Medico competente: comunicazioni dati allegato 3B | 2019
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Medico competente: comunicazioni dati allegato 3B
INAIL, 29.10.2018
Dal 1° novembre è possibile inserire attraverso il portale le informazioni relative all’Allegato 3B, sui dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno 2018.
I medici competenti dal 1° novembre 2018 possono avviare l'inserimento, nel portale Inail, delle comunicazioni relative all’allegato 3B (obbligo previsto dall’art. 40 del d.lgs. 81/2008 e s.m.) riguardanti i dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell'anno 2018. Le suddette comunicazioni saranno conservate nelle pratiche in lavorazione per eventuali modifiche e rese disponibili per l’invio alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Resta l’obbligo, dal 1° gennaio e fino al 31 marzo 2019, di inviare i suddetti dati esclusivamente per via telematica, tramite l’utilizzo della piattaforma informatica Inail, in applicazione dell’art. 4, co. 1 del d.m. 9 luglio 2012, come modificato dal d.m. 6 agosto 2013 e dal successivo d.m. 12 luglio 2016.
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Le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, devono essere inviate esclusivamente per via telematica entro il primo trimestre dell’anno successivo a quello di riferimento.
I contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni sono stati definiti con il decreto interministeriale del 9 luglio 2012 (pubblicato in Gazzetta ufficiale il 26 luglio 2012 e modificato dal decreto interministeriale del 6 agosto 2013 pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 212 del 10 settembre 2013).
L’Istituto ha predisposto un applicativo web, in base all’intesa in Conferenza unificata del 20 dicembre 2012 (atto n. 153/CU), strutturato secondo modalità semplificate e standardizzate in modo tale da consentire l'inserimento dei dati così come previsto dall’allegato II (all. 3B del d.lgs. 81/2008) del decreto interministeriale del 9 luglio 2012.
Con decreto ministeriale 12 luglio 2016, il Ministero della salute ha approvato le "Modifiche relative ai contenuti degli allegati 3A e 3B previsti dall’art. 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m. e alle modalità di trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori".
Il Ministero ha fornito indicazioni interpretative riguardanti l’effettiva decorrenza del richiamato nuovo allegato 3B, di cui l’INAIL gestisce l’applicativo informatico "Comunicazione medico competente".
Il medico competente ha l’obbligo di trasmettere ai servizi competenti per territorio i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 40, decreto legislativo 81/2008 e s.m.i., all. 3B).
Le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, devono essere inviate esclusivamente per via telematica entro il primo trimestre dell’anno successivo a quello di riferimento.
I contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni sono stati definiti con il decreto interministeriale del 9 luglio 2012 (pubblicato in Gazzetta ufficiale il 26 luglio 2012 e modificato dal decreto interministeriale del 6 agosto 2013 pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 212 del 10 settembre 2013).
L’Istituto ha predisposto un applicativo web, in base all’intesa in Conferenza unificata del 20 dicembre 2012 (atto n. 153/CU), strutturato secondo modalità semplificate e standardizzate in modo tale da consentire l'inserimento dei dati così come previsto dall’allegato II (all. 3B del d.lgs. 81/2008) del decreto interministeriale del 9 luglio 2012.
Con decreto ministeriale 12 luglio 2016, il Ministero della salute ha approvato le "Modifiche relative ai contenuti degli allegati 3A e 3B previsti dall’art. 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m. e alle modalità di trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori".
Il Ministero ha fornito indicazioni interpretative riguardanti l’effettiva decorrenza del richiamato nuovo allegato 3B, di cui l’INAIL gestisce l’applicativo informatico "Comunicazione medico competente".
Il medico competente ha l’obbligo di trasmettere ai servizi competenti per territorio i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 40, decreto legislativo 81/2008 e s.m.i., all. 3B).
Le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, devono essere inviate esclusivamente per via telematica entro il primo trimestre dell’anno successivo a quello di riferimento.
I contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni sono stati definiti con il decreto interministeriale del 9 luglio 2012 (pubblicato in Gazzetta ufficiale il 26 luglio 2012 e modificato dal decreto interministeriale del 6 agosto 2013 pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 212 del 10 settembre 2013).
L’Istituto ha predisposto un applicativo web, in base all’intesa in Conferenza unificata del 20 dicembre 2012 (atto n. 153/CU), strutturato secondo modalità semplificate e standardizzate in modo tale da consentire l'inserimento dei dati così come previsto dall’allegato II (all. 3B del d.lgs. 81/2008) del decreto interministeriale del 9 luglio 2012.
Con decreto ministeriale 12 luglio 2016, il Ministero della salute ha approvato le "Modifiche relative ai contenuti degli allegati 3A e 3B previsti dall’art. 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m. e alle modalità di trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori".
Il Ministero ha fornito indicazioni interpretative riguardanti l’effettiva decorrenza del richiamato nuovo allegato 3B, di cui l’INAIL gestisce l’applicativo informatico "Comunicazione medico competente".
1. Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all'ISPESL.
2-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo.
Fonte: INAIL
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