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Cassazione Penale Sent. Sez. 4 n. 40922 | 24 Settembre 2018

ID 7038 | | Visite: 2329 | Cassazione Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/7038

Sentenze cassazione penale

Assenza del DVR o di un responsabile dei lavori : Responsabilità del committente anche per lavori domestici

Penale Sent. Sez. 4 Num. 40922 Anno 2018

Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: NARDIN MAURA
Data Udienza: 23/05/2018

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 20 aprile 2017 la Corte d'Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del tribunale di Caltanissetta con cui A.B. è stata ritenuta responsabile- e condannata alla pena ritenuta di giustizia- del reato di cui all'art. 589 cod. pen., perché in qualità di committente dei lavori di pitturazione degli esterni di un villino di sua proprietà, assumendo di fatto la veste di datore di lavoro, impartendo direttive, mettendo a disposizione attrezzature e materiali, ometteva di procedere alla valutazione dei rischi ed all'organizzazione delle opere eseguite nel cantiere e di adottare le misure protettive atte a prevenire situazioni di pericolo, quali quelle della caduta nel vuoto, nonché di provvedere alla verifica al controllo dell'osservanza degli obblighi di prevenzione, chiudere cagionando la morte di S.LB., appaltatore del lavori, il quale intento completare la pittura della parte esterna dell'immobile, trovandosi a lavorare sul pavimento esterno, che costituiva solaio di copertura di uno scantinato, provvisto di una luce precariamente coperta con un pannello di polipan (polistirolo), precipitava nel vuoto procurandosi ferite mortali.
2. Il fatto nella sua materialità può essere così descritto: A.B. commissionava all'impresa di S.LB. lavori di pitturazione delle pareti esterne di un villino di sua proprietà, questi, il giorno dell'infortunio, mentre attendeva ai lavori di tinteggiatura precipitava da un'apertura, posta sulla pavimentazione esterna, che costituiva la luce di uno scantinato, coperta, in quel momento, solo da un pannello in polistirolo, poiché le tavole - non ancorate a terra- che in precedenza la coprivano, erano state rimosse da un operaio, al fine di chiudere il varco di un recinto, nel quale si trovava il cane della proprietaria.
3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata, a mezzo del suo difensore, affidandolo ad un unico motivo, con il quale si duole che sia la Corte territoriale, che il giudice di primo grado, pur muovendo dalla condivisibile enunciazione del dovere del committente di assicurare, in qualità di committente dei lavori, l'adeguata previsione e valutazione dei rischi in cantiere, nondimeno, omettono di valutare l'abnormità del comportamento tenuto dai prestatori d'opera interessati e dallo stesso S.LB., consistito nella rimozione delle robuste tavole di legno che presidiavano l'apertura nella quale il medesimo cadde. Non poteva, infatti, la committente dei lavori, che non era presente, neppure immaginare una tanto sconsiderata condotta, del tutto estranea a disposizione anche implicite della committente. Osserva che, d'altro canto, era stato proprio il S.LB. ad allestire la tutela della botola, apponendovi le assi in legno e predisponendo un ponteggio che impediva l'accesso all'area. La scelta scellerata di rimuovere le protezioni per proteggere il recinto del cane, dunque, costituiva un'iniziativa inimmaginabile da parte del committente, trattandosi di scelta autonoma totalmente estranea alla sfera di pertinenza strettamente lavorativa, integrante un comportamento senz'altro abnorme, idoneo ad interrompere il nesso causale tra l'agire della A.B. e l'evento. Ritiene un simile antefatto del tutto ignorato dalla Corte, seppure ampiamente provato in giudizio, destinato ad incidere sulla responsabilità personale di altri soggetti, escludendo quella della A.B.

Considerato in diritto

1. Il ricorso va rigettato.
2. Va, preliminarmente, osservato che la doglianza muove dalla condivisione dell'astratta sussistenza di una posizione di garanzia in capo alla committente, con assunzione dei relativi oneri di previsione e valutazione dei rischi, soffermandosi tuttavia sull'abnormità, interruttiva del nesso causale, del comportamento tenuto da soggetti diversi ed in particolare da parte di uno o più operai che lavoravano in cantiere. Si sostiene, infatti, che la gravissima negligenza ed imprudenza consistita nel togliere la copertura in legno posta al di sopra dell'apertura, non poteva essere prevista, né quindi evitata, da parte della A.B., non presente in cantiere, non potendosi esigersi dalla medesima un controllo continuo sui lavori.
3. La sentenza, invero, parte dall'assunto secondo cui sul committente grava il dovere di sicurezza in relazione all'esecuzione del contratto di appalto, sicché nel caso di specie la sua responsabilità viene individuata: nella mancata predisposizione di un piano di valutazione dei rischi; nel mantenimento dell'apertura sul piano di calpestio del camminamento intorno al villino, senza efficace protezione dal rischio di caduta; nella mancata vigilanza dello stato di fatto esistente in cantiere; nella mancata informazione delle maestranze presenti sui luoghi. Tutti obblighi non ottemperati dalla A.B. che, dunque, non può, secondo la decisione, dirsi esente per il fatto che il lavoro commissionato attenesse ad una realtà lavorativa di natura domestica, essendo la medesima titolare ex lege di una posizione di garanzia, ed essendosi il sinistro prodotto in assenza della designazione di un responsabile dei lavori. Inoltre, l'omessa adeguata valutazione del rischio avrebbe di per sé rivelato la situazione di pericolo, peraltro del tutto generico, inerente, da un lato, alla caduta dall'alto, facilmente prevedibile, e dall'altro allo stato dei luoghi conosciuto dalla proprietaria-committente. La sentenza osserva ancora come l'infortunio occorso al S.LB. non possa essere ascritto all'inesperienza della vittima, né essere dipeso dall'esecuzione di mansioni richiedenti un elevato profilo di professionalità o di capacità cognitive e tecniche, essendo invece ascrivibile ad un pericolo esistente in loco, non determinato dalle prestazioni richieste alla persona offesa, ma evitabile attraverso l'esercizio della diligenza qualificata richiesta all'imputata in ragione dell'assunta committenza dei lavori. 
4. Per dare soluzione al quesito posto dalla censura occorre riprendere l'elaborazione di questa sezione in relazione alle ipotesi di appalto di lavori affidati ad imprese esecutrici da una committenza non qualificata, calando detti principi nell'ipotesi di conferimento di opere di manutenzione o ristrutturazione di immobili destinati ad abitazione o a sue pertinenze, rispetto alle quali il committente assume decisioni circa la natura delle opere da svolgere, ma è privo di competenze specifiche sulla loro esecuzione.
4.1 L'evolversi della giurisprudenza sul punto è stata riassunta da una pronuncia -qui integralmente richiamata- che si è soffermata sull'affinamento del concetto di governo del rischio, di fronte ai progressivi mutamenti normativi. Si è là ricordato che il legislatore non ha disciplinato la figura del committente né con il d.P.R. 547/1955, né con successivi 302/1956 303/1956 e neppure con il d.lgs. 626/1994 il . (Sez. 4, n. 44131 del 15/07/2015 - dep. 02/11/2015, Heqimi ed altri, Rv. 26497401). Quest'ultimo provvedimento normativo con l'art. 7 prendeva, infatti, in considerazione la sola figura del datore di lavoro quale referente soggettivo degli obblighi previsti dalla medesima disposizione, in relazione all'affidamento dei lavori ad imprese appaltataci anche artigiane, nella propria azienda o nell'ambito del ciclo produttivo, così regolando il rischio interferenziale fra le imprese ivi operanti.
4.2 L'estensione di quella disciplina al committente, in un primo tempo, era stata giustificata dalla giurisprudenza solo quando il medesimo travalicava il ruolo di semplice conferimento delle opere, ingerendosi nell'organizzazione per la loro esecuzione (cfr. Sez. 6, n. 5393 del 09/03/1973 - dep. 13/07/1973, Gigliarelli, Rv. 12460001; ; Sez. 6, n. 2488 del 07/07/1975 - dep. 26/02/1976, Lambertini, Rv. 13249501; Sez. 4, n. 4862 del 04/03/1982 - dep. 11/05/1982, Venturella, Rv. 15361101Sez. 4, n. 1119 del 30/10/1981 - dep. 06/02/1982, BELLUCCO, Rv. 15201601Sez. 3, n. 11513 del 05/07/1985 - dep. 27/11/1985, Catavolo, Rv. 17123901; Sez. 4, n. 2731 del 12/01/1990 - dep. 02/03/1990, Bovienzo, Rv. 18350701).
4.3 Successivamente la corresponsabilità del committente, affiancante quella del datore di lavoro e del direttore dei lavori, è stata posta in relazione alla diretta impartizione di direttive od al diretto conferimento di progetti che essi stessi siano fonte di pericolo "ovvero quando egli abbia commissionato o consentito l’inizio dei lavori, pur in presenza di situazioni di fatto parimenti pericolose" (Sez. 3, n. 8134 del 24/04/1992 - dep. 21/07/1992, p.c. in proc. Togni, Rv. 19138701) od ancora quando allo svolgimento di opere in un cantiere gestito dall'appagante o su strutture o con strumentazioni che gli appartengono e che il medesimo abbia l'obbligo di mantenere in efficienza (cfr. Sez. 4, n. 2800 del 15/12/1998 - dep. 02/03/1999, Breccia A ed altro, Rv. 21322601). 
4.4 Il mutamento della disciplina interviene con l'introduzione del d.lgs. 494/1996, che definisce la figura del committente come colui che per conto del quale l'Intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione (art. 2 comma 1A, lett. b) prima parte, richiamando anche l'art. 3 del d.lgs. 626/1994) e precisa le responsabilità su di lui incombenti, che derivano sostanzialmente dalla violazione degli obblighi sull'informazione sui rischi dell'ambiente di lavoro e da quelli inerenti alla cooperazione nell'apprestamento delle misure di protezione e prevenzione (art. 7 d. Igs. 626/1994, ora art. 26 d.lgs. 81/2008) (cfr. In tema di prevenzione degli infortuni sui lavoro, nel caso di prestazione lavorativa in esecuzione di un contratto d'appalto, il committente è costituito come corresponsabile con l'appaltatore per le violazioni delle misure prevenzionali e protettive sulla base degli obblighi sullo stesso incombenti ex art. 7 D.Lgs. n. 626 del 1994. (Sez. 3, n. 1825 del 04/11/2008 - dep. 19/01/2009, Pellegrino e altro, Rv. 24234501).
5. Sulla scorta del quadro chiaramente delineato dalla pronuncia supra richiamata (Sez. 4, n. 44131 del 15/07/2015), che ha ben sintetizzato la trasformazione della figura del committente nella normativa e nella giurisprudenza da soggetto privo di autonoma responsabilità a soggetto che riveste responsabilità proprie (oggi descritte dall'art. 90 d.lgs. 81/2008), la giurisprudenza più recente ha ritenuto che il principio generale, secondo cui il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, debba essere precisato nel senso che dal committente non può esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull'andamento dei lavori" con la conseguenza che "ai fini della configurazione della responsabilità del committente, occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo. (Sez. 4, n. 3563 del 18/01/2012 - dep. 30/01/2012, Marangio e altri, Rv. 25267201; nel medesimo senso Sez. 4, Sentenza n. 44131 del 15/07/2015 Ud. (dep. 02/11/2015 ) Rv. 26497; Sez. 4, n. 27296 del 02/12/2016 - dep. 31/05/2017, Vettor, Rv. 27010001).
6. Questa premessa generale sugli oneri gravanti sul committente e sulle responsabilità che derivano dalla loro violazione appare necessaria per affrontare l'unico motivo di impugnazione proposto inerente la pretesa abnormità del comportamento della persona offesa e degli operai presenti in cantiere.
7. Ed invero, il comportamento inopinato ed esorbitante che interrompe il nesso causale fra la condotta dovuta ed omessa e l'evento, non può che avere quale riferimento la stessa norma precauzionale violata. E cioè quella norma che imponendo un comportamento doveroso idoneo ad evitare un pericolo è tuttavia inidonea a preservare dall'evento concreto, in quanto esso deriva causalmente da un fattore riconducibile ad un soggetto o ad un fatto eccedente la norma di condotta, eccentrico rispetto al rischio regolato, radicalmente lontano dalle ipotizzabili, ancorché imprudenti, scelte altrui, estraneo al concetto stesso di prevedibilità, sotteso ad ogni prescrizione cautelare, quantunque generica.
8. Ora, nell'esaminare la fattispecie la Corte territoriale individua in capo all'imputata tre distinti profili di colpa, cui si è accennato sopra (par. 3) tutti desumibili dalla violazione di specifiche norme gravanti sul committente ex art. 90 d.lgs 81/2008, nonché un profilo di colpa generica consistito nella consegna dei luoghi per l'effettuazione delle opere, senza previa messa in sicurezza delle fonti di pericolo.
9. Ebbene, pur dovendosi escludere che incomba sul committente -ed ancor di più su un committente che può, in qualche modo, definirsi 'non professionale', come quello che appalta lavori di tipo domestico, quali ristrutturazioni, pitturazione, ecc.- un onere di vigilanza continua sullo svolgimento delle opere, deve affermarsi che il medesimo, in assenza della redazione di un documento di valutazione dei rischi o della nomina di un responsabile dei lavori, cui sia conferito anche il compito di realizzare la sicurezza del cantiere prima della realizzazione delle opere, ha l'onere generalissimo di mettere l'appaltatore nella condizione di operare in sicurezza. E ciò, non solo segnalando i pericoli, ma provvedendo alla loro eliminazione prima dell'inizio dell'attività, così da consentire a colui al quale siano affidati i lavori di assumere, anche in qualità di datore di lavoro (quando non operi come artigiano) i rischi propri delle lavorazioni e non i rischi derivanti dalla conformazione dei luoghi. Solo, infatti, nell'ipotesi in cui l'oggetto dell'incarico -dei pur minimi interventi consistenti nella pitturazione di un'abitazione- includa la messa in sicurezza dei luoghi sui quali insisterà il cantiere, così da consegnarlo agli esecutori scevro da ogni pericolo, è possibile per il committente andare esente da responsabilità, che, al contrario, resta in capo a lui quando l'incarico o gli incarichi siano conferiti per la sola esecuzione delle opere, non estendendosi espressamente all'eliminazione dei rischi preesistenti, al fine della consegna dei luoghi in piena sicurezza.
10. In altri termini, nel caso di specie, A.B. non provvide a chiudere il lucernaio, posto sul camminamento, in modo tale da non consentire la rimozione della protezione e così la caduta dall'alto, prima di consegnare i luoghi all'appaltatore, né conferì espressamente a M.LB., cui aveva affidato le opere di imbiancatura degli esterni del villino, l'incarico di provvedere a tutti gli
incombenti necessari per la piena messa in sicurezza dei luoghi, prima dell'inizio dei lavori.
11. Chiarita la condotta omessa dall'imputata va, a questo punto, analizzato, da un lato, il comportamento tenuto dal lavoratore che tolse le tavole poste a copertura del lucernaio per chiudere il recinto del cane, dall'altro quello dello stesso DB., che avendo in precedenza posto a chiusura della botola delle tavole in legno, non ancorate a terra, si mise a lavorare su pannelli in plolicarbonato, con cui le medesime erano state sostituite, evidentemente inidonei a reggere il peso di una persona.
12. Va escluso, come ritenuto dalla decisione oggetto di ricorso, che si tratti di comportamenti esorbitanti il rischio coperto dalla norma precauzionale. Le condotte tenute sia da colui che toglie le tavole non ancorate a terra per farne un qualsiasi altro uso, proprio od improprio, e quella del soggetto che sale su una copertura chiaramente inadeguata a reggere il suo peso, sono sviluppi del tutto prevedibili delle operazioni di cantiere, rientranti in quelle scelte imprudenti del lavoratore nell'esecuzione del lavoro che la norma cautelare mira proprio ad evitare (cfr. (Sez. 4, n. 7188 del 10/01/2018 - dep. 14/02/2018, Bozzi, Rv. 27222201; Sez. 4, Sentenza n. 15124 del 13/12/2016 Ud. (dep. 27/03/2017 ) Rv. 269603; Sez. 4, Sentenza n. 16397 del 05/03/2015 Ud. (dep. 20/04/2015 ) Rv. 263386). La gravissima imprudenza del lavoratore, infatti, non esclude la sua prevedibilità. Ed è pacifico che la chiusura del lucernaio -anche solo con una copertura in alcun modo rimovibile- avrebbe evitato l'evento.
13. Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili S.LB. Michele e S.LB. Ida da liquidare in complessivi euro tremila oltre spese generali al 15% CPA e IVA.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili OMISSIS e OMISSIS che liquida in complessivi euro tremila oltre spese generali al 15% CPA e IVA.
Così deciso il 23/5/2018

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Tags: Sicurezza lavoro Cassazione

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