Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 40.298 *

/ Totale documenti scaricati: 25.946.179 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 40.298 *

/ Totale documenti scaricati: 25.946.179 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 40.298 *

/ Totale documenti scaricati: 25.946.179 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 40.298 *

/ Totale documenti scaricati: 25.946.179 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 40.298 *

/ Totale documenti scaricati: 25.946.179 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 40.298 *

/ Totale documenti scaricati: 25.946.179 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 40.298 *

/ Totale documenti scaricati: 25.946.179 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 40.298 *

/ Totale documenti scaricati: 25.946.179 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti







Europe, Rome

Check list sicurezza fabbriche e depositi articoli pirotecnici

ID 6483 | | Visite: 11314 | Documenti Riservati SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/6483

 check list materiali esplodenti

Check list fabbriche e depositi articoli pirotecnici

ID 6483 | 26.1.2018

La presente check list, elaborata sulle Linee guida ispezioni TULPS e requisiti Prevenzione Incendi VVF è finalizzata a verificare il rispetto delle prescrizioni in ordine alle autorizzazioni, alle caratteristiche strutturali ed alle misure gestionali proprie delle fabbriche e dei depositi di articoli pirotecnici.

La check list è disponibile in formato editabile .doc, riservato Abbonati.

Le fabbriche che producono esplosivi e articoli pirotecnici, sono soggette a specifici obblighi previsti dal T.U.L.P.S. il quale, all’Allegato B, contiene prescrizioni tecniche per la costruzione degli impianti di produzione, per le caratteristiche degli ambienti dove viene effettuata la produzione di prodotti esplodenti, per le distanze da osservare, per quantitativi massimi di materiale lavorabile e per l’accesso ai locali alle persone non addette ai lavori.

Per quanto riguarda l'idoneità tecnica dei soggetti operanti nelle fabbriche, si evidenzia che con D.Lgs del 25.09.2012, n. 176 di modifica del D.Lgs.n. 58/2010, sono stati previsti corsi di formazione, iniziale e periodica con programmi differenziati, riservati ai direttori di fabbriche e stabilimenti di fuochi artificiali e agli altri operatori.

Il R.D. n. 773 del 18/06/1931 - Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), ed il R. D. n° 635 del 06/05/1940 - Approvazione del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., costituiscono la normativa di base che regolamenta la fabbricazione, l'utilizzo, il deposito, l'importazione, la vendita ed il trasporto degli esplosivi.

Successivi decreti e leggi hanno integrato e completato la normativa di pubblica sicurezza, rendendola compatibile con i mutamenti che si sono avvicendati nel settore degli esplosivi nel corso degli anni.

Queste norme di carattere generale spesso si intersecano con norme statali e regionali, disciplinanti singole attività specialistiche.

Le autorizzazioni di polizia sono propedeutiche a qualunque attività concernente i materiali esplodenti, la disciplina generale relativa ai provvedimenti di polizia é individuata dal Titolo I del T.U.L.P.S. "Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione ".

Gli articoli 9 e 27 della legge 18 aprile 1975 n. 110, individuano ulteriori requisiti soggettivi concernenti il rilascio delle autorizzazioni in materia di esplosivi, i quali si aggiungono a quelli dell' articolo 11 del T.U.L.P.S..

Le autorizzazioni di polizia non possono essere rilasciate alle persone che si trovino nelle condizioni indicate nell'articolo 43 del T.U.L.P.S.

a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
b) a chi ha riportato condanna o pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;
c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra anche se amnistiata, o per porto abusivo di armi).

Inoltre l'autorità di pubblica sicurezza può richiedere agli interessati la presentazione di certificato di cui al quarto comma dell'articolo 35 T.U.L.P.S. (certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario, o di un medico militare dal quale risulti che il richiedente non é affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendete e di volere).

Fabbricazione, deposito, vendita, trasporto di esplosivi

Il T.U.L.P.S. individua agli articoli 46 e 47 due diverse tipologie di licenze:

1) il Ministro dell'Interno rilascia licenza per fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare dinamite e prodotti affini negli effetti esplodenti, fulminanti, picrati, artifici contenenti miscele detonanti ovvero elementi solidi e liquidi destinati alla composizione di esplosivi nel momento dell'impiego. Fabbricare polveri contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina;

2) il prefetto rilascia la licenza per fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali ed i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti. Tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina.

Registro delle operazioni giornaliere

L'articolo 55 del T.U.L.P.S. pone l'obbligo di tenere un registro delle operazioni giornaliere agli esercenti di fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie.

L'obbligo di tenuta del registro delle operazioni giornaliere é riferito agli esplosivi di ogni genere, esclusi i giochi pirici.

In tale registro debbono essere annotate le generalità delle persone con le quali le operazioni sono compiute. In particolare va registrata la data dell'operazione, le generalità della persona e della ditta con la quale l'operazione é compiuta, la specie e quantità dell'esplosivo acquistato o venduto e il modo col quale l'acquirente ha dimostrato la propria identità personale (art. 108 Reg.  T.U.L.P.S).

I dati devono essere comunicati mensilmente dai rivenditori di materiali esplodenti all'ufficio di polizia competente per territorio. Il registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di cinque anni, anche dopo la cessazione dell'attività .

L'articolo 25 della legge 18 aprile 1975, n.110 estende l'obbligo di tenuta dei registri delle operazioni giornaliere, previsto dal primo comma dell'art. 55 del T.U.L.P.S., a tutti coloro che per l'esercizio della propria attività lavorativa fanno abituale impiego di esplosivi di qualsiasi genere.

L'articolo 25 della legge 110/75 sanziona con delitto la mancata tenuta del registro, ed estende la pena anche ai soggetti individuati nel primo comma dell'articolo 55 T.U.L.P.S.. Per quanto riguarda l'irregolare tenuta dei registri si continua invece ad applicare la pena prevista dall'art. 55 T.U.L.P.S.. La violazione dell'obbligo di esibire i registri delle operazioni giornaliere agli organi di pubblica sicurezza viene inoltre sanzionata dal più recente articolo 24 comma 4 della legge 110/75, mentre l'obbligo di conservare il registro delle operazioni giornaliere per cinque anni anche dopo la cessazione dell'attività , é introdotto e sanzionato dal D.lgs. 2 gennaio 1997, n. 7.

Impiego degli esplosivi

L'uso delle mine é disciplinato dall'All.B del Reg. T.U.L.P.S. capitolo V, che tuttavia al punto 2. dispone che "l'uso delle mine nelle miniere e cave é regolato dalla legge e dal regolamento di polizia mineraria ". Pertanto, una trattazione esaustiva che affronti il problema relativo agli adempimenti e procedure da adottare nel settore degli esplosivi, implica una triplice distinzione concernente le differenti tipologie di attività . Nel complesso panorama normativo si individuano infatti disposizioni generali applicabili a tutte le attività , disposizioni applicabili solamente alle attività minerarie, disposizioni residuali applicabili alle attività non minerarie.

Prevenzione incendi

D.P.R 1° agosto 2011 n. 151
Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 -quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

ATTIVITÀ 17

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.

ATTIVITÀ 18

Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.

Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in “libera vendita” con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi.

ATTIVITÀ 19

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici

ATTIVITÀ 20

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcolino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici 

 

ATTIVITÀ (DPR 151/2011)

CATEGORIA

A

B

C

17

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

Tutti

Equiparzione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82

24

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché perossidi organici

Principali differenze fra le attività di equiparazione
Nessuna sostanziale modifica tranne che la nuova attività non contempla i perossidi organici.

 

 

ATTIVITÀ (DPR 151/2011)

CATEGORIA

A

B

C

18

Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.

Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in “libera vendita” con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi.

 

Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in “libera vendita”

Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.”

Equiparzione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82

25

Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai decreti ministeriali 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975, e successive modificazioni ed integrazioni

Principali differenze fra le attività di equiparazione
La nuova attività introduce, per l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, gli esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in “libera vendita” nelle condizioni di cui al punto stesso.

 

 

ATTIVITÀ (DPR 151/2011)

CATEGORIA

A

B

C

19

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici

 

 

Tutti

Equiparzione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82

26

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori.

Principali differenze fra le attività di equiparazione
Nessuna sostanziale modifica tranne che la nuova attività contempla i perossidi organici.

 

 

ATTIVITÀ (DPR 151/2011)

CATEGORIA

A

B

C

20

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcolino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici

 

 

Tutti

Equiparzione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82

27

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici

Principali differenze fra le attività di equiparazione
Non vi è alcuna differenza fra le due attività.

Elaborato Certifico Srl - IT | Rev. 00 2018
©Copia autorizzata Abbonati

Fonti:

Tags: Sicurezza lavoro Rischio atmosfere esplosive Abbonati Sicurezza

Ultimi inseriti

Ago 31, 2024 39

Regolamento UNECE n. 14

Regolamento UNECE n. 14 Regolamento n. 14 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza, i sistemi di ancoraggio ISOFIX, gli ancoraggi delle imbracature… Leggi tutto
Ago 31, 2024 38

Regolamento UNECE n. 16

Regolamento UNECE n. 16 Regolamento n. 16 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione di: I. cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta per bambini ISOFIX per gli… Leggi tutto
UN Regulation No 129 GUide
Ago 30, 2024 53

UN Regulation No 129 Guide

UN Regulation No 129 Guide ID 22493 | 30.08.2024 Increasing the safety of children in vehicles - For policymakers and concerned citizens Collegati[box-note]Regolamento UNECE n 129Regolamento UNECE n. 44Decreto 15 maggio 2014Direttiva di esecuzione 2014/37/UED.Lgs 285/1992 | Codice della… Leggi tutto
Ago 30, 2024 70

Regolamento UNECE n. 44

Regolamento UNECE n. 44 ID 22492 | 30.08.2024 Regolamento n. 44 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) - Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei dispositivi di ritenuta per bambini a bordo dei veicoli a motore («sistemi di ritenuta per bambini» (GU L… Leggi tutto
Ago 30, 2024 104

Regolamento UNECE n 129

Regolamento UNECE n 129 ID 22491 | 30.08.2024 Regolamento n. 129 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) - Prescrizioni uniformi relative all’omologazione di dispositivi avanzati di ritenuta per bambini (DARB) usati a bordo dei veicoli a motore (GU L 97/21… Leggi tutto
Ago 30, 2024 57

Direttiva di esecuzione 2014/37/UE

Direttiva di esecuzione 2014/37/UE Direttiva di esecuzione 2014/37/UE della Commissione, del 27 febbraio 2014, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio, relativa all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli (GU L 59 del 28.2.2014)… Leggi tutto
Ago 30, 2024 55

Decreto 15 maggio 2014

Decreto 15 maggio 2014 Recepimento della direttiva di esecuzione 2014/37/UE della Commissione, del 27 febbraio 2014, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio, relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli. (GU n.169 del 23… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

UN Regulation No 129 GUide
Ago 30, 2024 53

UN Regulation No 129 Guide

UN Regulation No 129 Guide ID 22493 | 30.08.2024 Increasing the safety of children in vehicles - For policymakers and concerned citizens Collegati[box-note]Regolamento UNECE n 129Regolamento UNECE n. 44Decreto 15 maggio 2014Direttiva di esecuzione 2014/37/UED.Lgs 285/1992 | Codice della… Leggi tutto
Ago 27, 2024 75

CEI EN 50126-1:2019

CEI EN 50126-1:2019 / Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Specificazione e dimostrazione di Affidabilità, Disponibilità, Manutenibilità e Sicurezza (RAMS)Parte 1: Processo generale RAMS Railway Applications… Leggi tutto