Decreto Ministeriale 16 gennaio 1996
Decreto Ministeriale 16 gennaio 1996
Leggi tuttoID 22631 | 28.09.2024 / In allegato - Non più in vigore
Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.
(GU n.29 del 05.02.1996 - S.O n. 19)
Decreto MIMS 08 Febbraio 2022
Istituzione della banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio, di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 27 dicembre 2017, n.205.
(GU n.60 del 12.03.2022)
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Articolo 1 (Ambito di applicazione)
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 27, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è istituita, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, la Banca Dati Nazionale sull'Abusivismo Edilizio, di seguito denominata B.D.N.A.E.
2. La B.D.N.A.E è alimentata dagli enti, le amministrazioni e gli organi a qualunque titolo competenti in materia di abusivismo edilizio, definiti all’articolo 1, comma 27, della legge n. 205 del 2017, i quali condividono e/o trasmettono esclusivamente tramite il sistema informatico di cui al presente decreto le informazioni relative agli illeciti accertati e ai provvedimenti emessi.
3. La B.D.N.A.E è strutturata sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni per le finalità di cui all’articolo 1, commi 26 e 27, della legge 27 dicembre 2017, n.205.
4. Il contenuto informativo minimo della B.D.N.A.E è costituito dalle segnalazioni relative agli immobili e alle opere realizzati abusivamente inviate dai Comuni per il tramite dell'ufficio territoriale del governo ai sensi dell'articolo 31, comma 7, del D.P.R. n. 380 del 2001.
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Art. 27
27. Al fine dell'attuazione del comma 26 e' istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio, di cui si avvalgono le amministrazioni statali, regionali e comunali nonche' gli uffici giudiziari competenti. A tal fine e' autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2019. Gli enti, le amministrazioni e gli organi a qualunque titolo competenti in materia di abusivismo edilizio sono tenuti a condividere e trasmettere le informazioni relative agli illeciti accertati e ai provvedimenti emessi. In caso di tardivo inserimento dei dati nella banca di dati nazionale si applica una sanzione pecuniaria fino a euro 1.000 a carico del dirigente o del funzionario inadempiente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalita' di funzionamento, di accesso e di gestione della banca di dati.
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ID 22631 | 28.09.2024 / In allegato - Non più in vigore
Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.
(GU n.29 del 05.02.1996 - S.O n. 19)
ID 7764 | 11.02.2019
Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 201...
Modifica del decreto 5 novembre 2001, n. 6792, recante «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade».
(GU n.147 del 25.06.2004)
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