Presidente: SAVANI PIERO Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 13/07/2018
Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di L'Aquila, con sentenza del 30 ottobre 2017, ha condannato F.S., alla pena di € 3.500,00 di ammenda, perché ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 96 del d.lgs n. 81 del 2008 perché, quale titolare della ditta Sara Costruzioni di F.S., non verificava le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento (capo A), del reato di cui agli artt. 126 e 159 lett. a) del d.lgs n. 81 del 2008, perché, nella medesima qualità, ometteva di dotare, in più parti, il ponte di servizio di idonei parapetti (capo B), del reato di cui agli artt. 146 e 159 comma 2 lett. c) del d.lgs n. 81 del 2008, perché, nella medesima qualità, ometteva di circondare le aperture lasciate nei solai di idonei parapetti con tavole fermapiede (capo C), del reato di cui agli artt. 147 comma 1 e 159 comma 2 lett. b) del d.lgs n. 81 del 2008, perché, nella medesima qualità, ometteva di proteggere una scala fissa di metallo con parapetti. Accertati il L'Aquila il 27/11/2014. 2. Avverso la sentenza F.S. ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione dell'articolo 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione all'affermazione della responsabilità per il reato sub A), non avendo considerato, il Tribunale, che i locali spogliatoio per i dipendenti erano allocati presso un B&B poco distanti dal cantiere ("distanti una passeggiata") come attestato dal testimone sentito, circostanza idonea a ritenere rispettata la previsione indicata nel piano della presenza di locale spogliatoio. 2.2. Con il secondo motivo denuncia il vizio di violazione di legge sempre con riferimento al capo sub A) per erronea applicazione dell'allegato XIII al d.lgs n. 81 del 2008, che prevede che il locale spogliatoio debba essere a disposizione dei lavoratori, ma non richiede necessariamente che sia all'interno del cantiere, essendo quello in contestazione a distanza di "una passeggiata" da questo. 2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'affermazione della responsabilità con riguardo alle contestazioni sub B), C) e D), tutte accumunate dalla circostanza che era in corso l'allestimento del cantiere per cui erano in corso di allestimento le strutture provvisionali di protezione. 3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
4. Il ricorso è inammissibile. 5. Quanto ai primi due motivi di censura, che per ragioni di connessione possono essere trattati congiuntamente, essi sono manifestamente infondati. La legge (Allegato XIII PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA LOGISTICA DI CANTIERE - Prescrizioni per i servizi igienico assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri), richiede chiaramente che gli spogliatoi siano "a disposizione nei cantieri", dunque, correttamente il Tribunale ha ritenuto integrata la violazione menzionata in ragione del fatto che questi era allocati in luogo diverso (B&B), a nulla rilevando la distanza dal cantiere (una passeggiata). Trattasi di disposizioni che individuano quanto necessario per allestire ambienti di lavoro salubri e sicuri e dunque devono, prima di tutto, essere allestiti sul luogo di lavoro, luogo soggetto a controllo dello SPRESAL, e non in luogo diverso. 6. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché propone una questione meramente fattuale e sollecita una rivalutazione del materiale probatorio e non tiene conto che il sindacato demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla verifica dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo. Il Tribunale ha accertato, con motivazione congrua e dunque insindacabile in questa sede, che al momento del controllo ispettivo c'era un lavoratore che stava eseguendo opere di carpenteria in legno sul primo solaio, circostanza consentita solo dopo il completamento delle strutture provvisionali, accertamento di fatto a cui la ricorrente oppone una diversa ricostruzione fattuale (era in corso l'allestimento del cantiere) che non è consentita in questa sede. 7. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/07/2018 Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2018
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