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Vademecum - Polveri di legno

ID 653 | | Visite: 10571 | Documenti Riservati SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/653

Vademecum - Polveri di legno

Vademecum per il miglioramento della salute e sicurezza nelle lavorazioni con le polveri di legno.

La regione Lombardia ha pubblicato un vademecum in cui, tra l’altro, suggerisce le fasi per la valutazione del rischio cancerogeno: una valutazione preliminare, gli interventi correttivi e la verifica. Esiste un doppio rischio nella lavorazione del legno: rischio chimico e cancerogeno.

4.1 Indirizzi per la redazione del documento di valutazione
...

Per le sostanze chimiche il datore di lavoro deve valutare sia i rischi per la sicurezza sia i rischi per la salute dei lavoratori.
Per la redazione del documento di valutazione del rischio da agenti chimici si può far riferimento al Documento del Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro delle Regioni e delle Province autonome “Protezione da agenti chimici”. Qualunque sia la metodologia utilizzata per la valutazione questa non può prescindere dalle riflessioni derivanti dalla illustrate peculiarità del comparto. 

Contenuti minimi del Documento di Valutazione del rischio da agenti chimici di cui all’art.223 del D.Lgs 81/2008.


-  le proprietà pericolose dei vari agenti e dei rispettivi prodotti di degradazione termica anche in relazione alla possibilità di esplosione e incendio;
-  le informazioni contenute nelle schede di sicurezza (che devono essere acquisite da ciascun produttore) o nelle schede tecniche di prodotto (che evidenziano ad es. le essenze);
-  il livello, il modo e la durata dell’esposizione;-  le caratteristiche dell’ambiente di lavoro: cubatura, requisiti di aerazione, concentrazione delle macchine operatrici, dimensione e peso dei pezzi lavorati;
-  le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi, le modalità e di lavorazione;
-  la descrizione delle operazioni di pulizia e di manutenzione ordinaria e straordinaria;
-  i valori limite di esposizione professionale;
-  gli effetti delle misure preventive e protettive adottate e da adottare;
-  le caratteristiche tecniche e le procedure in essere per la valutazione di efficienza degli impianti di protezione collettiva;
-  se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.

Per la valutazione del rischio per la salute possono essere vantaggiosamente utilizzati metodi per giungere a stime semiquantitative: indici di probabilità di rischio che associano le modalità ed entità delle esposizioni possibili con l’entità degli effetti [R=f(P,M)]. Questi algoritmi hanno numerosi limiti e vanno utilizzati con consapevolezza: è opportuno, nei casi incerti, confermare i risultati con una o più misurazioni ambientali “per periodi rappresentativi dell’esposizione in termini spazio-temporali” (Norma UNI-EN 689). Qualora l’indice di rischio si collochi, con ragionevole certezza, al di sotto della graduazione di cut-off prevista dall’algoritmo utilizzato e siano presenti in azienda sistemi e procedure che garantiscono nel tempo il mantenimento delle condizioni raggiunte, il rischio può ritenersi adeguatamente controllato, pur non esimendo dall’adottare ulteriori azioni di miglioramento ottenibili applicando le BAT (Best Available Technology, Migliore Tecnologia Disponibile) pertinenti. Conclusioni analoghe si possono trarre se, effettuate corrette misurazioni (3) della contaminazione ambientale ed esclusa la possibilità di esposizione cutanea, non sia superata la soglia di 1/10 del Valore Limite di Esposizione su 1 turno o di 1⁄4 del Valore Limite di Esposizione su 3 turni.

(3) In attesa di specifici aggiornamenti normativi possono essere assunte le indicazioni contenute nella Norma UNI EN 689/97, Appendici C (procedura formale) e D (procedura statistica).

Benché il DLgs. 81/08, nelle more dei Decreti previsti all’art. 232 c. 2 e c. 3, stabilisca che la responsabilità della valutazione di rischio IRRILEVANTE sia a carico del Datore di Lavoro, considerando la specificità del comparto, si ritiene che il giudizio di rischio IRRILEVANTE non possa essere assunto in presenza di una delle seguenti condizioni: 


- presenza di sostanze/essenze sensibilizzanti;
- assenza di sufficiente aerazione naturale o forzata dell’ambiente in relazione alla concentrazione delle macchine operatrici ed alla cubatura degli ambienti;
- assenza di dispositivi di aspirazione localizzata nelle zone di sviluppo di inquinanti;

4.2 Le misurazioni

Qualora le conclusioni della valutazione portino ad un giudizio conclusivo di rischio non irrilevante per la salute, deve essere affrontata la problematica delle misurazioni (art. 225 D.Lgs 81/2008).

Al di là dei requisiti intrinseci delle modalità di campionamento e analisi, per le quali si rimanda all’apposito allegato, risulta necessario premettere alcune considerazioni derivanti dall’analisi della peculiarità del comparto.

La determinazione delle concentrazioni delle polveri di legno si configura come determinazione di polveri inalabili e quindi la strategia di misurazione prevede:

-  l’uso di campionatori con una velocità di aspirazione di 1.25 m/s ± 10% ovvero
- campionatori conformi ISO/TR 7708 - 1983 (L) con flusso non inferiore ai 2 l/min. Si ritiene altresì valido l’uso di altri preselettori di polveri inalabili che garantiscano il rispetto della convenzione inalabile di cui alla norma UNI EN 481.
-  le pompe per il campionamento personale dovranno essere conformi alla norma UNI EN 1232 del giugno 1999.
-  Durante i campionamenti individuali la faccia dell’orifizio di aspirazione deve essere parallela alla faccia dell’operatore.

Riguardo alla tipologia di filtri da utilizzare e l’eventuale loro condizionamento in atmosfera controllata si ritiene opportuno segnalare:

-  l’uso di filtri in PVC, materiale idrofobo che non risente della variabilità del contenuto di umidità delle polveri di legno;
-  il condizionamento ambientale degli stessi;
-  pesate con bilancia precisa allo 0,001 mg. (può essere accettabile una precisione allo 0,01 mg.).

L’art. 225 del D.Lgs 81/2008 prevede la possibilità di omettere l’effettuazione delle misurazioni quando “si possa dimostrare con altri mezzi in conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione”. Indicativamente, oltre al ben noto “ciclo chiuso”, si ritiene che un adeguato livello di prevenzione e protezione possa essere ragionevolmente raggiunto, per esempio, in presenza di:

-  impianto di aspirazione localizzata asservito a tutte le macchine con le caratteristiche di cui ai punti seguenti;
-  manutenzione programmata, verifica periodica dell’efficienza dell’impianto con misurazioni della velocità di cattura ai singoli punti di captazione. 


RL. 2010

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Tags: Sicurezza lavoro Rischio chimico

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