Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 42.267
/ Totale documenti scaricati: 28.528.233

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 42.267
/ Totale documenti scaricati: 28.528.233

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 42.267 *

/ Totale documenti scaricati: 28.528.233 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 42.267 *

/ Totale documenti scaricati: 28.528.233 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.267 *

/ Totale documenti scaricati: 28.528.233 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.267 *

/ Totale documenti scaricati: 28.528.233 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 42.267 *

/ Totale documenti scaricati: 28.528.233 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.267 *

/ Totale documenti scaricati: 28.528.233 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.267 *

/ Totale documenti scaricati: 28.528.233 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.267 *

/ Totale documenti scaricati: 28.528.233 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti

Slide background








Europe, Rome

Regolamento (UE) 2018/2005 Modifica Allegato XVII REACH

ID 7413 | | Visite: 7233 | Regolamento REACHPermalink: https://www.certifico.com/id/7413

Regolamento UE 2018 2005

Regolamento (UE) 2018/2005

della Commissione del 17 dicembre 2018 che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le sostanze bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), dibutilftalato (DBP), benzilbutilftalato (BBP) e diisobutilftalato (DIBP)

...

Articolo 1
L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. 

_____

Allegato

Nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, la voce 51 è sostituita dalla seguente: 

bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) N. CAS: 117-81-7

N. CE: 204-211-0

Dibutilftalato (DBP) N. CAS: 84-74-2N. CE: 201-557-4

Benzilbutilftalato (BBP) N. CAS: 85-68-7N. CE: 201-622-7

Diisobutilftalato (DIBP) N. CAS: 84-69-5N. CE: 201-553-2

 

1. Non possono essere utilizzati nei giocattoli e negli articoli di puericultura, come sostanze o in miscele, singolarmente o in qualsiasi combinazione degli ftalati elencati nella colonna 1 della presente voce, in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato.
2. Non possono essere immessi sul mercato nei giocattoli o negli articoli di puericultura, singolarmente o in qualsiasi combinazione dei primi tre ftalati elencati nella colonna 1 della presente voce, in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato. Inoltre, il DIBP non può essere immesso sul mercato dopo il 7 luglio 2020 nei giocattoli o negli articoli di puericultura, singolarmente o in qualsiasi combinazione dei primi tre ftalati elencati nella colonna 1 della presente voce, in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato.
3. Non possono essere immessi sul mercato dopo il 7 luglio 2020 in articoli, singolarmente o in qualsiasi combinazione degli ftalati elencati nella colonna 1 della presente voce, in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato contenuto nell'articolo.
4. Il punto 3 non si applica:
a) agli articoli esclusivamente destinati all'uso industriale e agricolo o all'uso in ambiente esterno, a condizione che nessun materiale plastificato venga a contatto con le mucose o a contatto prolungato con la pelle;
b) agli aeromobili immessi sul mercato prima del 7 gennaio 2024 o agli articoli, indipendentemente dalla loro data di immissione sul mercato, impiegati esclusivamente per la manutenzione o riparazione di tali aeromobili, qualora tali articoli siano essenziali alla sicurezza e all'aeronavigabilità degli aeromobili;
c) ai veicoli a motore che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2007/46/CE immessi sul mercato prima del 7 gennaio 2024 o agli articoli, indipendentemente dalla loro data di immissione sul mercato, impiegati esclusivamente per la manutenzione e riparazione di tali veicoli, qualora questi ultimi non possano funzionare nel modo previsto in assenza di tali articoli;
d) agli articoli immessi sul mercato prima del 7 luglio 2020;
e) agli strumenti di misurazione destinati all'uso in laboratorio e ai componenti di detti strumenti;
f) ai materiali e agli articoli destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1935/2004 o del regolamento (CE) n. 10/2011 della Commissione (*);
g) ai dispositivi medici che rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive 90/385/CEE, 93/42/CEE o 98/79/CE e ai componenti di detti dispositivi medici;
h) alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/65/UE;
i) al confezionamento primario dei medicinali che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 726/2004, della direttiva 2001/82/CE o della direttiva 2001/83/CE;
j) ai giocattoli e agli articoli di puericultura di cui ai punti 1 e 2.

5. Ai fini dei punti 1, 2, 3 e 4, lettera a), valgono le seguenti definizioni:

a) «materiali plastificati», uno dei seguenti materiali omogenei:
— il cloruro di polivinile (PVC), il cloruro di polivinilidene (PVDC), l'acetato polivinilico (PVA), i poliuretani;
— qualsiasi altro polimero (tra cui le schiume polimeriche e la gomma) con l'eccezione dei rivestimenti in gomma di silicone e in lattice naturale;
— i rivestimenti per superfici, i rivestimenti antiscivolo, i prodotti di finitura, le decalcomanie, le stampe;
— gli adesivi, i sigillanti, gli inchiostri e le vernici.
b) «contatto prolungato con la pelle», contatto continuo di durata superiore a 10 minuti o contatto intermittente su un periodo di 30 minuti, misurati nell'arco di una giornata.
c) «articoli di puericultura», qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno o il rilassamento dei bambini, alla loro igiene e al loro nutrimento o al succhiamento.
6. Ai fini del punto 4, lettera b), per «aeromobile» si intende uno dei seguenti:
a) un aeromobile civile prodotto conformemente a un certificato di omologazione rilasciato a norma del regolamento (UE) n. 216/2008 o a un'approvazione di progetto rilasciata in conformità alla normativa nazionale di uno Stato contraente dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) o per cui è stato rilasciato un certificato di aeronavigabilità da uno Stato contraente dell'ICAO in conformità all'allegato 8 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944;
b) un aeromobile militare.

 (*) Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1).

...

GU L 322/14  del 18.12.2018

Entrata in vigore: 07.01.2019

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento UE 2018 2005.pdf)Regolamento (UE) 2018/2005
Modifica Allegato XVII REACH
IT403 kB896

Tags: Chemicals

Ultimi inseriti

Feb 18, 2025 28

Legge 25 luglio 2000 n. 213

in News
Legge 25 luglio 2000 n. 213 ID 23486 | 18.02.2025 Legge 25 luglio 2000 n. 213Norme di adeguamento dell'attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci. (GU n.178 del 01.08.2000) Leggi tutto
Cambiamenti ambientali globali e dispositivi medici
Feb 18, 2025 38

Cambiamenti ambientali globali e dispositivi medici: un primo studio integrato

Cambiamenti ambientali globali e dispositivi medici: un primo studio integrato ID 23848 | 18.02.2025 / In allegato L’Istituto Superiore di Sanità, su richiesta del Ministero della Salute, ha effettuato uno studio sul ruolo che i dispositivi medici possono ricoprire nella mitigazione degli effetti… Leggi tutto
Feb 18, 2025 41

Decreto Legislativo 8 luglio 2003 n. 188

Decreto Legislativo 8 luglio 2003 n. 188 ID 23482 | 18.02.2025 Decreto Legislativo 8 luglio 2003 n. 188Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria. Entrata in vigore del decreto: 22-10-2003 (GU n.170 del 24.07.2003 - SO n. 118) [box-warning]Abrogazione… Leggi tutto
CEI UNI 11222 2013
Feb 18, 2025 44

CEI UNI 11222:2013

CEI UNI 11222:2013 / Verifica e manutenzione periodica Impianti di illuminazione di sicurezza edifici ID 23480 | 18.02.2025 / In allegato CEI UNI 11222:2013 (anche UNI CEI 11222:2013)Luce e illuminazione - Impianti di illuminazione di sicurezza degli edifici - Procedure per la verifica e la… Leggi tutto
Feb 17, 2025 51

Regio Decreto 11 ottobre 1863 n. 1501

in News
Regio Decreto11 ottobre 1863 n. 1501 / Primo riferimento per la professione di Perito agrario ID 23477 | 17.02.2025 / Archivio Regio Decreto 11 ottobre 1863 n. 1501 Col quale viene ordinato il corso di agronomia ed agrimensura per gli aspiranti alla professione di Perito-Misuratore e di… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Cambiamenti ambientali globali e dispositivi medici
Feb 18, 2025 38

Cambiamenti ambientali globali e dispositivi medici: un primo studio integrato

Cambiamenti ambientali globali e dispositivi medici: un primo studio integrato ID 23848 | 18.02.2025 / In allegato L’Istituto Superiore di Sanità, su richiesta del Ministero della Salute, ha effettuato uno studio sul ruolo che i dispositivi medici possono ricoprire nella mitigazione degli effetti… Leggi tutto
CEI UNI 11222 2013
Feb 18, 2025 44

CEI UNI 11222:2013

CEI UNI 11222:2013 / Verifica e manutenzione periodica Impianti di illuminazione di sicurezza edifici ID 23480 | 18.02.2025 / In allegato CEI UNI 11222:2013 (anche UNI CEI 11222:2013)Luce e illuminazione - Impianti di illuminazione di sicurezza degli edifici - Procedure per la verifica e la… Leggi tutto
CEI UNI EN ISO IEC 17065 2012
Feb 13, 2025 153

CEI UNI EN ISO/IEC 17065:2012

CEI UNI EN ISO/IEC 17065:2012 / Requisiti per organismi di certificazione ID 23461 | 13.02.2025 / Preview allegato Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi Data disponibilità: 11 dicembre 2012 La presente norma è la versione ufficiale in… Leggi tutto