Decreto Ministero della Salute 09 giugno 2022
ID 16826 | 11.06.2022 / In allegato DM
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ID 7647 | 29.01.2019
Linee guida stoccaggio rifiuti: Cambiamenti tra la Circolare MATTM 2018 e 2019
Al fine di rendere agevole e comprensibile quanto disposto nella nuova circolare MATTM Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi del 2019, rispetto a quanto indicato precedentemente nella Circolare MATTM 15.03.2018, si forniscono, in maniera sinottica, le modifiche/integrazioni, intervenute a seguito della pubblicazione della stessa.
La Circolare del 21.01.2019, di carattere non cogente, annulla e sostituisce il documento prot. 4064 del 15/03/18.
Note di lettura
Sono riportate in azzurro le modifiche/integrazioni di cui alla Circolare MATTM 21.01.2019 rispetto a quanto indicato precedentemente nella Circolare MATTM 15.03.2018.
Sono riportate altresì, in rosso e barrate, le disposizioni modificate/sostituite dalla Circolare MATTM 21.01.2019 alla Circolare MATTM 15.03.2018.
Si rappresenta che le linee guida indicano criteri operativi e gestionali riferiti in particolare a:
- Stoccaggi di rifiuti ai sensi dell’articolo 183, lett. aa) del d.lgs. n. 152 del 2006, effettuati presso impianti che effettuano esclusivamente operazioni R13 (Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 dell’allegato C alla parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006) e D15 (Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 dell’allegato B alla parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006), e che quindi inviano i rifiuti ivi depositati ad altri impianti di destinazione finale (recupero o smaltimento);
- Stoccaggi di rifiuti ai sensi dell’articolo 183, lett. aa) del d.lgs. n. 152 del 2006, in ingresso presso impianti che li sottopongono ad ulteriori operazioni di gestione riconducibili ai punti da R1 a R12 dell’allegato C alla parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006, ovvero ai punti da D1 a D14 dell’allegato B alla parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006;
- Stoccaggi o raggruppamenti di rifiuti comunque denominati, intermedi tra due o più fasi di trattamento, svolte nell’ambito del medesimo impianto di gestione dei rifiuti;
- Stoccaggi di rifiuti prodotti all’esito del trattamento, in attesa o già sottoposti all’eventuale caratterizzazione, per il successivo avvio verso le opportune destinazioni finali.
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Estratto:
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