Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 39.646 *

/ Totale documenti scaricati: 25.267.768 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 39.646 *

/ Totale documenti scaricati: 25.267.768 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.646 *

/ Totale documenti scaricati: 25.267.768 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.646 *

/ Totale documenti scaricati: 25.267.768 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 39.646 *

/ Totale documenti scaricati: 25.267.768 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.646 *

/ Totale documenti scaricati: 25.267.768 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.646 *

/ Totale documenti scaricati: 25.267.768 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.646 *

/ Totale documenti scaricati: 25.267.768 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti







Europe, Rome

Indirizzi PEE stabilimenti a rischio incidente rilevante | Seveso III

ID 6179 | | Visite: 7819 | Incidente RilevantePermalink: https://www.certifico.com/id/6179

Indirizzi piani emergenza rischio incidente rilevante

Indirizzi piani di emergenza esterna stabilimenti a rischio incidente rilevante 

Indirizzi per la sperimentazione dei piani di emergenza esterna degli stabilimenti a rischio incidente rilevante ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 105/2015

Il documento “Indirizzi per la sperimentazione dei Piani di Emergenza Esterna degli stabilimenti a rischio incidente rilevante ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 105/2015”, predisposto dal Gruppo di lavoro, coordinato dal Dipartimento della Protezione Civile, istituito nell’ambito del Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale di cui all’art. 11 del decreto legislativo 26 Giugno 2015 n. 105, questo documento ha l’obiettivo di fornire un supporto operativo alle Prefetture e agli altri soggetti competenti, per lo svolgimento degli adempimenti riguardanti la sperimentazione del Piano di Emergenza Esterna, previsti dall’art. 21, comma 6, del suddetto decreto legislativo.

Il decreto legislativo del 26 giugno 2015 n.105, all’art. 21 stabilisce che il Piano di Emergenza Esterna (PEE) debba essere riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La sperimentazione del PEE costituisce un elemento fondamentale introdotto già dal D.Lgs. 334/1999, confermato nel decreto legislativo n.105/2015, ed avviene attraverso esercitazioni che testano le procedure di attivazione delle strutture operative, la capacità operativa delle componenti istituzionali e di alcuni settori socioeconomici quali scuole, ospedali, supermercati, ecc. presenti nelle zone a rischio e la capacità operativa dei piani di settore previsti.

La sperimentazione deve permettere di verificare se l’attivazione del PEE consenta il raggiungimento degli obiettivi previsti dall’art.21 del decreto legislativo n.105/2015, ovvero:

- controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
- mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso con l'organizzazione di protezione civile;
- informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
- provvedere, sulla base delle disposizioni vigenti, al ripristino ed al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

L’attività di sperimentazione consente:

- la verifica delle azioni previste dal piano;
- la verifica e il miglioramento delle capacità operative del personale coinvolto;
- la verifica della correttezza delle procedure previste per gli stati di attuazione del piano.

Al fine di rendere efficace la sperimentazione è necessaria la condivisione degli obiettivi con tutti gli attori indicati nel PEE.

L’istituzione di un tavolo tecnico coordinato dalla Prefettura è lo strumento preferenziale per il coinvolgimento di tutti gli enti indicati nel PEE che partecipano al modello di intervento.

_______

Sommario
I INTRODUZIONE
II OBIETTIVI DELLA SPERIMENTAZIONE DEL PEE
III TIPOLOGIE DI ESERCITAZIONI PER LA SPERIMENTAZIONE DEL PEE
IV INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI UNA ESERCITAZIONE
V CRITERI PER PIANIFICARE E PROGRAMMARE LE ESERCITAZIONI SUI PEE
VI MODALITA’ DI PREPARAZIONE E CONDUZIONE DELLE ESERCITAZIONI
VI.1 PROCESSO METODOLOGICO DI SVILUPPO DELLE ESERCITAZIONI DEI PEE
VI.2 CONDUZIONE DELLE ESERCITAZIONI DI TIPO TABLE TOP (LIVELLI A e B)
VI.3 CONDUZIONE DELLA ESERCITAZIONE PER PROVE DI SOCCORSO SINGOLE/CONGIUNTE (LIVELLO C) E DI TIPO FULL SCALE (LIVELLO D)
VII GLOSSARIO
VIII ALLEGATI
ALLEGATO 1 – CHECK LIST ESERCITAZIONE DI LIVELLO A E B
ALLEGATO 2 – CHECK LIST ESERCITAZIONE PER PROVE DI SOCCORSO/CONGIUNTE (LIVELLO C) E FULL SCALE (LIVELLO D)
ALLEGATO 3 – SCHEMA DI DOCUMENTO DI IMPIANTO
ALLEGATO 4 – MATRICE SEMPLIFICATA DEI RUOLI PER LE FASI DELLA ESERCITAZIONE

Fonte: MATTM

...

Art. 21 Piano di emergenza esterna decreto legislativo n.105/2015
1. Per gli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il Prefetto, d'intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, sentito il CTR e previa consultazione della popolazione e in base alle linee guida previste dal comma 7, predispone il piano di emergenza esterna allo stabilimento e ne coordina l'attuazione.
2. Per gli stabilimenti di soglia superiore il piano e' predisposto sulla scorta delle informazioni fornite dal gestore ai sensi degli articoli 19, comma 3, e 20, comma 4, e delle conclusioni dell'istruttoria di cui all'articolo 17, ove disponibili; per gli stabilimenti di soglia inferiore il piano e' predisposto sulla scorta delle informazioni fornite dal gestore ai sensi degli articoli 13 e 19, comma 3, ove disponibili.
3. Il piano e' comunicato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'ISPRA, al Ministero dell'interno, al Dipartimento della protezione civile, nonche' al CTR e alla regione o al soggetto da essa designato e ai sindaci, alla regione e all'ente territoriale di area vasta, di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, competenti per territorio. Nella comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare devono essere segnalati anche gli stabilimenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b).
4. Il piano di cui al comma 1 e' elaborato, tenendo conto almeno delle indicazioni di cui all'allegato 4, punto 2, allo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso con l'organizzazione di protezione civile;
c) informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorita' locali competenti;
d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
5. Il Prefetto redige il piano di emergenza esterna entro due anni dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore, ai sensi dell'articolo 20, comma 4.
6. Il piano di cui al comma 1 e' riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal Prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti; il Prefetto informa della revisione del piano i soggetti ai quali il piano e' comunicato ai sensi del comma 3.
7. Il Dipartimento della protezione civile stabilisce, d'intesa con la Conferenza Unificata, le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna, e per la relativa informazione alla popolazione. Fino all'emanazione delle predette linee guida si applicano le disposizioni in materia di pianificazione dell'emergenza esterna degli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante e di informazione alla popolazione sul rischio industriale adottate ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.
8. Sulla base delle proposte formulate dal Coordinamento ai sensi dell'articolo 11, comma 1, d'intesa con la Conferenza Unificata, si provvede all'aggiornamento delle linee guida di cui al comma 7.
9. Per le aree ad elevata concentrazione di stabilimenti soggetti ad effetto domino di cui all'articolo 19 il Prefetto, d'intesa con la regione e gli enti locali interessati, sentito il CTR, redige il piano di emergenza esterna, in conformita' al comma 1, tenendo conto dei potenziali effetti domino nell'area interessata; fino all'emanazione del nuovo piano di emergenza esterna si applica quello gia' emanato in precedenza.
10. La consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterna, di cui ai commi 1 e 6, e' effettuata con le modalita' definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza Unificata, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
11. In base alle informazioni contenute nel rapporto di sicurezza nonche' trasmesse dal gestore ai sensi dell'articolo 20, comma 4, e dell'articolo 13, il Prefetto, d'intesa con la regione e gli enti locali interessati, sentito il CTR, qualora non siano ragionevolmente prevedibili effetti all'esterno dello stabilimento provocati dagli incidenti rilevanti connessi alla presenza di sostanze pericolose puo' decidere di non predisporre il piano. Tale decisione deve essere tempestivamente comunicata alle altre autorita' competenti di cui all'articolo 13, comma 1, unitamente alle relative motivazioni.

Collegati:

Tags: Chemicals Rischio Incidente Rilevante Abbonati Chemicals

Ultimi inseriti

Lug 07, 2024 38

Direttiva delegata (UE) 2024/846

Direttiva delegata (UE) 2024/846 ID 22200 | 07.07.2024 Direttiva delegata (UE) 2024/846 della Commissione, del 14 marzo 2024, recante modifica della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014… Leggi tutto
Lug 07, 2024 32

Circolare MIMS Prot. n. 19158 del 04 Luglio 2024

Circolare MIMS Prot. n. 19158 del 04 Luglio 2024 ID 22199 | 07.07.2024 Integrazioni e chiarimenti alle istruzioni rese con circolare prot. n. 31895 del 15 ottobre 2021,recante “Nuove disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta… Leggi tutto
Safety Gate
Lug 07, 2024 46

Safety Gate Report 24 del 14/06/2024 N. 08 A12/01571/24 Germania

Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products Report 24 del 14/06/2024 N. 08 A12/01571/24 Germania Approfondimento tecnico: Collana Il prodotto, di marca sconosciuta, mod. Silvery, è stato sottoposto alle procedure di richiamo presso i consumatori e rimozioni dai siti in cui era in… Leggi tutto
UNI EN ISO 56000 2021 Gestione innovazione
Lug 06, 2024 87

UNI EN ISO 56000:2021

UNI EN ISO 56000:2021 / Gestione dell'innovazione ID 22197 | 06.07.2024 / Preview allegata UNI EN ISO 56000:2021Gestione dell'innovazione - Fondamenti e vocabolario Data disponibilità: 18 febbraio 2021 La norma, parte della serie ISO 56000, fornisce il vocabolario, i concetti fondamentali ed i… Leggi tutto
Lug 06, 2024 47

Decreto Dirigenziale MIT 18.06.2024 n. 164

Decreto Dirigenziale MIT 18.06.2024 n. 164 / Corsi di sicurezza personale navigazione d'altura Definizione del programma del corso di sicurezza personale per la navigazione d'altura e modalità di riconoscimento dell’idoneità dei corsi organizzati da istituti, enti o società ai sensi dell’articolo… Leggi tutto
Lug 06, 2024 107

Decreto 27 giugno 2024

in News
Decreto 27 giugno 2024 Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni ed integrazioni. Inserimento nella tabella dei medicinali, sezione B, delle… Leggi tutto
Lug 06, 2024 39

Direttiva (UE) 2024/1306

in News
Direttiva (UE) 2024/1306 ID 22192 | 06.07.2024 Direttiva (UE) 2024/1306 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda i termini per l’adozione di principi di rendicontazione di sostenibilità per taluni settori e per talune… Leggi tutto
Lug 06, 2024 93

Direttiva delegata (UE) 2023/2775

in News
Direttiva delegata (UE) 2023/2775 ID 22191 | 06.07.2024 Direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione, del 17 ottobre 2023, che modifica la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti dei criteri dimensionali per le microimprese e le imprese… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

UNI ISO 8518 2024
Lug 04, 2024 70

UNI ISO 8518:2024 Atmosfere nei luoghi di lavoro - Piombo particolato

UNI ISO 8518:2024 Atmosfere nei luoghi di lavoro - Piombo particolato e composti di piombo ID 22176 | 04.07.2024 / In allegato Preview UNI ISO 8518:2024 Atmosfere nei luoghi di lavoro - Determinazione del piombo particolato e dei composti di piombo - Metodi spettrometrici di assorbimento atomico a… Leggi tutto
Lug 03, 2024 166

Direttiva 8/2024/DGTNE

Direttiva 8/2024/DGTNE - Direttiva rilascio Barrato Rosa ID 22172 | 03.07.2024 / In allegato Direttiva 8/2024/DGTNEOggetto: Certificato d’approvazione per i veicoli che trasportano alcune merci pericolose (c.d. “barrato rosa” - DTT307). Come è noto, ai sensi del paragrafo 9.1.3 dell’Accordo ADR:… Leggi tutto
Rapporti ISTISAN 24 8
Lug 03, 2024 479

Linee guida Regolamento (CE) 2023/2006 (GMP / MOCA) / Ed. 2023 (EN)

Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) 2023/2006 (GMP / MOCA) / Ed. 2023 (EN) ID 22167 | 03.07.2024 / In allegato Progetto CAST. Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) 2023/2006 alla filiera di produzione dei materiali e oggetti destinati a venire in contatto con gli… Leggi tutto