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Europe, Rome

Circolare n.15 del 27 giugno 2012

ID 7375 | | Visite: 4468 | Circolari Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/7375

Circolare n.15 del 27 giugno 2012

Circolare n.15 del 27 giugno 2012

Dispositivi di protezione Individuale per la protezione delle vie respiratorie da agenti biologici aerodispersi.

Oggetto: Dispositivi di Protezione Individuale per la protezione delle vie respiratorie da agenti biologici aerodispersi.

A seguito di numerosi quesiti concernenti l'uso dei dispositivi di protezione individuale specificati in oggetto. di intesa con la Direzione Generale per il Mercato. la Concorrenza. il Consumatore. la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico. con la Direzione Generale della Prevenzione del Ministero della Salute e con l'INAIL si esprimono le valutazioni di seguito esposte.

Si fa riferimento alla pubblicazione di alcuni documenti ex ISPESL. ora INAIL in cui viene  suggerito ruso di facciali filtranti dotati di "cert(fìcazione di Tipo emessa dall'Orgamismo Notificato che attesti la protezione da agenti biologici del gruppo 2 e 3. ai sensi della Direttiva 54/2000/CE, quali dispositivi in grado di garantire la necessaria efiìcacia contro i suddetti agenti, senza che siano menzionati anche i facciali filtranti dichiarati conformi alla nonna europea armonizzata EN 149.

In particolare, nel documento ex ISPESL "Criteri procedurali per la scelta e caratterizzazione dei Dispositivi di Protezione Individuale per il rischio biologico in afluazione degli adempimenti del D.Lgs. 81/2008 e smi", relativamente all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per la protezione specifica delle vie respiratorie da agenti biologici, quali i facciali filtranti e i filtri da collocare sulle semimaschere e/o sulle maschere a pieno facciale. viene testualmente riportato:

"I DPI per la protezione specifica delle vie respiratorie da agenti biologici, quali facciali filtranti e fìltri da collegare sulle semimaschere o sulle maschere e pieno facciale. sono caratterizzati da una certifìcazione di Tipo emessa dall'Organismo Notifìcato che attesti la marcatura CE come dispositivo cli protezione individuale in III categoria secondo la Direttiva 686/89/CE ettesti la protezione da agenti biologici del gruppo 2 e 3. ai sensi dellla direttiva 54/2000/CE".

Si ritiene utile precisare che la certificazione CE dei dispositivi di protezione individuale deve essere esclusivamente effettuata in conformità a quanto disposto dalla Direttiva 89/686/CEE, recepita in Italia con il Decreto Legislativo 475/92 e successive modifiche e integrazioni e che per questa certificazione possono essere utilizzate le norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e riprese in quella italiana in quanto assicurano presunzione di conformità ai requisiti essenziali richiesti dalla direttiva europea.

Occorre quindi evidenziare che l'uso dei dispositivi per la protezione delle vie respiratorie conformi alla norma europea armonizzata EN 149 e certificati CE ai sensi della Direttiva 89/686/CEE, è ritenuto idoneo anche per la protezione da agenti biologici aerodispersi in numerosi documenti sia nazionali (prodotti ad esempio dal Ministero della Salute e dallo stesso ex ISPESL) che internazionali (prodotti ad esempio dall'Organizzazione Mondiale della Sanità WHO e dal NIOSH).

Pertanto, ne deriva che solo i dispositivi di protezione delle vie respiratorie provvisti di  certificazione CE di Tipo secondo la Direttiva 89/686/CEE possono essere liberamentecommercializzati e che sarà compito del fabbricante dei dispositivi di protezione individuale dichiararne la conformità ai requisiti dalrAllegato II della direttiva succitata, dopo che sullo stesso è stato emesso da un Organismo Notificato un attestato di esame del Tipo conseguente a specifiche prove di laboratorio. fermo restando che l'utilizzo della norma europea armonizzata EN 149 assicura presunzione di conformità ai requisiti di cui airAllegato II citato anche per quanto riguarda la protezione da agenti biologici.

Stante quanto sopra esposto, si conclude che risultano idonei per la protezione da agenti biologici sia i dispositivi di protezione delle vie respiratorie provvisti di certificazione CE di cui al Capitolo II della Direttiva 89/686/CEE, che attesti la protezione da agenti biologici dei gruppi 2 e 3 così come definiti nella Direttiva 2000/54/CE, sia quelli provvisti di certificazione CE di cui al Capitolo II della Direttiva 89/686/CEE, basata sulla nonna europea armonizzata EN 149.



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Tags: Sicurezza lavoro Rischio biologico

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