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Regolamento (UE) n. 10/2011 MOCA Plastica: obblighi operatori e DdC

ID 6582 | | Visite: 31648 | Documenti Riservati ChemicalsPermalink: https://www.certifico.com/id/6582

MOCA Plastica obblighi operatori e DoC
Regolamento (UE) n. 10/2011 MOCA Plastica: obblighi operatori e DdC

Scheda 28.07.2018

Allegato Documento completo con Tabelle operatori economici, ruoli e loro obblighi in relazione alla DdC, ai documenti di supporto e all'etichettatura MOCA materiali e oggetti di materia plastica.

Tabelle estratte da:

Orientamenti dell'Unione sul regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, per quanto concerne le informazioni all'interno della catena di approvvigionamento.

Regolamento (UE) N. 10/2011 della Commissione del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
G.U.U.E. L. 12 del 15 gennaio 2011.

Regolamento (UE) N. 10/2011
...
Articolo 15 Dichiarazione di conformità

1. Nelle fasi della commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, i materiali e gli oggetti di materia plastica, i prodotti in una fase intermedia della fabbricazione nonché le sostanze destinate alla fabbricazione di detti materiali e oggetti sono accompagnati da una dichiarazione scritta secondo quanto disposto dall’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1935/2004.

2. La dichiarazione scritta di cui al paragrafo 1 è redatta dall’operatore economico e contiene le informazioni previste nell’allegato IV.

3. La dichiarazione scritta deve consentire un’identificazione agevole dei materiali, degli oggetti, dei prodotti in una fase intermedia della fabbricazione o delle sostanze per cui viene rilasciata. Deve inoltre essere rinnovata quando cambiamenti significativi a livello di composizione o fabbricazione determinino variazioni della migrazione dai materiali o dagli oggetti o quando si sia in presenza di nuovi dati scientifici.

Vedi Modello Dichiarazione di Conformita' MOCA plastica

Articolo 16 Documenti di supporto
1. L’operatore economico mette a disposizione dell’autorità nazionale competente che ne faccia richiesta la documentazione atta a dimostrare che i materiali e gli oggetti, i prodotti della fase intermedia della fabbricazione e le sostanze destinate alla fabbricazione dei materiali sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento.

2. Tale documentazione contiene le condizioni e i risultati delle prove, i calcoli, compresa la modellizzazione, altre analisi e le prove della sicurezza o le argomentazioni a dimostrazione della conformità. Le norme relative alla dimostrazione sperimentale della conformità sono definite nel capo V.

CAPO V CONFORMITÀ

Articolo 17 Espressione dei risultati delle prove di migrazione

1. Ai fini della verifica della conformità, i valori della migrazione specifica sono espressi in mg/kg sulla base dell’effettivo rapporto superficie/volume per l’uso previsto o prevedibile.

2. In deroga al paragrafo 1, per quanto concerne:
a) contenitori e altri oggetti contenenti o destinati a contenere una quantità inferiore a 500 millilitri o grammi o superiore a 10 litri,
b) materiali e oggetti per i quali, a causa della loro forma, non sia possibile valutare il rapporto tra la superficie di tali materiali o oggetti e la quantità di prodotti alimentari a contatto con essi,
c) fogli e pellicole non ancora a contatto con prodotti alimentari,
d) fogli e pellicole contenenti quantità inferiori a 500 millilitri o grammi o superiori a 10 litri,

il valore della migrazione è espresso in mg/kg sulla base di un rapporto superficie/volume pari a 6 dm 2 per kg di prodotto alimentare.
Il presente paragrafo non si applica ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a entrare in contatto o già a contatto con alimenti per lattanti e bambini così come definiti dalle direttive 2006/141/CE e 2006/125/CE.

3. In deroga al paragrafo 1, per coperchi, guarnizioni, tappi e altri dispositivi di chiusura simili il valore di migrazione specifica è espresso in:
a) mg/kg, sulla base del contenuto effettivo del contenitore al quale è destinata la chiusura, sulla base della superficie di contatto totale del dispositivo di chiusura e del contenitore chiuso, se la destinazione dell'oggetto è nota, tenendo conto delle disposizioni di cui al paragrafo 2;
b) mg/oggetto se la destinazione dell’oggetto non è nota.

4. Per coperchi, guarnizioni, tappi e altri dispositivi di chiusura simili il valore di migrazione globale è espresso in:
a) mg/dm 2 , sulla base della superficie di contatto totale del dispositivo di chiusura e del contenitore chiuso, se la destinazione dell’oggetto è nota;
b) mg/oggetto se la destinazione dell’oggetto non è nota.

Articolo 18 Norme per la valutazione della conformità ai limiti di migrazione
1. Per i materiali e gli articoli già a contatto con prodotti alimentari, la verifica del rispetto dei limiti di migrazione specifica è effettuata conformemente alle norme di cui al capo 1 dell’allegato V.

2. Per i materiali e gli articoli non ancora a contatto con prodotti alimentari, la verifica del rispetto dei limiti di migrazione specifica è effettuata su prodotti alimentari o simulanti alimentari indicati nell’allegato III conformemente alle norme di cui al capo 2, punto 2.1, dell’allegato V.

3. Per i materiali e gli articoli non ancora a contatto con prodotti alimentari, lo screening del rispetto dei limiti di migrazione specifica può essere effettuata ricorrendo a metodi di screening conformemente alle norme di cui al capo 2, punto 2.2, dell’allegato V. Se durante la procedura di screening un materiale o un oggetto risulta non rispettare i limiti di migrazione, la non conformità deve essere confermata da una verifica a norma del paragrafo 2.

4. Per i materiali e gli oggetti non ancora a contatto con prodotti alimentari, la verifica del rispetto dei limiti di migrazione globale è effettuata sui simulanti alimentari indicati nell'allegato III conformemente alle norme di cui al capo 3 dell'allegato V.

5. Per i materiali e gli articoli non ancora a contatto con prodotti alimentari, lo screening della conformità dei limiti di migrazione globale può essere effettuato ricorrendo a metodi di screening conformemente alle norme di cui al capo 3, punto 3.4, dell’allegato V. Se durante la procedura di screening un materiale o un oggetto risulta non rispettare il limite di migrazione, la non conformità deve essere confermata da una verifica a norma del paragrafo 4.

6. I risultati delle prove di migrazione specifica ottenuti nei prodotti alimentari prevalgono sui risultati ottenuti nei simulanti alimentari. I risultati delle prove di migrazione specifica ottenuti nei simulanti alimentari prevalgono sui risultati ottenuti con la procedura di screening.

7. Prima di confrontare i risultati delle prove di migrazione specifica e globale con i limiti di migrazione, si applicano i coefficienti di correzione di cui all'allegato III, punto 3, e all'allegato V, capo 4, conformemente alle norme in esso contenute.

Articolo 19 Valutazione delle sostanze non incluse nell’elenco dell’Unione
Per le sostanze di cui all’articolo 6, paragrafi 1, 2, 4 e 5 e all’articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento che non sono incluse nell’allegato I del presente regolamento, la conformità all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004 è valutata conformemente ai principi scientifici di valutazione dei rischi riconosciuti a livello internazionale.

ALLEGATO IV Dichiarazione di conformità

La dichiarazione scritta di cui all’articolo 15 deve contenere le seguenti informazioni:

1) l’identità e l’indirizzo dell’operatore economico che emette la dichiarazione di conformità;
2) l’identità e l’indirizzo dell’operatore economico che produce o importa i materiali o gli oggetti di materia plastica o i prodotti in una fase intermedia della fabbricazione, nonché le sostanze destinate alla fabbricazione di detti materiali e oggetti;
3) l’identità dei materiali, degli oggetti, dei prodotti in una fase intermedia della fabbricazione, nonché delle sostanze destinate alla fabbricazione di detti materiali e oggetti;
4) la data della dichiarazione;
5) la conferma che i materiali o gli oggetti di materia plastica o i prodotti in una fase intermedia della fabbricazione, nonché le sostanze sopraccitate soddisfano le prescrizioni pertinenti di cui al presente regolamento e al regolamento (CE) n. 1935/2004, articolo 3, articolo 11, paragrafo 5, articolo 15 e articolo 17;
6) informazioni adeguate circa le sostanze impiegate o i prodotti di degradazione per i quali gli allegati I e II del presente regolamento stabiliscono restrizioni e/o specifiche, così da consentire agli operatori commerciali a valle di rispettare tali restrizioni;
7) informazioni adeguate circa le sostanze soggette a restrizioni nei prodotti alimentari, ottenute da dati sperimentali o da calcoli teorici sui rispettivi livelli di migrazione specifica e, se del caso, criteri di purezza a norma delle direttive 2008/60/CE, 95/45/CE e 2008/84/CE, così da consentire agli utilizzatori di detti materiali o oggetti di rispettare le disposizioni dell’UE pertinenti o, in mancanza di norme UE, le disposizioni nazionali applicabili ai prodotti alimentari;
8) le specifiche relative all’uso del materiale o dell’oggetto, quali:
i) i tipi di prodotti alimentari con cui è destinato a venire a contatto;
ii) la durata e la temperatura di trattamento e conservazione a contatto con il prodotto alimentare;
iii) il massimo rapporto tra la superficie a contatto con il prodotto alimentare e il volume per il quale è stata verificata la conformità conformemente agli articoli 17 e 18, o informazioni equivalenti;
9) in caso di utilizzo di una barriera funzionale in un materiale o in un oggetto multistrato, la conferma che detto materiale o oggetto è conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 13, paragrafi 2, 3 e 4 o all’articolo 14, paragrafi 2 e 3 del presente regolamento.


Il Documento completo allegato

Operatori e documenti MOCA Plastica

Tabelle operatori economici e loro ruoli, e loro obblighi in relazione alla DdC, ai documenti di supporto e all'etichettatura

Tabelle estratte da:

Orientamenti dell'Unione sul regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, per quanto concerne le informazioni all'interno della catena di approvvigionamento

Tabella 1 - Gli operatori economici e i loro ruoli

Ruolo

Esempi

Azione

Beni

Fabbricante di materie plastiche

Industria chimica, produttori di materie plastiche, trasformatori di materie plastiche

Produrre beni

Sostanza
Materiale intermedio
Oggetto

Fabbricante di materie diverse dalla plastica

Industria chimica, produttori di inchiostri da stampa, adesivi, rivestimenti

Produrre beni

Sostanza
Materiale intermedio

Distributore

Centri di distribuzione di sostanze chimiche, materiali intermedi e oggetti finali esclusi i centri di distribuzione per irivenditori al dettaglio di prodotti alimentari

Fornire beni all'operatore economico

Sostanza
Materiale intermedio
Oggetto

Utilizzatore

Industria alimentare, imprese di catering, ristoranti, operatori del settore alimentare

Imballare, trasformare, conservare i prodotti alimentari

Oggetto

Rivenditore al dettaglio e relativi centri di distribuzione

Supermercati e operatori del settore alimentare che vendono direttamente al consumatore (per esempio panetterie e macellerie)

Fornire beni al consumatore

Oggetto

Importatore

Importatori di sostanze chimiche, materiali intermedi, imballaggi, stoviglie da tavola o da cucina, macchinari, prodotti alimentari confezionati

Immettere nell'UE beni provenienti da paesi terzi

 

Sostanza
Materiale intermedio
Oggetto

Consumatore

---

Utilizzare MCA

Oggetto

 Tabella 2 – Gli operatori economici e i loro obblighi in relazione alla DdC, ai documenti di supporto e all'etichettatura

Ruolo

Beni

Ricevere informazioni

Conservare i documenti
di supporto

Attore successivo

Emettere la dichiarazione di conformità

Etichettatura 
articolo 15

Fabbricante di materie diverse dalla plastica

Sostanza
Materiale intermedio

Nessuna informazione adeguata


Fabbricante
Distributore

Informazioni adeguate
Informazioni adeguate (*)

No

 

No

Fabbricante di materie plastiche

Sostanza
Materiale intermedio

Nessuna
DdC


Fabbricante
Distributore


No
No

Fabbricante

Oggetto

DdC e informazioni adeguate

Utilizzatore
Distributore
Rivenditore aldettaglio + centri di distribuzione
Consumatore



No
No
---





---

Distributore

Sostanza
Materiale intermedio

DdC
DdC


Fabbricante
Distributore


No
No

Distributore

Oggetto

DdC
Etichettatura

Si
Si

Utilizzatore
Rivenditore al dettaglio + centri di distribuzione

SI
NO

Si
Si

Importatore

Sostanza
Materiale intermedio

Informazioni
Informazioni
Si
Si

Fabbricante
Distributore

Si
Si
Si
Si

Importatore

Oggetto

Informazioni +
Etichettatura

Si

Utilizzatore
Distributore
Rivenditore al dettaglio + centri di distribuzione
Consumatore

Si
Si
No
No
---
Si
Si
Si
Si
---

Utilizzatore

Oggetto

DdC +
Etichettatura

Si non applicabile (**) non applicabile (**) non applicabile (**)

Rivenditore al
dettaglio e relativi centri di distribuzione

Oggetto Etichettatura  

Rivenditore al dettaglio
Consumatore

No
No
Si
Si

Consumatore

--- Etichettatura --- --- --- ---

(*) Il fabbricante di materie diverse dalla plastica non ha l'obbligo giuridico di fornire informazioni adeguate; ciononostante, si raccomanda che lo faccia.
(**) I materiali e gli oggetti a contatto con i prodotti alimentari, come gli imballaggi, non rientrano nel campo di applicazione del presente documento: Orientamenti dell'Unione sul regolamento (UE) n. 10/2011

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