Art. 9 (Proroga in materia di sistemi di riconoscimento facciale)
c. 9 … l'installazione e l'utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso dei dati biometrici di cui all'articolo 4, numero 14), del citato regolamento (UE) 2016/679 in luoghi pubblici o aperti al pubblico, da parte delle autorita' pubbliche o di soggetti privati, sono sospese fino all'entrata in vigore di una disciplina legislativa della materia e comunque non oltre il 31 dicembre 2025. … ________
Provvedimento GPDP del 6 giugno 2024 Il riconoscimento facciale per controllare le presenze sul posto di lavoro viola la privacy dei dipendenti. Non esiste al momento alcuna norma che consenta l’uso di dati biometrici, come prevede il Regolamento, per svolgere una tale attività. ________
Update 11.08.2023
Modello semplificato cartello videosorveglianza (EDPB - Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video - adottate GDPR il 29 gennaio 2020) ________
Update 19.04.2023
Nota INL prot. 14 aprile 2023 n. 2572 - Indicazioni operative in ordine al rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970.
Con la Nota in oggetto, l'INL detta indicazioni in merito ai provvedimenti autorizzativi relativi alla videosorveglianza sul luogo di lavoro, in accordo con l'Art. 4 dello Statuto dei lavoratori di cui alla Legge 20 maggio 1970 n. 300.
Le indicazioni traggono spunto dall’esperienza applicativa e dalle problematiche operative emerse anche in relazione all’evoluzione tecnologica dei sistemi adottati.
Le indicazioni tengono conto, attesa l’interconnessione in materia, degli orientamenti del Garante per il trattamento dei dati personali. ________
Videosorveglianza: stop del Garante privacy a tecnologie riconoscimento facciale e occhiali smart da PA a lavoratori.
L’Autorità ha messo in guardia dall’uso di dispositivi video che possano comportare – anche indirettamente – un controllo a distanza sulle attività del lavoratore. L’Autorità apre istruttorie nei confronti del Comune di Lecce e Comune di Arezzo. per utilizzo sistemi di videosorveglianza riconoscimento facciale / biometrica.
Fino all’entrata in vigore di una specifica legge in materia, e comunque fino al 31 dicembre 2023, in Italia non sono consentiti l’installazione e l’uso di sistemi di riconoscimento facciale tramite dati biometrici, a meno che il trattamento non sia effettuato per indagini della magistratura o prevenzione e repressione dei reati. ________
Aggiornati Modelli INL: INL 1 - modulo istanza di autorizzazione all’installazione di impianti audiovisivi INL 1.1 - modulo istanza di autorizzazione all’installazione di altri strumenti di controllo INL 1.2 - modulo istanza di autorizzazione all’installazione e utilizzo di impianti e apparecchiature di localizzazione satellitare INL 1.4 - dichiarazione sostitutiva per marca da bollo _______
Update 24.01.2020
Corte di Cassazione (Cass. Pen. Sez. 3 Sent. 17.01.2020 n. 1733) - Videosorveglianza in mancanza di accordo sindacale. Il consenso del lavoratore non costituisce esimente della responsabilità penale. _______
Update: 20.12.2019
Corte di Cassazione (Cass. Pen. Sez. n. 3 Sent. 17.12.2019 n. 50919) - Installazione di telecamere in violazione della normativa sulla privacy: il consenso prestato dai singoli lavoratori non vale a scriminare la condotta del datore di lavoro. _______
1. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia statali e paritarie, nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2019 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, finalizzato all’erogazione a favore di ciascun comune delle risorse finanziarie occorrenti per l’installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula di ciascuna scuola nonché per l’acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.
2. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2019 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, finalizzato all’installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni struttura di cui al presente comma nonché per l’acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.
3. Con apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse di cui ai commi 1 e 2, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.
4. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2019 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2019 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, mediante corrispondente utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa alla quota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e, quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2019 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. _______
Con l'Interpello n. 3/2019 il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro ha proposto istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito alla configurabilità della fattispecie del silenzio-assenso con riferimento alla richiesta di autorizzazione all'installazione ed utilizzo degli impianti audiovisivi e degli altri strumenti di cui all'attuale articolo 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300. E ciò in considerazione delle disposizioni della legge n. 241/1990 che dispongono che il silenzio dell'amministrazione competente equivalga ad accoglimento della domanda.
La Commissione risponde con parere che in con riferimento ai procedimenti attivabili mediante la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni non è configurabile l'istituto del silenzio-assenso, all'autorizzazione all'installazione ed utilizzo degli impianti audiovisivi. _______
Indicazioni operative in ordine al rilascio di provvedimenti autorizzativi _______
Update 11.07.2018:
- Aggiunte Buone Prassi validate MLPS del 17.04.2013
1. Utilizzo della videosorveglianza per incrementare il livello di sicurezza sul lavoro [UNI Ing. Brescia]" 2. Sistemi di rilevazione in tempo reale per la valutazione dei rischi nei cantieri edili [CONTARP]
- Inserita Sentenza Civile Ord. Sez. L Num. 17685 Anno 2018 _______
L'installazione di telecamere e la videosorveglianza da parte di un'azienda, qualora interessi i lavoratori presenti, deve essere attuata nel rispetto delle norme dello Statuto dei lavoratori (Legge 300/1970) e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs n.196/2003), non deve figurarsi come un controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, ma può essere predisposta solo (Art 4. Legge 300/1970):
- a fini organizzativi e produttivi, - per la sicurezza del lavoro, - per la tutela del patrimonio aziendale.
e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalle rappresentanze sindacali (ove presenti) o in mancanza di accordo (o non presenti) previa autorizzazione INL. _______
Update 20.05.2018: (si è in attesa di eventuali novità a seguito dell'applicazione del Regolamento GDPR (UE) 2016/679 in particolar modo per quanto attiene la modulistica)
L'uso di telecamere di sorveglianza per controllare il personale è, infatti, contro le disposizioni della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e di quelle del D.Lgs n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) "Codice Privacy".
Infatti all’art. 4 della Legge 300/1970 è espressamente vietato l’uso di impianti audiovisivi e altre apparecchiature atte al controllo a distanza del personale dipendente. La normativa sulla privacy (D.Lgs n.196/2003) richiama la disciplina dell'art. 4 della Legge 300/1970.
Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) ... Art. 4. (Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo)
1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilita' di controllo a distanza dell'attivita' dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unita' produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in piu' regioni, tale accordo puo' essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unita' produttive dislocate negli ambiti di competenza di piu' sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalita' d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196. ... Art. 8. (Divieto di indagini sulle opinioni)
E' fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonche' su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore. ...
Jobs Act
Il collegamento fra privacy e tutela del lavoratore è reso evidente anche dalla modifica introdotta dall'art. 23 del D.lgs. 14 settembre 2015 n. 151 (decreto attuativo del Jobs Act), il quale ha inserito nell'art. 171 del D.Lgs n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) la tutela penale per il trattamento illecito dei dati dei lavoratori, prevedendo che la violazione delle disposizioni di cui all'art. 4, primo e secondo comma, dello Statuto dei Lavoratori sia punita ai sensi dell'art. 38 del medesimo.
Art. 4 (Definizioni) ... Art. 8. (Divieto di indagini sulle opinioni)
E' fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.
L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha adottato un Provvedimento in materia di videosorveglianza (Provv. 8 aprile 2010, pubblicato in G.U. n. 99 del 28 aprile 2010) nel quale ha chiarito che nel contesto dei rapporti di lavoro (punto 4.1) debbano essere comunque rispettate tutte le «garanzie previste in materia di lavoro quando la videosorveglianza è resa necessaria da esigenze organizzative o produttive, ovvero è richiesta per la sicurezza del lavoro», fra cui (ai sensi del primo comma dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori) previo accordo collettivo sindacale o, in alternativa, tramite provvedimento autorizzativo ministeriale.
Giurisprudenza
- La Corte di Cassazione (Cass. Pen. sez. III sent. 30.01.2014 n. 4331) ha stabilito che l’installazione di una telecamera sul posto di lavoro diretta verso il luogo in cui i propri dipendenti svolgono le proprie mansioni o su spazi dove essi hanno accesso anche sporadicamente deve essere preventivamente autorizzata dall’Ispettorato dal Lavoro o deve essere autorizzata da un particolare accordo con i sindacati.
- La Corte di Cassazione (Cass. Pen. sez. III sent. 17.04.2012 n. 22611) ha introdotto l'esimente del valido consenso espressamente prestato da tutti i lavoratori enfatizzando così l'esclusione dell'illiceità in forza del consenso prestato da parte del titolare del bene protetto. Sembra così introdotta in tale ambito una nuova condizione di liceità del trattamento, consistente nel consenso degli interessati.
- La Corte di Cassazione (Cass. Pen. sez. III sent. 08.05.2017 n. 22148), è giunta a conclusioni diametralmente opposte negando l'efficacia scriminante del consenso acquisito dalla totalità dei lavoratori, richiamando proprio il concetto del bene giuridico protetto dalla norma penale in esame ovverosia la tutela non solo di posizioni giuridiche individuali bensì anche di interessi di carattere collettivo, quale la tutela della dignità dei lavoratori sul luogo di lavoro durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, di cui sono titolari ex lege proprio le rappresentanze sindacali il cui intervento è espressamente previsto.
- La Corte di Cassazione (Cass. Pen. Sez III sent. 26.10.2016 n. 45198) ha stabilito che è reato la predisposizione, da parte del datore di lavoro, di apparecchiature idonee, nella specie telecamere, a controllare a distanza l’attività dei lavoratori e per la sua punibilità non è richiesta la messa in funzione o il concreto utilizzo delle attrezzature essendo sufficiente l’idoneità al controllo a distanza dei lavoratori e la sola installazione dell’impianto.
- La Corte di Cassazione (Cass. Civile Sez. lavoro sent. 05.10.2016 n. 19922) ha stabilito che i dati dell'impianto GPS di controllo a distanza non possono essere utilizzati per provare l'inadempimento contrattuale del lavoratore e risulta illegittimo il provvedimento disciplinare di licenziamento. Il datore di lavoro non ha la possibilità di controllare (a distanza) i propri dipendenti mediante l’apparecchiatura GPS, in quanto trattasi di sistema di “controllo generalizzato” predisposto prima ancora dell’emergere di ogni e qualsiasi sospetto. Da ciò ne consegue che il datore non può utilizzarlo ai fini dei c.d. controlli difensivi al fine di verificare la violazione degli obblighi contrattuali.
- Corte di Cassazione (Cass. Pen. Sez. n. 3 Sent. 17.12.2019 n. 50919) - Installazione di telecamere in violazione della normativa sulla privacy: il consenso prestato dai singoli lavoratori non vale a scriminare la condotta del datore di lavoro. Il consenso o l'acquiescenza che il lavoratore potrebbe, in ipotesi, prestare o avere prestato, non svolge alcuna funzione esimente, atteso che, in tal caso, l'interesse collettivo tutelato, quale bene di cui il lavoratore non può validamente disporne, rimane fuori della teoria del consenso dell'avente diritto, non essendo nel caso descritto la condotta del lavoratore riconducibile al paradigma generale dell'esercizio di un diritto, trattandosi della disposizione di una posizione soggettiva a lui non spettante in termini di esclusività.
- Corte di Cassazione (Cass. Pen. Sez. 3 Sent. 17.01.2020 n. 1733) - Videosorveglianza in mancanza di accordo sindacale. Il consenso del lavoratore non costituisce esimente della responsabilità penale. Il consenso del lavoratore all'installazione di un'apparecchiatura di videosorveglianza, in qualsiasi forma prestato (anche scritta, come nel caso di specie), non vale a scriminare la condotta del datore di lavoro che abbia installato i predetti impianti in violazione delle prescrizioni dettate dalla fattispecie incriminatrice; la doglianza del ricorrente sul punto, pertanto, risulta infondata.
- Sentenza CEDU 17 Ottobre 2019 - La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), con sentenza del 17 ottobre 2019, nel caso López Ribalda ed altri v. Spagna, ha affermato che un datore di lavoro può installare delle telecamere nascoste per la videosorveglianza senza avvertire i propri dipendenti qualora egli abbia il fondato sospetto che questi lo stiano derubando e se le perdite subite sono ingenti.
Nel caso che ha originato la pronuncia in commento, un manager di un supermercato spagnolo, avendo rilevato ingenti mancanze di denaro derivanti da furti presumibilmente avvenuti presso le casse, aveva fatto installare delle telecamere all’interno del supermercato, alcune delle quali ben visibili, precedute da una puntuale informativa ai lavoratori, altre invece nascoste e direzionate verso le casse, in relazione alle quali il personale del negozio non era stato informato.
Proprio le immagini riprese da queste ultime telecamere avevano evidenziato la responsabilità di alcuni dipendenti nei furti della merce e quindi i lavoratori individuati all’esito di tali accertamenti erano stati licenziati. Alcuni di questi avevano impugnato il provvedimento disciplinare, eccependo, tra l’altro, l’inutilizzabilità delle immagini poiché raccolte in modo illecito e contrario alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, che prevede l’obbligo di informare il personale sulla presenza di sistemi di videosorveglianza, ma i giudici spagnoli avevano rigettato il loro ricorso.
Il caso è stato quindi portato innanzi alla CEDU per violazione dell’articolo 8 della Carta europea che protegge la riservatezza della vita privata e costituisce la fonte primaria da cui derivano tutte le normative europee e nazionali sulla privacy.
Per i giudici della Corte europea, i colleghi spagnoli chiamati a decidere la legittimità dei licenziamenti hanno attentamente bilanciato il diritto alla privacy dei dipendenti sospettati di furto e quello del datore di lavoro alla tutela del proprio patrimonio aziendale ed hanno correttamente concluso che la mancata informazione dei lavoratori fosse da ritenersi giustificata dal “ragionevole sospetto” di una grave colpa dei cassieri e dall'entità della perdita economica subita dal supermercato a causa dei furti.
Pertanto, costatato che le ragioni dell’intrusione erano legittime, che l’ampiezza della misura di sorveglianza, sia quanto al tempo che al luogo (aperto al pubblico e dove i dipendenti avevano rapporti con i clienti), era appropriata, che l’utilizzazione dei dati era stata limitata a sanzionare i colpevoli e a disporre della prova del furto nel successivo giudizio ed infine che misure meno invasive di controllo risultavano praticamente impossibili, la Corte ha concluso che nel caso esaminato l’interesse del datore di lavoro a non subire furti dovesse essere considerato preponderante rispetto ai pur sussistenti diritti di privacy dei lavoratori.
La linea adottata dalla CEDU è stata parzialmente criticata dal Garante italiano della Privacy, il quale ha affermato che “la sentenza della Grande Camera della Corte di Strasburgo se da una parte giustifica, nel caso di specie, le telecamere nascoste, dall’altra conferma però il principio di proporzionalità come requisito essenziale di legittimazione dei controlli in ambito lavorativo.
L’installazione di telecamere nascoste sul luogo di lavoro è stata infatti ritenuta ammissibile dalla Corte solo perché, nel caso che le era stato sottoposto, ricorrevano determinati presupposti: vi erano fondati e ragionevoli sospetti di furti commessi dai lavoratori ai danni del patrimonio aziendale, l’area oggetto di ripresa (peraltro aperta al pubblico) era alquanto circoscritta, le videocamere erano state in funzione per un periodo temporale limitato, non era possibile ricorrere a mezzi alternativi e le immagini captate erano state utilizzate soltanto a fini di prova dei furti commessi.
La videosorveglianza occulta è, dunque, ammessa solo in quanto extrema ratio, a fronte di “gravi illeciti” e con modalità spazio-temporali tali da limitare al massimo l’incidenza del controllo sul lavoratore. Non può dunque diventare una prassi ordinaria.
Il requisito essenziale perché i controlli sul lavoro, anche quelli difensivi, siano legittimi resta dunque, per la Corte, la loro rigorosa proporzionalità e non eccedenza: capisaldi della disciplina di protezione dati la cui “funzione sociale” si conferma, anche sotto questo profilo, sempre più centrale perché capace di coniugare dignità e iniziativa economica, libertà e tecnica, garanzie e doveri.
Ispettorato del lavoro
Con la Circolare n. 5 del 19 febbraio 2018 “indicazioni operative sull’installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 300/1970.”, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito una serie di indicazioni operative che mirano, sulla scia dei più o meno recenti aggiornamenti normativi in materia, ad adeguare le procedure previste dalla norma alle innovazioni tecnologiche degli strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dell’attività lavorativa.
Con la Lettera Circolare 18 giugno 2018 prot. n. 302 “Indicazioni operative sul rilascio dei provvedimenti autorizzativi ai sensi dell’art. 4 della Legge 300/1970”, l’ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha chiarito che le richieste di autorizzazione all’Ispettorato nazionale del lavoro (e alle sue strutture territoriali), da parte delle imprese, di installazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali possa derivare un controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, devono essere corredate dagli estratti del documento di valutazione dei rischi - DVR.
Con la Nota INL 1881 del 25 febbraio 2019 "Indicazioni operative in ordine al rilascio di provvedimenti autorizzativi", l’ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha chiarito circa la corretta applicazione dell’art. 4 della L. n. 300/1970 nelle ipotesi in cui, per intervenuti processi di modifica degli assetti proprietari (fusioni, cessioni, incorporazioni, affitto d’azienda o di ramo d’azienda), si verifichi un cambio di titolarità dell’impresa che ha installato “impianti audiovisivi” o “altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori”.
Installazione telecamere di videosorveglianza nei luoghi di lavoro (da INL)
L'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 stabilisce che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.
Le aziende che intendono installare nei luoghi di lavoro un impianto di videosorveglianza, in difetto di Accordo con la rappresentanza sindacale unitaria o la rappresentanza sindacale aziendale, hanno l'obbligo di munirsi di apposita autorizzazione all'installazione ed all'utilizzo dell'impianto, rilasciata dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio, previa presentazione di apposita istanza.
Le imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione, ovvero in più regioni, possono presentare apposita istanza o alle singole sedi territoriali dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro ovvero alla sede centrale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
A seguire i nuovi modelli della istanza di autorizzazione all'installazione di impianti di videosorveglianza e di sistemi di controllo a distanza diversi dalla videosorveglianza con l'esatta indicazione della documentazione necessaria da allegare alla medesima.
L'istanza è soggetta all'imposta di bollo nella misura di euro 16,00, così come il provvedimento di autorizzazione rilasciato dalla sede centrale o territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Si fa presente che in mancanza degli elementi minimi indicati nell'istanza, la medesima risulterà incompleta e laddove tali mancanze non venissero sanate, l'autorizzazione non potrà essere rilasciata.
Per richiedere l’autorizzazione all'installazione di telecamere, registrazioni audio e/o impianti di geolocalizzazione satellitare mediante gps sui luoghi di lavoro è necessario presentare la domanda utilizzando la modulistica reperibile nel sito web dell'INL, moduli INL 1-1.1-1.2-1.4:
Il modulo pertinente per la domanda deve essere corredato, ad esempio, di: (vedi documentazione richiesta presente nei moduli):
- Planimetria dei locali con informazioni circa il posizionamento dell’impianto e le postazioni di lavoro;
- Dettagliata relazione tecnico-descrittiva sulla gestione e l’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza, firmata dal Legale Rappresentante. Deve contenere la tipologia del dispositivo di registrazione, il numero e il relativo posizionamento, fascia oraria di attivazione e ogni altra informazione utile alla individuazione della tipologia, costituzione e modalità di funzionamento nel rispetto delle norme in vigore in materia impiantistica, di tutela della "Privacy" e dello “Statuto dei Lavoratori”.
La ditta installatrice deve essere abilitata all’esercizio di tale attività, iscritta alla Camera di Commercio e dovrà rilasciare, a seguito dell’installazione, idonea certificazione sulla conformità circa le norme tecniche vigenti.
Aziende che occupano fino a 15 dipendenti o oltre 15 dipendenti
Le aziende che occupano fino a 15 dipendenti (nelle quali non possono essere costituite Rappresentanze Sindacali Unitarie o Aziendali RSU/RSA secondo l'art. 35 della Legge 300/1970), e che intendano installare nei luoghi di lavoro un impianto di videosorveglianza hanno l'obbligo, sancito dall'art. 114 del D.Lgs n.196/2003 che richiama l'art. 4 della Legge 300/1970, di munirsi di apposita autorizzazione all’installazione ed all'utilizzo dell'impianto, rilasciata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro competente per territorio, previa presentazione di apposita istanza. Secondo tale norma, nella fattispecie devono ricorrere esigenze organizzative e produttive ovvero di sicurezza del lavoro (da estendere anche al concetto di tutela del patrimonio). A conclusione delle relative valutazioni tecniche, effettuate sulla base della documentazione allegata all'istanza, l'Ufficio rilascia alla ditta il provvedimento di autorizzazione, individuando, nello stesso, opportune condizioni di utilizzo del sistema che hanno potere vincolante per l'azienda.
L'obbligo di cui sopra vige anche per le aziende che, occupando più di 15 dipendenti, siano sprovviste di rappresentanti sindacali aziendali (RSA o RSU) o che, pur avendoli, non hanno raggiunto un accordo sindacale con gli stessi per l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza.
L'obbligo non vige per le aziende che non occupano dipendenti.
In tutti i casi sopra esposti, il titolare dell'impianto, e quindi del trattamento dei dati, deve comunque ottemperare agli obblighi di informativa previsti dall'art. 13 del D.Lgs n.196/2003.
Il consenso espresso dai lavoratori in materia privacy riguarda l'applicazione degli artt. 23 e 24 del D.Lgs n.196/2003.
Disponibile in allegato Riservato Abbonati, la Documentazione in merito:
Videosorveglianza: stop del Garante privacy a tecnologie face recogniser
L’Autorità ha messo in guardia dall’uso di dispositivi video che possano comportare – anche indirettamente – un controllo a distanza sulle attività del lavoratore. L’Autorità apre istruttorie nei confronti del Comune di Lecce eComune di Arezzo. per utilizzo sistemi di videosorveglianza riconoscimento facciale / biometrica.
Sospensione utilizzazione di impianti di video sorveglianza con riconoscimento facciale fino al 31.12.2025 o all'emanazione legge ad hoc.
Art. 8-ter (Proroga in materia di sistemi di riconoscimento facciale).
1. All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".
Procedura di attuazione della videosorveglianza
Un’azienda che vuole installare telecamere di sorveglianza sul posto di lavoro, prima di mettere in funzione l’impianto, deve:
1. Informare i lavoratori interessati fornendo un’informativa privacy; (in allegato Portfolio esempio modello) 2. Nominare un responsabile alla gestione dei dati registrati; 3. Posizionare le telecamere nelle zone a rischio evitando di riprendere in maniera unidirezionale i lavoratori; 4. Affiggere dei cartelli visibili che informino i dipendenti ed eventuali clienti, ospiti o visitatori della presenza dell’impianto di videosorveglianza (vedi Provv. 8 aprile 2010, pubblicato in G.U. n. 99 del 28 aprile 2010); 5. Conservare le immagini per un tempo massimo di 24-48 ore; 6. Formare il personale addetto alla videosorveglianza; 7. Predisporre le misure minime di sicurezza; 8. Predisporre misure idonee di sicurezza atte a garantire l’accesso alle immagini solo al personale autorizzato; 9. Nel caso in cui le videocamere riprendano uno o più dipendenti mentre lavorano (è escluso il caso in cui sono ripresi mentre entrano o escono dal luogo di lavoro) si deve procedere ad un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, con la DPL (Direzione Provinciale del Lavoro) e ottenere l’autorizzazione all’installazione dei dispositivi elettronici di controllo a distanza (Vedi Modulistica INL).
Nota INL prot. 14 aprile 2023 n. 2572 - Indicazioni operative in ordine al rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970.
Legge 18 marzo 2025 n. 40 / Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità ID 23725 | 01.04.2025 / In allegato Legge 18 marzo 2025 n. 40 Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità (GU n.76 del 01.04.2025) Entrata in vigore del provvedimento: 02/04/2025________ Art. 1. Ambito di…
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Modifica D.lgs 27 gennaio 1992 n. 99 - Fanghi di depurazione in agricoltura ID 23722 | 01.04.2025 / In allegato Proposta di modifica del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 99 recante “Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo,…
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61° Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche / DD MLPS n. 41 del 31 Marzo 2025 ID 23721 | 01.04.2025 / In allegato DD MLPS n. 41/2025 Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche Pubblicato il Decreto direttoriale n. 41 del 31…
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Circolare del CNVVF prot. n. DCPREV 1823 del 03.02.2025 / Esame Tecnici Manutentori Qualificati ID 23720 | 01.04.2025 / In allegato Circolare del CNVVF prot. n. DCPREV 1823 del 03.02.2025OGGETTO: DM 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti,…
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Decisione di esecuzione (UE) 2025/597 / Norme armonizzate ATEX Aprile 2025 ID 23719 | 01.04.2025 Decisione di esecuzione (UE) 2025/597 della Commissione, del 28 marzo 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 per quanto riguarda la norma armonizzata relativa alla prevenzione e…
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Decreto Dirigenziale n. 40 del 14.03.2025 ID 23718 | 31.03.2025 Nuovi programma e modalità d'esame per il conseguimento del titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe, ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 2, lettera h), del decreto del Ministero delle infrastrutture e…
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Decreto 4 marzo 2025 / Linee guida in materia di sicurezza ferroviaria ID 23717 | 31.03.2025 Decreto 4 marzo 2025 Approvazione delle linee guida in materia di sicurezza ferroviaria. (GU n.75 del 31.03.2025) Entrata in vigore: 31.03.2025 _________ Art. 1. Oggetto 1. Il presente decreto è adottato in…
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Decreto-Legge 31 marzo 2025 n. 39 / Proroga polizze rischi catastrofali PMI ID 23716 | 31.03.2025 / In allegato Decreto-Legge 31 marzo 2025 n. 39 Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali (GU n.75 del 31.03.2025) Entrata in vigore del provvedimento: 31/03/2025_______ Art.…
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Proposta di Regola Tecnica requisiti di riutilizzabilità dei prodotti in plastica ID 23723 | 01.04.2025 / In allegato Proposta di regola tecnica per la definizione dei requisiti di riutilizzabilità dei prodotti in plastica destinati ad entrare in contatto con gli alimenti di cui all’allegato, parte…
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Modifica D.lgs 27 gennaio 1992 n. 99 - Fanghi di depurazione in agricoltura ID 23722 | 01.04.2025 / In allegato Proposta di modifica del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 99 recante “Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo,…
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MoVaRisCh 2025 - Aggiornamento 28.02.2025 - Bozza ID 23709 | 30.03.2025 / In allegato Pubblicato dalla AUSL di Modena, tramite il Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL), il modello aggiornato MoVaRisCh 2025 approvato dai gruppi tecnici delle Regioni: Toscana / Emilia…
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Sentenza 27 marzo 2025 causa C-515/23 / Italia sanzionata per mancato trattamento acque reflue urbane ID 23707 | 30.03.2025 / In allegato Corte di Giustizia europea - Sentenza 27 marzo 2025 causa C-515/23 «Inadempimento di uno Stato - Trattamento delle acque reflue urbane - Direttiva 91/271/CEE -…
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UNI 11973:2025 / Interconnessione degli edifici sostenibili nelle città ID 23706 | 30.03.2025 / In allegato Preview UNI 11973:2025Città, comunità e infrastrutture sostenibili - Il contributo degli edifici alla sostenibilità - Modello metodologico per l’integrazione e l’interconnessione degli…
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UNI EN 17942:2025 / Requisiti di sicurezza apparecchiature saldatura a gas ossitaglio a fiamma libera ID 23705 | 30.03.2025 / Preview allegato UNI EN 17942:2025Saldatura e processi correlati - Apparecchiature per la saldatura a gas - Requisiti di sicurezza per le apparecchiature di processo termico…
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Agreement on the International Carriage of Perishable Foodstuffs and on the Special Equipment to be Used for such Carriage (ATP) / June 2024 ID 23704 | 29.03.2025 / In allegato The text below comprises the Agreement itself and its annexes with the latest amendments which enter into force on 22 June…
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Regulation (EU) 2016/425 on PPE: Harmonised standards published in the OJ | Update 14 Febraury 2025 / Format PDF / XLS ID 23703 | 28.03.2025 / Official list in attachment (PDF / XLS) EN / IT Summary of references of harmonised standards published in the Official Journal - Regulation (EU)…
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Circolare MLPS n. 6 del 27 marzo 2025 / Principali interventi attuati con “Collegato lavoro” ID 23700 | 28.03.2025 / In allegato Circolare ministeriale n. 6 del 27 marzo 2025 che illustra i principali interventi attuati con il cosiddetto “Collegato lavoro” (legge 13 dicembre 2024 n. 203 recante…
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Rischi correlati ad eccesso di confidenza da parte degli operatori depositi di sostanze pericolose ID 23699 | 27.03.2025 / In allegato Fact Sheet INAIL 2025 Rischi correlati ad eccesso di confidenza da parte degli operatori dei depositi di sostanze pericolose e degli impianti di processo Il…
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