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Decreto 10 maggio 2018

ID 6488 | | Visite: 5799 | Legislazione EnergyPermalink: https://www.certifico.com/id/6488

Decreto 10 maggio 2018 

Modifica e aggiornamento del decreto 11 gennaio 2017, concernente la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l'approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica. 

(GU Serie Generale n.158 del 10-07-2018)

Art. 1. Modifiche al decreto ministeriale 11 gennaio 2017

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 11 gennaio 2017 di cui in premessa sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’art. 2, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) consumo di baseline : consumo di energia primaria del sistema tecnologico assunto come punto di riferimento ai fini del calcolo dei risparmi energetici addizionali per i quali sono riconosciuti i Certificati Bianchi.

Il consumo di baseline è pari al valore del consumo antecedente alla realizzazione del progetto di efficienza energetica, fermo restando quanto previsto all’art. 6, comma 6. Nel caso di nuovi impianti, edifici o siti comunque denominati per i quali non esistono valori di consumi energetici antecedenti all’intervento, il consumo di baseline è pari al consumo di riferimento»;

b) all’art. 4, comma 12, la parola «2018» è sostituita dalla seguente parola: «2019»;

c) all’art. 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«L’elenco non esaustivo dei progetti di efficienza energetica ammissibili, distinti per tipologia di intervento e forma di energia risparmiata e con l’indicazione dei valori di vita utile ai fini del riconoscimento dei Certificati Bianchi, è riportato nella Tabella 1 dell’Allegato 2. Gli aggiornamenti e le integrazioni alla suddetta Tabella sono approvati dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche su proposta del GSE in collaborazione con ENEA ed RSE»;

d) l’art. 6, comma 4, è sostituito dal seguente: «I progetti che prevedano l’impiego di fonti rinnovabili per usi non elettrici sono ammessi esclusivamente in relazione alla loro capacità di incremento dell’efficienza energetica e di generare risparmi di energia non rinnovabile.»;

e) all’art. 10, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«I certificati bianchi emessi per i progetti presentati dopo l’entrata in vigore del presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell’energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, destinati ai medesimi progetti, fatto salvo, nel rispetto delle rispettive norme operative e nei limiti previsti e consentiti dalla normativa europea, l’accesso a: a) fondi di garanzia e fondi di rotazione; b) contributi in conto interesse; c) detassazione del reddito d’impresa riguardante l’acquisto di macchinari e attrezzature. In tal caso il numero di Certificati Bianchi spettanti ai sensi del presente decreto è ridotto del 50%.»;

f) all’art. 11, il comma 2 è sostituito dal seguente: «La copertura dei costi, per ciascuna delle due sessioni di cui all’art. 14, comma 1, è effettuata secondo modalità definite dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, in misura tale da riflettere l’andamento dei prezzi dei Certificati Bianchi riscontrato sul mercato organizzato, nonché registrato sugli scambi bilaterali, qualora inferiore a 250 euro, definendo un valore massimo di riconoscimento.
In ogni caso, a decorrere dalle sessioni di cui al precedente periodo che siano successive al 1° giugno 2018, e fino alle sessioni valide per l’adempimento agli obblighi nazionali di cui all’art. 4, commi 4 e 5, fissati per il 2020, il valore massimo di riconoscimento è posto pari a 250 euro per ogni Certificato Bianco. In considerazione del fatto che i quantitativi di Certificati Bianchi disponibili entro il 31 maggio 2018 risultano superiori ai quantitativi necessari per adempiere agli obblighi minimi previsti per l’anno 2017, tenuto altresì conto delle misure di flessibilità nelle modalità di adempimento introdotte dal presente decreto, fatto salvo quanto previsto ai precedenti periodi, i volumi di Certificati Bianchi scambiati ad un valore superiore a 250 euro nelle sessioni di scambio valide per l’anno d’obbligo corrente che siano successive all’entrata in vigore del presente decreto, non concorrono alla determinazione del contributo tariffario valido per la copertura dei costi di cui al presente comma.»;

g) all’art. 14, il comma 3 è sostituito dal seguente: «Il soggetto obbligato, se consegue una quota dell’obbligo di propria competenza inferiore al 100%, ma comunque pari ad almeno il 60%, può compensare la quota residua nei due anni successivi senza incorrere nelle sanzioni di cui al comma 4»;

h) all’art. 16, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«I Certificati Bianchi possono essere oggetto di libera contrattazione tra le parti, ovvero di contrattazione nel mercato organizzato dal GME, unificato per tutte le tipologie di titoli, secondo modalità definite dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente. I soggetti iscritti al Registro dei Certificati Bianchi o ammessi al Mercato dei Certificati Bianchi sono tenuti a comunicare al GME le partecipazioni detenute nel capitale sociale di altri soggetti iscritti al Registro dei Certificati Bianchi o ammessi al Mercato dei Certificati Bianchi, fornendo l’elenco con l’indicazione nominativa delle società partecipate e il valore percentuale di ciascuna di tali partecipazioni; sono altresì tenuti a comunicare l’eventuale presenza, nel Mercato o nel Registro, di altri soggetti appartenenti al medesimo gruppo societario. Il GME rende pubbliche, sul proprio sito istituzionale, le informazioni di cui al precedente periodo.»;

i) dopo l’art. 14 è inserito il seguente articolo:

«Art. 14 -bis (Emissione di Certificati Bianchi)

1. A decorrere dal 15 maggio di ogni anno, e fino alla scadenza del relativo anno d’obbligo di cui all’art. 14, comma 1, il GSE emette, a favore e su specifica richiesta dei soggetti obbligati, Certificati Bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica, ad un valore unitario pari alla differenza tra 260 euro e il valore del contributo tariffario definitivo relativo all’anno d’obbligo.

In ogni caso detto importo non può eccedere i 15 euro.

2. I Certificati Bianchi emessi ai sensi del comma 1 nel periodo antecedente al 1° giugno 2018, sono ceduti dal GSE ad un valore unitario pari a 10 euro.

3. In attuazione del comma 1, a favore di ogni soggetto obbligato può essere ceduto un ammontare massimo di Certificati Bianchi pari al volume necessario al raggiungimento del proprio obbligo minimo di cui all’art. 14, comma 3, a condizione che già detenga, sul proprio conto proprietà, un ammontare di Certificati pari almeno al 30% dello stesso obbligo minimo. A tal fine, il GME comunica al GSE, su richiesta di quest’ultimo, l’ammontare di Certificati Bianchi presenti nei conti proprietà di ciascun soggetto obbligato.

4. I Certificati Bianchi di cui al comma 1:
a) non possono essere ceduti dal soggetto obbligato che li riceve;
b) in deroga a quanto previsto all’Allegato 2, secondo capitolo, sono contraddistinti da una specifica tipologia;
c) sono emessi e contestualmente annullati dal GSE nella prima sessione utile ai fini del conseguimento dell’obbligo relativo al soggetto obbligato che li abbia richiesti;
d) non hanno diritto alla copertura degli oneri di cui all’art. 11.

5. Il GSE tiene contabilità separata dei Certificati Bianchi di cui al comma 1.

6. Per ogni anno d’obbligo, la corresponsione da parte dei soggetti obbligati delle somme per l’acquisizione dei Certificati Bianchi di cui ai commi 1 e 2 è effettuata tramite un conguaglio a valere sulla copertura dei costi spettante ai medesimi soggetti ai sensi dell’art. 11.

7. I soggetti obbligati che acquisiscono Certificati Bianchi dal GSE secondo le modalità di cui al presente articolo, possono riscattare tutta o parte della somma corrisposta per l’acquisizione, a fronte della consegna di Certificati generati tramite la realizzazione di progetti di efficienza energetica o acquisiti sul mercato. Il riscatto di cui al presente comma avviene a decorrere dai primi Certificati acquisiti e inoltre:
a) è possibile esclusivamente nel caso in cui il soggetto obbligato detenga, a meno dei Certificati oggetto del riscatto, un numero di Certificati Bianchi eccedente l’obbligo minimo relativo all’anno d’obbligo in corso, di cui all’art. 14, comma 3;
b) è possibile esclusivamente entro la scadenza dell’ultimo anno d’obbligo definito ai sensi dell’art. 4, comma 1;
c) non è possibile nello stesso anno d’obbligo in cui i Certificati sono stati emessi.

8. La restituzione delle risorse oggetto del riscatto previsto al comma 7, relativo ai Certificati Bianchi di cui ai commi 1 e 2, è effettuata, per ogni anno d’obbligo, tramite un conguaglio a valere sul contributo tariffario spettante ai soggetti obbligati ai sensi dell’art. 11. Resta ferma, in tal caso, la corresponsione del contributo tariffario suddetto, valido per l’anno in corso, sui Certificati riscattati.

9. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dal presente articolo, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, il GSE pubblica, previa approvazione del Ministero dello sviluppo economico, una apposita guida operativa e sottopone all’approvazione dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 8.

10. Il GSE comunica annualmente al Ministero dello sviluppo economico l’ammontare di Certificati emessi ai sensi del presente articolo, i soggetti beneficiari e gli eventuali Certificati riscattati ai sensi del comma 7.».

j) all’allegato 1, al punto 6.1, dopo le parole: «non inferiore a 5 TEP», sono inserite le parole: «, fatto salvo quanto diversamente indicato nelle tipologie di progetto PS approvate», e all’Allegato 2, la Tabella 1 è sostituita dalla Tabella di cui all’Allegato 1 al presente decreto.

[...segue in allegato]

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