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Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 18663 | 30 Aprile 2018

ID 6080 | | Visite: 3510 | Cassazione Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/6080

Sentenze cassazione penale

Trattamento di rifiuti pericolosi bombole metalliche di ossigeno

Infortunio mortale durante le operazioni di trattamento rifiuti pericolosi 

Penale Sent. Sez. 4 Num. 18663 Anno 2018

Penale Sent. Sez. 4 Num. 18663 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: RANALDI ALESSANDRO
Data Udienza: 07/03/2018

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 17.2.2016 la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Foggia - emessa in sede di giudizio abbreviato -, ha riconosciuto le attenuanti generiche e rideterminato la pena inflitta ad A.P. in anni due di reclusione, con pena sospesa, confermando nel resto la declaratoria di penale responsabilità dell'imputato in relazione all'omicidio colposo avvenuto il 6.7.2010 in danno del lavoratore D.C., dipendente dell'imputato.
Si addebita ad A.P., quale titolare della omonima impresa individuale, di non aver impedito che i dipendenti F.F. e D.C. effettuassero operazioni di trattamento di rifiuti pericolosi consistiti in bombole metalliche contenenti ossigeno, sebbene l'impresa fosse autorizzata ad eseguire unicamente l'attività di messa in riserva finalizzata al recupero di rifiuti non pericolosi. Per effetto di ciò, l'infortunio sul lavoro in disamina avveniva secondo le seguenti modalità: il F.F., nell'eseguire l'operazione di svitamento della valvola di testa di una bombola di ossigeno, avvalendosi di un martello, provocava l'esplosione della bombola che veniva proiettata ad elevata velocità e colpiva il D.C., che si trovava poco distante intento al sezionamento di altra bombola metallica, provocandogli imponenti lesioni cranio-encefaliche che ne determinavano il decesso.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, articolando tre motivi, di seguito sinteticamente illustrati.
I) Violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione all'accertamento della penale responsabilità dell'imputato.
Deduce che le argomentazioni della sentenza impugnata mal si conciliano con gli elementi probatori acquisiti in fase processuale, non considerando l'imprevedibilità dell'evento sulla scorta della corretta applicazione del principio di affidamento. In tale prospettiva sottolinea come dal "documento di trasporto" relativo alle bombole di ossigeno trattate dai due dipendenti si evinca che le stesse fossero state precedentemente bonificate, tanto da divenire materiale ferroso che ben avrebbe potuto essere lavorato per la messa in riserva dei rifiuti in questione.
Denuncia l'illogicità motivazionale della sentenza laddove attribuisce attendibilità alle dichiarazioni del teste N., secondo cui le bombole alienate all'imputato non erano state bonificate e al momento di consegna delle stesse la bolla di accompagnamento non era stata compilata.
Rileva che dal compendio probatorio manchi la prova certa che l'attività di sezionamento delle bombole, eseguita impropriamente con un cannello ossiacetilenico e con un rudimentale martello, fossero state effettivamente disposte dal datore di lavoro. Al riguardo segnala come il D.C. svolgesse la sola attività di messa in riserva del materiale ed il F.F. la funzione di autista, e che risulta accertato che quest'ultimo si sia adoperato nell'attività di smontaggio delle bombole a seguito di una espressa richiesta di ausilio proveniente (non dall'imputato ma) dal D.C.. Ritiene che si trattò di comportamenti del tutto avventati, esorbitanti dal procedimento di lavoro, compiuti con modalità del tutto anomale ed estranee ai normali schemi lavorativi, come tali interruttivi del nesso causale rispetto alla ritenuta condotta omissiva addebitata al A.P..
II) Mancanza di motivazione in ordine alla pena irrogata.
Lamenta che la Corte territoriale, nel calcolo della pena, sia immotivatamente partita da una pena base di quattro anni di reclusione, ben al di sopra del minimo edittale.
III) Violazione di legge nella determinazione della pena e nel computo del termine prescrizionale.
Osserva che il giudice di merito non ha tenuto conto dell'intervenuta prescrizione delle contravvenzioni di cui ai capi 2) e 3), le cui date di commissione riportate in rubrica sono erroneamente quelle, rispettivamente, del 9.7.2012 e 6.7.2012, mentre dall'incarto processuale è pacifico che tali violazioni ebbero ad essere contestate nell'immediatezza dell'accertamento del reato di omicidio colposo, ossia il 6.7.2010. Pertanto il giudice non avrebbe dovuto tenere conto, nella determinazione della pena, dei reati in questione, per i quali al momento della decisione era già decorso il termine quinquennale di prescrizione.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo è inammissibile in quanto svolge censure non consentite in sede di legittimità e comunque manifestamente infondate.
Va rammentato che nel caso di specie la Corte di appello ha confermato il giudizio di primo grado in ordine alla responsabilità del prevenuto per il reato di omicidio colposo in contestazione. Ne deriva che ci si trova di fronte ad una cd. "doppia conforme", nel senso che le motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado si integrano a vicenda, formando un unico percorso logico-argomentativo che, nel caso in esame, appare certamente congruo, logico e adeguato, oltre che giuridicamente corretto. 
I rilievi della difesa svolgono prevalentemente censure in punto di mero fatto, che non sono consentite in questa sede, non potendo la cassazione rivalutare il compendio probatorio in senso alternativo o diverso rispetto a quanto effettuato dai giudici di merito; lo scrutinio del giudice di legittimità è limitato a compiere una valutazione di adeguatezza logico-giuridica del percorso argomentativo adottato nella sentenza impugnata, e sotto questo profilo si ritiene che il provvedimento di cui si discute vada esente dalle critiche sollevate dall'imputato.
Il corpo motivazionale della sentenza impugnata, infatti, analizza in maniera esauriente, corretta e plausibile i fatti, la posizione di garanzia dell'imputato e le sue manchevolezze sul piano cautelare, con particolare riguardo alla pacifica mancanza di autorizzazione della ditta del A.P. in ordine al trattamento di bombole: la ditta del ricorrente era abilitata solo alla messa in riserva di materiale ferroso, e non poteva perciò ricevere nel proprio deposito bombole o comunque contenitori di gas compressi di qualsivoglia natura, trattandosi in ogni caso di rifiuti pericolosi che devono essere necessariamente trattati da ditte specializzate, che utilizzano specifici macchinari di cui la ditta dell'imputato non era dotata, nonché di personale con specifica formazione, nel caso pacificamente assente (vedi pagg. 11-12 della sentenza di appello).
Anche sul nesso causale la sentenza osserva, plausibilmente, che se le bombole non fossero state acquisite dalla ditta del prevenuto l'evento non si sarebbe verificato: i due dipendenti non erano dotati delle attrezzature necessarie per trattare le bombole, in quanto il taglio con la cesoia non garantiva dalla esposizione a rischio; il contesto lavorativo era tale da comportare l'uso di attrezzi inadeguati quali il martello ed il cannello; il A.P. era sul posto al momento dell'infortunio e non poteva essergli sfuggito il carico di bombole, né risulta che abbia dato indicazioni adeguate al personale per il loro trattamento.
In definitiva, la tenuta logico-giuridica delle argomentazioni addotte dai giudici di merito per affermare la responsabilità colposa del ricorrente in ordine all'evento in disamina le rende insindacabili nella presente sede di legittimità.
2. Anche il secondo motivo è inammissibile, siccome manifestamente infondato.
In proposito è appena il caso di rilevare che la pena base irrogata (4 anni di reclusione) non supera la media edittale (pari a 4 anni e 6 mesi di reclusione, trattandosi di reato che prevede la pena edittale da 2 a 7 anni di reclusione), per cui nel caso trova applicazione il costante principio affermato da questa Corte di legittimità secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 27124301).
Nella specie è certamente adeguata la motivazione contenuta nella sentenza di primo grado, nella parte in cui, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, si fa riferimento sia alle accertate gravi violazioni della normativa in tema di sicurezza sul lavoro, sia al riempimento «postumo e prò domo sua» da parte del prevenuto del documento di trasporto delle bombole in questione (contenente la falsa attestazione che le stesse erano state bonificate), funzionale a precostituire la prova della estraneità del medesimo ai fatti di causa.
3. E' invece fondato il terzo motivo di doglianza, dovendosi sicuramente ritenere, alla luce dei fatti accertati e delle violazioni riscontrate, che le contravvenzioni di cui ai capi 2 e 3 di rubrica siano state commesse in epoca coeva all'infortunio sul lavoro in disamina, avvenuto nel luglio del 2010. Pertanto, essendo certamente decorso il termine prescrizionale massimo di cinque anni, e non ricorrendo i presupposti per un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza dei fatti-reato in questione, gli stessi vanno dichiarati estinti per prescrizione, con conseguente annullamento in parte qua della sentenza impugnata, anche con riferimento alla relativa pena, come determinata a titolo di continuazione, di mesi 2 e giorni 20 di reclusione, che va eliminata. Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle contravvenzioni di cui ai capi 2 e 3 perché estinte per prescrizione ed elimina la relativa pena come determinata a titolo di continuazione di mesi 2 e giorni 20 di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto.
Cosi deciso il 7 marzo 2018

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