Regolamento edilizio tipo | ANCE Novembre 2018
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Regolamento edilizio tipo | ANCE Novembre 2018
ANCE | Edizione aggiornata al 15 novembre 2018
L’art. 17 bis della Legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione del decreto Legge 133/2014 cd. “sblocca cantieri”, ha inserito all’articolo 4 del Dpr 380/2001 (TU edilizia) rubricato “Regolamenti edilizi comunali” il comma 1sexies con il quale era stato stabilito che il Governo, le Regioni e le autonomie locali concludono accordi, in sede di Conferenza Unificata, per l’adozione di uno schema di Regolamento Edilizio tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti.
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Art. 4 Regolamenti edilizi comunali
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1-sexies.
Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, e' adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
La predisposizione dello schema di Regolamento edilizio tipo costituisce un’ulteriore tappa del percorso di uniformazione degli adempimenti edilizi intrapreso dal Governo con la modulistica unificata ed era una specifica azione dell’Agenda per la semplificazione 2015 - 2017 (la definitiva approvazione del Regolamento era stata prevista inizialmente per novembre 2015).
Il lavoro, durato quasi due anni, è frutto di un Tavolo di lavoro che ha visto la partecipazione del Ministero delle Infrastrutture, del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, delle Regioni, condiviso con i contributi di ANCE e di altre associazioni imprenditoriali.
L’obiettivo che il Regolamento edilizio tipo si prefigge è quello di garantire livelli minimi essenziali nell’ambito della normativa edilizia-urbanistica ai fini di un bagaglio legislativo omogeneo attraverso:
- la semplificazione dell’impianto strutturale dei futuri regolamenti edilizi;
- l’uniformazione a livello nazionale di alcune definizioni dei parametri urbanistici-edilizi (che sono 42).
Con l’Intesa del 20 ottobre 2016 il Governo, le Regioni e i Comuni hanno adottato il Regolamento edilizio tipo che risulta composto di tre parti:
- Allegato 1: lo schema di regolamento edilizio che descrive l’impianto strutturale del regolamento “tipo” e disciplina i principi e i criteri a cui dovranno attenersi i Comuni;
- Allegato A: l’elenco delle 42 definizioni uniformi relative ai parametri urbanistici ed edilizi;
- Allegato B: la ricognizione della normativa nazionale che incide sull’attività edilizia in merito alla quale i regolamenti dovranno operare un semplice rinvio.
Prima dell’approvazione dell’Intesa, la Regione Puglia e la Provincia autonoma di Trento, con due distinti ricorsi, avevano sollevato questione di legittimità costituzionale nei confronti dell’articolo 17bis della legge 164/2014.
La Corte costituzionale, con la sentenza della del 26 maggio 2017, n. 125, ha dichiarato entrambi i ricorsi infondati rafforzando così l’Intesa. Il 18 aprile 2017 è scaduto il termine entro il quale le Regioni dovevano dare seguito all’Intesa del 20 ottobre 2016.
Di seguito un esame dettagliato dei contenuti relativi a :
- lo schema di Regolamento edilizio tipo;
- l’Intesa sancita il 20 ottobre 2016;
- le normative regionali di recepimento con relativa tabella di raffronto.
Lo schema di regolamento prevede che i Comuni sono tenuti a conformare i regolamenti edilizi allo schema entro i termini e le modalità che saranno stabilite dalle Regioni in attuazione dell’Intesa con il quale è approvato lo schema.
Sulla tempistica e le modalità di recepimento contenute nell’Intesa si riporta il seguente schema dettagliato:
Regioni a Statuto ordinario:
Entro il 18 aprile 2017 (180 giorni dall’adozione dell’Intesa) le Regioni erano tenute a recepire lo Schema di Regolamento Edilizio Tipo e le Definizioni Uniformi. Le Regioni, in particolare, possono :
- integrare e modificare conformemente alla normativa regionale vigente la Raccolta delle Disposizioni Sovraordinate in materia edilizia (quindi la parte ricognitiva sulla disciplina generale edilizia – Allegato B);
- specificare e/o semplificare l’indice (previsto in fondo allo schema di regolamento edilizio – Allegato 1) rispettando la struttura generale uniforme dello schema di regolamento;
- individuare le definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali contenute negli strumenti urbanistici e, ove necessario, in via transitoria, dettare indicazioni tecniche di dettaglio ai fini della corretta interpretazione di tali definizioni uniformi in fase di prima applicazione.1
Nell’atto di recepimento le Regioni stabiliscono i metodi, le procedure (comprese specifiche norme transitorie volte a limitare i possibili effetti dell’adeguamento sui procedimenti in itinere) e i tempi (non superiori a 180 gg) entro cui i Comuni si dovranno adeguare.
Comuni:
Entro il termine stabilito dalle Regioni nell’atto di recepimento (che non può essere superiore a 180 gg):
- adegueranno i propri regolamenti edilizi per conformarli allo Schema di Regolamento Edilizio Tipo e ai relativi allegati, come eventualmente specificati e integrati a livello regionale.
Se al momento della sottoscrizione dell'Intesa sono vigenti norme regionali che prevedono termini perentori entro i quali i comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica ai contenuti delle normative regionali, il recepimento comunale dello schema di regolamento edilizio tipo e relativi allegati, avverrà entro il medesimo termine, secondo le modalità' di gestione della fase transitoria definite dalle regioni.
Cosa succede se la Regione ha provveduto al recepimento e il Comune non si adegua nei termini?
L’Intesa stabilisce che se il Comune non si adegua a quanto previsto dalla Regione le definizioni uniformi (Allegato A) e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia (Allegato B) trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili.
Cosa succede se la Regione non si adegua?
In caso di mancato recepimento da parte della Regione i Comuni possono comunque provvedere all’adozione dello schema di regolamento edilizio tipo e relativi allegati.
Cosa succede se né la Regione né il Comune provvedono all’adeguamento?
L’Intesa prevede, in via generale, che il Governo, le regioni ordinarie e gli enti locali si impegnano ad utilizzare le definizioni uniformi nei propri provvedimenti legislativi e regolamentari, che sono e saranno adottati dopo il 20 ottobre 2016 (data di sottoscrizione dell’Intesa).
L’Intesa non disciplina né poteri sostitutivi né sanzioni se la Regione e il Comune non si adeguano ai relativi contenuti.
Vi è unicamente un impegno a realizzare delle attività di monitoraggio sull’attuazione del regolamento edilizio con cadenza almeno annuale.
Come impattano le nuove definizioni uniformi sugli strumenti urbanistici vigenti?
Il recepimento delle definizioni uniformi non determina la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti (es. dimensionamento dell’intervento edilizio, del carico urbanistico e determinazione degli standard urbanistici e dotazioni territoriali).
Queste continueranno ad essere regolate dal piano vigente ovvero dal piano adottato alla data del 20 ottobre 2016.
[...] segue in allegato
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INDICE
Premessa
Normativa statale
Recepimento regionale
Tabella di confronto regionale
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