Corte costituzionale Sentenza del 18 dicembre 1991 n. 483
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale
Energia elettrica- Regione autonoma Valle d'Aosta- Provincie autonomedi Trento e Bolzano- Nuovo piano energetico nazionale- Uso razionale dell'energia- CIPE- Attribuzioni- Enti autonomi territoriali- Individuazione dei bacini- Predisposizione dei piani- Intesa con l'ENEA, enti locali e loro aziende- Mancata previsione di un congruo preavviso in ordine all'esercizio dei poteri sostitutive di modalita' di finanziamento in ordine alla concessione di contributi- Accordi con categorie professionali da parte della provincia di Bolzano - Illegittimita' costituzionale - Inammissibilita' e non fondatezza.
(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 5, primo, secondo e quarto comma, artt. 9, 13, secondo comma e 38; legge 9 gennaio 1991 e artt. 8, 10, 13, primo comma, e 17). (Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 5 e 10, 9, n. 9, in riferimento agli artt. 8, nn. 3, 5, 6, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 28; all'art. 9, nn. 3, 8, 9, 10 e 11; artt. 12, 13, 14, 15, 16, primo comma, titolo sesto, 104 e 107; misure 30 e 118 pacchetto per l'Alto Adige e articolo unico della legge 21 aprile 1983, n. 127)
GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.1 del 4-1-1992
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