Slide background
Certifico 2000/2024


/ Documenti disponibili: 41.245

/ Totale documenti scaricati: 27.002.846

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 41.245 *

/ Totale documenti scaricati: 27.002.846 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 41.245 *

/ Totale documenti scaricati: 27.002.846 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.245 *

/ Totale documenti scaricati: 27.002.846 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.245 *

/ Totale documenti scaricati: 27.002.846 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 41.245 *

/ Totale documenti scaricati: 27.002.846 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.245 *

/ Totale documenti scaricati: 27.002.846 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.245 *

/ Totale documenti scaricati: 27.002.846 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.245 *

/ Totale documenti scaricati: 27.002.846 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti

Slide background








Europe, Rome

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/614

ID 6019 | | Visite: 3620 | Regolamento BPRPermalink: https://www.certifico.com/id/6019

Biocidi azossistrobina

Uso nei biocidi | Approvazione azossistrobina come principio attivo 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/614 della Commissione del 20 aprile 2018 che approva l'azossistrobina come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 7, 9 e 10

GUUE L 102/5  23.04.2018

Entrata in vigore 13 Maggio 2018
...

La Commissione Europea, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il  regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Il 13 aprile 2014 il Regno Unito ha ricevuto una domanda di approvazione del principio attivo azossistrobina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 7 «preservanti per pellicole», del tipo di prodotto 9 «preservanti per fibre, cuoio, gomma e materiali polimerizzati» e del tipo di prodotto 10 «preservanti per i materiali da costruzione», quali descritti nell'allegato V del  regolamento (UE) n. 528/2012.

(2) Il 1° dicembre 2016 il Regno Unito ha presentato le relazioni di valutazione, corredate di raccomandazioni, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, del  regolamento (UE) n. 528/2012.

(3) I pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche sono stati formulati il 3 ottobre 2017 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni della competente autorità di valutazione.

(4) In base a tali pareri si può supporre che i biocidi dei tipi di prodotto 7, 9 e 10, contenenti l'azossistrobina, soddisfino i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del  regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.

(5) È pertanto opportuno approvare l'azossistrobina ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 7, 9 e 10, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni.

(6) I pareri concludono che l'azossistrobina soddisfa i criteri per essere considerata una sostanza molto persistente (vP) e tossica (T) in conformità dell'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. L'azossistrobina soddisfa pertanto le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del  regolamento (UE) n. 528/2012 e dovrebbe essere considerata candidata alla sostituzione.

(7) A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, di tale regolamento, la durata dell'approvazione di un principio attivo considerato candidato alla sostituzione non dovrebbe essere superiore a sette anni.

(8) Poiché l'azossistrobina soddisfa i criteri per essere considerata una sostanza molto persistente (vP) secondo l'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006, gli articoli trattati, che sono stati trattati con l'azossistrobina o che la contengono, dovrebbero essere opportunamente etichettati al momento dell'immissione sul mercato.

(9) Prima dell'approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.

(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'azossistrobina è approvata come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 7, 9 e 10, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

_________

ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

Azossistrobina

Denominazione IUPAC:

Methyl(E)-2-{2[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy]phenyl}-3-methoxyacrylate

N. CE: non disponibile

N. CAS: 131860-33-8

965 g/kg

1o novembre 2018

31 ottobre 2025

7

L'azossistrobina è considerata candidata alla sostituzione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012.

Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alla seguente condizione:

nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia riguardanti qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio effettuata a livello di Unione in relazione al principio attivo.

L'immissione sul mercato degli articoli trattati è subordinata alla seguente condizione:

il responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato, che è stato trattato con l'azossistrobina o che la contiene, provvede affinché l'etichetta apposta su detto articolo trattato contenga le informazioni elencate all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.

9

L'azossistrobina è considerata candidata alla sostituzione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012.

Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alla seguente condizione:

nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia riguardanti qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio effettuata a livello di Unione in relazione al principio attivo.

L'immissione sul mercato degli articoli trattati è subordinata alla seguente condizione:

il responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato, che è stato trattato con l'azossistrobina o che la contiene, provvede affinché l'etichetta apposta su detto articolo trattato contenga le informazioni elencate all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.

10

L'azossistrobina è considerata candidata alla sostituzione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012.

Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alla seguente condizione:

nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia riguardanti qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio effettuata a livello di Unione in relazione al principio attivo.

L'immissione sul mercato degli articoli trattati è subordinata alla seguente condizione:

il responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato, che è stato trattato con l'azossistrobina o che la contiene, provvede affinché l'etichetta apposta su detto articolo trattato contenga le informazioni elencate all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(1)  La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

...

Articolo 19 co. 1 lett b) Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione  regolamento (UE) n. 528/2012

1. Un biocida diverso da quelli ammissibili alla procedura di autorizzazione semplificata di cui all’articolo 25, è autorizzato se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

b) è accertato, alla luce dei principi comuni per la valutazione dei fascicoli sui biocidi di cui all’allegato VI, che il biocida, se usato come previsto dall’autorizzazione e tenuto conto dei fattori di cui al paragrafo 2 del presente articolo, rispetta i seguenti criteri:
i) il biocida è sufficientemente efficace;
ii) il biocida non ha effetti inaccettabili sugli organismi bersaglio, in particolare una resistenza o una resistenza incrociata inaccettabili, né causa sofferenze e dolori inutili nei vertebrati;
iii) il biocida non ha effetti inaccettabili, immediati o ritardati, di per se stesso o quale risultato dei residui, sulla salute dell’uomo, compresa quella dei gruppi vulnerabili, o degli animali, direttamente o attraverso l’acqua potabile, gli alimenti, i mangimi o l’aria o attraverso altri effetti indiretti;
iv) il biocida non ha effetti inaccettabili, di per se stesso o a livello di residui, sull’ambiente per quanto riguarda, in particolare:
- il destino e la distribuzione del biocida nell’ambiente,
- la contaminazione delle acque di superficie (ivi comprese le acque estuariali e marine), le acque potabili e sotterranee, l’aria e il suolo, tenendo conto dei siti distanti dal luogo di utilizzo a seguito della propagazione ambientale a lunga distanza,
- l’impatto del biocida sugli organismi diversi dagli organismi bersaglio,
-  l’impatto del biocida sulla biodiversità e sull’ecosistema; 

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento di esecuzione UE 2018 614.pdf)Regolamento di esecuzione (UE) 2018/614
 
IT378 kB644

Tags: Chemicals Regolamento BPR

Ultimi inseriti

Nov 21, 2024 19

Circolare Ministero LL.PP. n. 1501 del 14 Aprile 1969

Circolare Ministero LL.PP. n. 1501 del 14 Aprile 1969 ID 22981 | 21.11.2024 / In allegato Interpretazione della legge n. 765 del 1967 (art. 17 comma 6). Collegati
Legge 6 agosto 1967 n. 765
Leggi tutto
Nov 21, 2024 24

DdL Salva-Milano

DdL Salva-Milano / Approvato Camera 21 Novembre 2024 ID 22980 | 21.11.2024 / In allegato Proposta di Legge (C. 1987) ________ Update 21.11.2024 La Camera dei deputati approva con 172 voti a favore e 41 contrari la approvato la proposta di legge recante "Disposizioni di interpretazione autentica in… Leggi tutto
UNI ISO 9374 1 2024 Apparecchi di sollevamento
Nov 21, 2024 36

UNI ISO 9374-1:2024 Apparecchi di sollevamento - Informazioni da fornire

UNI ISO 9374-1:2024 Apparecchi di sollevamento - Informazioni da fornire ID 22976 | 21.11.2024 / Preview in allegato UNI ISO 9374-1:2024 Apparecchi di sollevamento - Informazioni da fornire - Parte 1: Generalità La norma stabilisce le informazioni che devono essere fornite dal cliente e dal… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

UNI ISO 9374 1 2024 Apparecchi di sollevamento
Nov 21, 2024 36

UNI ISO 9374-1:2024 Apparecchi di sollevamento - Informazioni da fornire

UNI ISO 9374-1:2024 Apparecchi di sollevamento - Informazioni da fornire ID 22976 | 21.11.2024 / Preview in allegato UNI ISO 9374-1:2024 Apparecchi di sollevamento - Informazioni da fornire - Parte 1: Generalità La norma stabilisce le informazioni che devono essere fornite dal cliente e dal… Leggi tutto
Ruolo del RSL e UNI EN ISO 4001
Nov 19, 2024 180

Il ruolo degli RLS nei SGSSL UNI EN ISO 45001

Il ruolo degli RLS nei Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro alla luce della UNI EN ISO 45001:2018 ID 22959 | 19.11.2024 / In allegato Una cultura di impresa che guardi alla salute e sicurezza non soltanto come adempimento normativo, ma anche come parte integrante dei processi… Leggi tutto