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Europe, Rome

Prevenzione Incendi Gallerie stradali e ferroviarie: Quadro normativo

ID 7080 | | Visite: 38942 | Prevenzione IncendiPermalink: https://www.certifico.com/id/7080

Prevenzione Incendi gallerie   Quado normaivo

Prevenzione Incendi Gallerie stradali e ferroviarie: Quadro normativo Maggio 2024

ID 7080 | Rev. 5.0 del 12.05.2024 / Documento completo in allegato

Il quadro di riferimento normativo relativo alla definizione dei requisiti minimi di sicurezza delle gallerie stradali, ricomprese nella attività di cui al numero 80 della Tabella dell’Allegato I del D.P.R. 151/2011, risulta prevalentemente definito come segue:

- per le gallerie rientranti nella rete stradale transeuropea dal D.Lgs 05/10/2006, n. 264 (recante attuazione della Direttiva 2004/54/CE)
- per le gallerie non rientranti nella rete stradale transeuropea i requisiti sono parzialmente individuati nelle seguenti norme:
Circolare LL.PP. n. 7938/99 “Sicurezza della circolazione nelle gallerie stradali con particolare riferimento ai veicoli che trasportano merci pericolose”,
D.M. 05.06.01 “Sicurezza nelle gallerie stradali”,
D.M. 05.11.01 “Norme per la costruzione delle strade”,
D.M. 14.09.05 “Norme di illuminazione delle gallerie stradali”
D.M. 19.04.06 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali “.

Al fine di definire i necessari disposti normativi, il Ministero dell’Interno, è competente per la regolazione degli aspetti antincendio delle gallerie stradali ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 139/06, ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è competente per l’emanazione delle norme tecniche stradali sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 285/92 (emanato il D.M. 05.11.01 da aggiornare ogni tre anni / ndr) 

Nelle more dell’emanazione delle nuove norme tecniche, al fine di dare immediata attuazione al Regolamento di prevenzione incendi, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell’articolo 7 del D.L. 83/12, si ritiene necessario ed opportuno fornire agli enti gestori di gallerie alcuni elementi esplicativi relativi agli adempimenti del D.P.R. 151/2011, la cui tempistica è riportata, per i diversi ambiti, nella tabella riepilogativa dell’allegato alla Circolare 29/01/2013, n° 1.

D.Lgs. n. 285/92
...

Art. 13. Norme per la costruzione e la gestione delle strade

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio nazionale delle ricerche, emana entro un anno dalla entrata in vigore del presente codice, sulla base della classificazione di cui all'art. 2, le norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo e il collaudo delle strade, dei relativi impianti e servizi (emanato il D.M. 05.11.01 / ndr). Le norme devono essere improntate alla sicurezza della circolazione di tutti gli utenti della strada, alla riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico per la salvaguardia degli occupanti gli edifici adiacenti le strade ed al rispetto dell'ambiente e di immobili di notevole pregio architettonico o storico. Le norme che riguardano la riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanate nel rispetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che viene richiesto di specifico concerto nei casi previsti dalla legge.

2. La deroga alle norme di cui al comma 1 e' consentita solo per specifiche situazioni allorquando particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne consentono il rispetto, sempre che sia assicurata la sicurezza stradale e siano comunque evitati inquinamenti.

3. Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni.

4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due anni dalla entrata in vigore del presente codice, emana, con i criteri e le modalita' di cui al comma 1, le norme per la classificazione delle strade esistenti in base alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all'articolo 2, comma 2. (non emanato)

4-bis. Le strade di nuova costruzione classificate ai sensi delle lettere C, D, E ed F del comma 2 dell'articolo 2 devono avere, per l'intero sviluppo, una pista ciclabile adiacente purche' realizzata in conformita' ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza.

5. Gli enti proprietari delle strade devono classificare la loro rete entro un anno dalla emanazione delle norme di cui al comma 4. Gli stessi enti proprietari provvedono alla declassificazione delle strade di loro competenza, quando le stesse non possiedono piu' le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all'articolo 2, comma 2.

6. Gli enti proprietari delle strade sono obbligati ad istituire e tenere aggiornati la cartografia, il catasto delle strade e le loro pertinenze secondo le modalita' stabilite con apposito decreto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emana sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche. Nel catasto dovranno essere compresi anche gli impianti e i servizi permanenti connessi alle esigenze della circolazione stradale.

7. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad effettuare rilevazioni del traffico per l'acquisizione di dati che abbiano validita' temporale riferita all'anno nonche' per adempiere agli obblighi assunti dall'Italia in sede internazionale.

8. Ai fini dell'attuazione delle incombenze di cui al presente articolo, l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, di cui all'art. 35, comma 3, ha il compito di acquisire i dati dell'intero territorio nazionale, elaborarli e pubblicizzarli annualmente, nonche' comunicarli agli organismi internazionali. Detta struttura cura altresi' che i vari enti ottemperino alle direttive, norme e tempi fissati nel presente articolo e nei relativi decreti.

La progettazione della sicurezza

L’applicazione delle diverse normative intervenute nel decennio 2000/2010 Italia e la conseguente applicazione delle Linee Guida ha portato ad un notevole miglioramento degli standard di sicurezza sia delle nuove gallerie sia delle gallerie in esercizio adeguate alle nuove normative.

L’ANAS nel Novembre 2006, nel recepire il D.Lgs 05/10/2006, n. 264, ha emesso la Circolare n°0179431-P con l’allegato: “Linee Guida per la progettazione della sicurezza nelle Gallerie Stradali ” (ultima revisione 2022).
Le Linee Guida individuano un approccio sistemico alla progettazione e all’adeguamento della sicurezza nelle gallerie. Il testo, va precisato, supera gli ambiti del D.Lgs 05/10/2006, n. 264, che ricordiamo trova applicazione sulle tratte denominate TERN, ovvero i corridoi europei.

Nella Circolare si tende, inoltre, a omogeneizzare in un unico atto un quadro normativo articolato, comprendente il D.Lgs 05/10/2006, n. 264, la Direttiva 2004/54/CE sulle sole gallerie della rete Transeuropea, il D.M. 05.11.01 sulle geometrie delle strade, il D.M. 19.04.06 sulla illuminazione delle gallerie, e non da ultima la distinzione fra cosiddette gallerie “corte” e “lunghe” ovvero tra esistenti e di nuova realizzazione.
Il documento è stato elaborato secondo le Normative vigenti e tenendo conto delle innovazioni tecnologiche intervenute negli ultimi anni ed ha inoltre dettagliato la documentazione di sicurezza richiesta per tutte le gallerie dalla Commissione Permanente Gallerie del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, compresa l’introduzione della nuova figura del Responsabile Sicurezza Gallerie, nominato dagli Enti proprietari.
I punti qualificanti del documento sono:

- la definizione di una metodologia di analisi di rischio;
- le tipologie degli interventi per la sicurezza delle gallerie stradali;
- i requisiti minimi della sicurezza nelle gallerie stradali;
- i criteri progettuali delle tipologie degli interventi;
- le caratteristiche prestazionali dei materiali utilizzati.

Le Linee Guida (allegato “Linee guida sicurezza gallerie 2009 (ultima revisione 2019) è un documento organizzato secondo quattro principali capitoli. Nel primo capitolo si illustrano i contenuti e i metodi per la redazione del progetto della sicurezza sia per le gallerie nuove che per le gallerie esistenti. In questo ambito viene dettagliata la metodologia di analisi di rischio. Nel secondo capitolo viene dettagliata la Documentazione della Sicurezza, richiesta per tutte le gallerie dalla Commissione Permanente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Nel terzo capitolo viene dettagliato lo standard ANAS per le nuove gallerie, suddivise per singola canna e traffico bidirezionale e doppia canna e traffico unidirezionale, con riferimento a geometria, impiantistica, segnaletica e Sistema di Controllo e Supervisione. Nel quarto capitolo viene dettagliato lo Standard ANAS Gallerie Esistenti, suddividendo le Misure Strutturali e le Misure Impiantistiche
_______

Il D.P.R. 151/2011 ha aggiunto la nuova attività n. 80 cat. A "Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2.000 m" nelle attività soggette a Prevenzione Incendi.

In quanto nuova attività, rispetto a quelle di cui al DM 16/02/82, si sono riformulate le scadenze dall'entrata in vigore del D.P.R. 151/2011 (07 Ottobre 2011). 

Secondo l’originale scrittura del DPR 151/2011 (Art. 11. c. 4), gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I del decreto avrebbero dovuto adeguarsi, espletando gli adempimenti richiesti, entro un anno dall’entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica, cioè entro il 7 ottobre 2012.

Altri Decreti hanno ulteriormente prorogato tale scadenza (vedi art. Proroga antincendio nuove attività di cui al D.P.R. 151/2011).

Quindi, per ultimo, le scadenze da rispettare per gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte dall’Allegato I al D.P.R. 151/2011, esistenti alla data di pubblicazione del medesimo regolamento (settembre 2011) sono le seguenti:

- se in possesso di atti abilitativi riguardanti la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio rilasciati dalle competenti autorità, presentazione della SCIA entro il 7 ottobre 2016;
- se privi di atti abilitativi, richiesta di esame del progetto di nuovi impianti o costruzioni al Comando VV.F. entro il 1 novembre 2015 e presentazione della SCIA entro il 7 ottobre 2016.

E' questo il caso dell'Attività n. 80:

Gallerie stradali e ferroviarie

N.

ATTIVITA'

(DPR 151/2011)

CATEGORIA

A

B

C

80

Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2.000 m

Tutte

 

 

Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82

--

Non presente nell’allegato al DM 16/02/82 - nuova

Viene equiparata, ai soli fini della determinazione degli oneri relativi alle prestazioni del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, all’attività 87 dell’allegato al DM 16/02/82.

Per tale attività sono stati pubblicati dei decreti, il DM 28/10/2005, inerente le gallerie ferroviarie, ed il D.Lgs 05/10/2006, n. 264 per le ferrovie stradali.

  Atto
Gallerie stradali D. Lgs. 5 ottobre 2006 n. 264
Attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie
della rete stradale transeuropea
(GU n. 235 del 9 ottobre 2006 - SO n.195)
Gallerie ferroviarie Decreto 28 ottobre 2005 
Sicurezza nelle gallerie ferroviarie
(GU n.83 del 08-04-2006 - SO n. 89

Responsabile della sicurezza delle gallerie

Entrambi i Decreti prevedono, in particolare, la designazione da parte del gestore del "Responsabile della sicurezza", in particolare:

  Atto Art. Designazione
Gallerie stradali D.Lgs 05/10/2006, n. 264 Art. 6 Responsabile della sicurezza
Gallerie ferroviarie DM 28/10/2005 Art. 6
Art. 7
Responsabile di galleria
Responsabile della sicurezza*

* Il Responsabile della sicurezza può coincidere con il Responsabile di galleria

Obblighi del Responsabile della sicurezza

Responsabile della sicurezza Gallerie stradali

D.Lgs 05/10/2006, n. 264

Art. 6 Responsabile della sicurezza

1. Il Gestore designa per ciascuna galleria un Responsabile della sicurezza che deve essere preventivamente accettato dalla Commissione e che coordina tutte le misure di prevenzione e di salvaguardia dirette a garantire la sicurezza degli utenti e del personale di esercizio. Per le gallerie gia' aperte al traffico alla data di pubblicazione del presente decreto, il Gestore effettua la designazione del responsabile della sicurezza e ne comunica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il nominativo corredato da documentato curriculum alla Commissione, che si esprime entro tre mesi dalla data della comunicazione.

2. Il Responsabile della sicurezza deve possedere adeguata e pluriennale esperienza e puo' essere un libero professionista, un membro del personale del gestore della galleria o dei servizi di pronto intervento, opera in piena autonomia per tutte le questioni attinenti alla sicurezza nelle gallerie stradali e, relativamente a tali questioni, non soggiace ad alcuna istruzione o indicazione vincolante, da parte del Gestore della galleria o, se lavoratore dipendente, dal datore di lavoro. Il responsabile della sicurezza, previa accettazione da parte della Commissione, puo' esercitare le sue funzioni e assolvere le sue mansioni per piu' gallerie ricadenti nello stesso ambito territoriale. Il Gestore deve designare anche un sostituto del Responsabile della sicurezza, che deve essere preventivamente accettato dalla Commissione. Il sostituto deve essere in grado di partecipare alle fasi delle emergenze, nei casi di indisponibilita' del Responsabile, con pari livello di competenza e conoscenza dei vari aspetti attinenti alla specifica galleria.

3. Il Responsabile della sicurezza assolve le funzioni e mansioni seguenti:

a) assicura il coordinamento con i servizi di pronto intervento e partecipa alla preparazione dei piani operativi;
b) partecipa alla pianificazione, all'attuazione e alla valutazione degli interventi di emergenza;
c) partecipa alla definizione dei piani di sicurezza e delle specifiche della struttura, degli equipaggiamenti e del funzionamento, sia nel caso di gallerie nuove sia nel caso di modifica di gallerie esistenti;
d) verifica che il personale di esercizio e i servizi di pronto intervento vengano formati e partecipa all'organizzazione di esercitazioni svolte a intervalli regolari non superiori ad un anno;
e) viene consultato sulla messa in servizio della struttura, sugli equipaggiamenti e sul funzionamento delle gallerie;
f) verifica, attraverso visite periodiche, che siano effettuate la manutenzione e le riparazioni della struttura e degli equipaggiamenti delle gallerie;
g) partecipa alla valutazione di ogni incidente o evento di rilievo ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4.

Responsabile di galleria / sicurezza Gallerie ferroviarie

DM 28/10/2005

Art. 6. Responsabile di galleria

1. Per ciascuna galleria il Gestore della infrastruttura nomina il responsabile di galleria ed il suo sostituto, e ne comunica il nominativo al Ministero;

2. Il responsabile di galleria esercita le seguenti funzioni:

a) attua le procedure di cui all’Allegato IV per la messa in servizio della galleria;
b) dispone la messa fuori servizio della galleria in caso di emergenza, secondo quanto previsto nell’Allegato IV;
c) garantisce il mantenimento di efficienza dell’infrastruttura e dei dispositivi di sicurezza;
d) organizza e garantisce che vengano effettuate le esercitazioni, come previsto dall’Allegato II;
e) redige annualmente un rapporto di sintesi sulla sicurezza della galleria in collaborazione con il responsabile della sicurezza e lo trasmette al Gestore dell’Infrastruttura;
f) mantiene aggiornato il registro delle esercitazioni di sicurezza di cui all’Allegato IV;
g) garantisce, durante lo svolgimento di lavori in presenza di esercizio, il mantenimento di condizioni di sicurezza adeguate nelle gallerie.

3. Per tutti gli incidenti o eventi di rilievo che si verifichino.

4. In una galleria, il responsabile della galleria redige e trasmette al Gestore un rapporto informativo sugli inconvenienti entro le 48 ore successive.

5. Il responsabile di galleria può esercitare le sue funzioni per più gallerie di una o più tratte ferroviarie.

Art. 7 Responsabile della sicurezza

1. Per ogni galleria il Gestore dell’infrastruttura nomina un responsabile della sicurezza ed il suo sostituto e ne comunica il nominativo al Ministero.
Il responsabile della sicurezza, puo' coincidere con il responsabile della galleria. 

2. Il responsabile della sicurezza coordina tutte le misure di prevenzione e di salvaguardia dirette a garantire la sicurezza degli utenti e del personale di esercizio. Egli gode di piena autonomia ed indipendenza per tutte le questioni attinenti alla sicurezza nella galleria ferroviaria. Un solo responsabile della sicurezza puo' esercitare le sue funzioni per piu' gallerie appartenenti ad una o piu' tratte ferroviarie.

3. Il responsabile della sicurezza esercita inoltre le seguenti funzioni:

a) assicura il coordinamento con i servizi di pronto intervento e partecipa alla preparazione dei piani operativi; 
b) partecipa alla pianificazione, all’attuazione e alla valutazione degli interventi di emergenza, inclusi i piani ed i programmi di formazione del personale interno per l’emergenza esterna ed il soccorso; 
c) partecipa alla definizione dei piani di sicurezza e degli eventuali adeguamenti delle misure di sicurezza da apportare alle gallerie in esercizio; 
d) verifica che il personale di esercizio, i servizi di pronto intervento interni del Gestore e delle imprese ferroviarie vengano formati e partecipa all’organizzazione di esercitazioni svolte a intervalli regolari; 
e) prima della messa in esercizio della galleria, esprime un parere secondo quanto previsto nell’Allegato IV;
f) verifica che siano effettuate la manutenzione, le prove funzionali e le riparazioni della infrastruttura e degli impianti delle gallerie per gli aspetti inerenti la sicurezza; 
g) partecipa alla valutazione di ogni evento pericoloso/incidente ai sensi dell’articolo 6, commi 2 e 3, e art. 7 comma 2. 
h) mantiene aggiornato il fascicolo di sicurezza della galleria di cui all’Allegato IV.

4. Per le gallerie in costruzione il responsabile della sicurezza viene nominato prima della messa in esercizio della stessa.

Il Documento completo in allegato

Prevenzione Incendi Gallerie stradali e ferroviarie   Quadro normativo

Elenco norme Prevenzione Incendi

Gallerie ferroviarie

DATA

NORMA

ARGOMENTO

28/10/2005

DM 28/10/2005

Sicurezza nelle gallerie ferroviarie

24/01/2012

DL 24/01/12, n° 1

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. (Inerente i termini di adeguamento delle gallerie ferroviarie e stradali. N.d.R.)

05/06/2012

23/05/2012

Nota 05/06/12 n° EM2873

Nota 23/05/12 n° EM2587

D.M. 28 ottobre 2005 “Sicurezza delle gallerie ferroviarie” – Indicazioni riguardanti le misure di prevenzione e protezione di competenza del C.N.VV.F.

22/06/2012

DL 22/06/12, n° 83

Misure urgenti per la crescita del Paese (Prevede gli adempimenti amministrativi per le gallerie esistenti e la proroga dei termini per le nuove attività esistenti introdotte dal DPR 151/2011. N.d.R.)

10/10/2014

Chiarimento 10/10/14, n° 12015

D.P.R. 151/11. Attività 80 dell’Allegato I – Gallerie. (Inerente l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi delle gallerie ferroviarie  isolate a scartamento ridotto ad uso di personale tecnico. N.d.R.)

31/12/2020

Decreto-Legge 31 dicembre 2020 n. 183

Decreto-Legge 31 dicembre 2020 n. 183

17-bis

sono  differiti al 31 dicembre 2023 i termini previsti dagli articoli 3, comma 8, 10, comma 2, e 11, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture  e dei trasporti 28 ottobre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 89 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2006.

Gallerie stradali

DATA

NORMA

ARGOMENTO

05/10/2006

D.Lgs 05/10/06, n° 264

Attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.

24/01/2012

DL 24/01/12, n° 1

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. (Inerente i termini di adeguamento delle gallerie ferroviarie e stradali. N.d.R.)

22/06/2012

DL 22/06/12, n° 83

Misure urgenti per la crescita del Paese (Prevede gli adempimenti amministrativi per le gallerie esistenti e la proroga dei termini per le nuove attività esistenti introdotte dal DPR 151/2011. N.d.R.)

20/04/2012

Chiarimento 20/04/12, n° 5832

D.P.R. 151/11. Attività 48 e 80. Chiarimenti. (Inerente 1) l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m3, in relazione al punto di infiammabilità del liquido isolante; 
2) l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi delle gallerie stradali di servizio. N.d.R.)

29/01/2013

Circolare 29/01/2013, n° 1

Circolare Esplicativa per l’attuazione da parte dei gestori delle gallerie stradali degli adempimenti amministrativi introdotti dal Nuovo Regolamento di semplificazione di Prevenzioni Incendi, emanato con il D.P.R. 151/11. (Riporta la tempistica degli adempimenti amministrativi per l’adeguamento delle gallerie stradali transeuropee e non. N.d.R.)

12/04/2016

Circolare 12/04/13, n° DCPREV 2

 

Circolare esplicativa per l’attuazione da parte dei gestori delle gallerie stradali che ricadono nell’ambito di applicazione del d.lgs. 264/2006 , degli adempimenti amministrativi introdotti dal Nuovo Regolamento di semplificazione di Prevenzioni Incendi, emanato con il D.P.R. 151/11. (Riporta la tempistica degli adempimenti amministrativi per l’adeguamento delle gallerie stradali transeuropee ed il coordinamento con la Commissione permanente prevista dall'art. 4 del D.Lgs n. 264/2006. N.d.R.)

31/10/2019

Circolare 31/10/2019 n. 16510 

Circolare DCPREV n. 16510 del 31/10/2019 recante indirizzi applicativi per gli adempimenti procedurali e tecnici da osservare per le gallerie stradali più lunghe di 500 mt.

06/04/2021

Nota CSLLPP prot. n. 0003499 del 06 aprile 2021

D.lgs. n. 264/2006 – Attuazione della Direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea. Definizione dei requisiti minimi di sicurezza e delle condizioni di appartenenza all’ambito di applicazione del D.lgs. n. 264/2006 nelle gallerie con fornici di differente lunghezza.

08/04/2021

Nota VVF prot. n. 0005144 del 08.04.2021

D.lgs. n. 264/2006 – Attuazione della Direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea. Definizione dei requisiti minimi di sicurezza e delle condizioni di appartenenza all’ambito di applicazione del D.lgs. n. 264/2006 nelle gallerie con fornici di differente lunghezza.
26/07/2023 Circolare ANSFISA prot. n. 44844 del 26.07.2023  Decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 Attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea. Indicazioni tecniche inerenti agli impianti di erogazione idrica. 
02/08/2023 Circolare Min. Interno  n. 11784 del 02.08.2023 Decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264. Attuazione della Direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea. Indicazioni tecniche inerenti agli impianti di erogazione idrica in galleria.

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Linee guida classificazione e gestione del rischio gallerie

Decreto 1° agosto 2022 / Linee guida classificazione e gestione del rischio gallerie

Decreto 1° agosto 2022 (link diretto)
Linee guida classificazione e gestione del rischio gallerie (link diretto)
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Decreto 1° agosto 2022
Approvazione delle linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio delle gallerie esistenti lungo le strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.a. o da concessionari autostradali.

(GU n. 196 del 23.08.2022)

Vedi

 Proroghe adeguamento Gallerie ferroviarie

Prevenzione Incendi gallerie ferroviarie   Timeline proroghe

Prevenzione Incendi gallerie ferroviarie / Timeline Proroghe

Il riferimento per la sicurezza nelle gallerie ferroviarie è il Decreto 28 ottobre 2005 (GU n.83 del 08.04.2006 - SO n. 89). In particolare è previsto l'adeguamento delle gallerie esistenti all'Art. 3 c. 8 e all'Art. 11 c. 4 inizialmente entro quindici anni dalla pubblicazione dello stesso, cioè entro il 08 aprile 2021, le proroghe susseguitesi hanno portato il differimento del termine al 31 dicembre 2024. Timeline.

Vedi

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Certifico Srl - IT | Rev. 5.0 2024
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Rev. Data Oggetto Autore
5.0 12.05.2024 Proroghe adeguamento Gallerie ferroviarie
Decreto 1° agosto 2022

Certifico Srl
4.0 01.09.2023 Circolare ANSFISA prot. n. 44844 del 26.07.2023 
Circolare Min. Interno  n. 11784 del 02.08.2023
Nota CSLLPP prot. n. 0003499 del 06 aprile 2021
Decreto-Legge 31 dicembre 2020 n. 183
Decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 VVF 08.2023
Certifico Srl
3.0 25.07.2022 Integrazione legislazione strade non TERN Certifico Srl
2.0 29.04.2021 Nota VVF prot. n. 0005144 del 06.04.2021 Certifico Srl
1.0 08.11.2019 Circolare 31/10/2019 n. 16510 Certifico Srl
0.0 23.10.2018 --- Certifico Srl

 

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