriale) atte a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei nuovi luoghi di lavoro.
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L'art. 62, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2018 stabilisce che le disposizioni del Titolo II (Luoghi di lavoro) non si applicano "ai cantieri temporanei a mobili" e quindi anche la notifica di cui Art. 67.
La notifica ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. n. 81/2018 (cantieri - ndr), di competenza del committente o del responsabile dei lavori, ha l’obiettivo di rendere noti i dati relativi al cantiere all'organo di vigilanza al fine di effettuare una corretta programmazione degli interventi di controllo nel comparto delle costruzioni, ove da sempre si verifica un elevato numero di infortuni sul lavoro.
Pertanto la notifica preliminare, ai sensi dell’art. 99, non sostituisce la comunicazione ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. n. 81/2018.
Nel caso in cui un cantiere temporaneo abbia per oggetto la costruzione, ovvero l'ampliamento o ristrutturazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, la notifica di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 81/2018, i cui contenuti sono stati individuati nel Decreto 18 aprile 2014, è da considerarsi in aggiunta alla notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.Lgs. n. 81/2018.
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Titolo II LUOGHI DI LAVORO
Capo I Disposizioni generali
Art. 62. Definizioni
1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.
2. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
c) ai pescherecci.
d-bis): ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale.
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Art. 67 Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio
1. In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all’organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:
a) descrizione dell’oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;
b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.
2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell’ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo.
3. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 1 provvedono a trasmettere in via telematica all’organo di vigilanza competente per territorio le informazioni loro pervenute con le modalità indicate dal comma 2.
4. L’obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.
5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.
Linee guida vigilanza luoghi di lavori | Norme e Documenti
Decreto Interministeriale 18 Aprile 2014
Quesiti Sicurezza MLPS D.Lgs. 81/2008 Istanze di Interpello 4 Novembre 2014
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