Cassazione Civile Sent. Sez. 3 n. 7940 | 30 Marzo 2018
ID 5918 | | Visite: 2518 | Cassazione Sicurezza lavoro | Permalink: https://www.certifico.com/id/5918 |
Cassazione Civile Sent. Sez. 3 30 Marzo 2018 n. 7940
Infortunio lavoratore autonomo durante la revisione di un macchinario
Ricorso inammissibile per carenza di procura speciale
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7940 Anno 2018
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: SCODITTI ENRICO
Data pubblicazione: 30/03/2018
F.L. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Monza Officine Meccaniche F.lli R. s.r.l. chiedendo il risarcimento del danno nella misura di Euro 322.783,94. Espose l'attore che, mentre procedeva alla revisione di un macchinario di proprietà della ditta convenuta, affiancato nell'esecuzione del lavoro da un dipendente della convenuta, S.F., quest'ultimo aveva collegato la macchina alla presa di alimentazione elettrica, che si trovava in locale diverso da quello ove si trovava il macchinario, e che in conseguenza della rimessa in funzione della macchina la mano destra del F.L. era rimasta nell'ingranaggio subendo una grave menomazione. Il Tribunale adito dichiarò sia la responsabilità della società convenuta ai sensi dell'art. 2049 cod. civ. che il concorso di colpa dell'attore nella misura del 50%. Avverso detta sentenza proposero appello principale il F.L. ed incidentale la società. Con sentenza di data 20 luglio 2015 la Corte d'appello di Milano accolse l'appello incidentale e rigettò la domanda risarcitoria.
Osservò la corte territoriale che, presupponendo la responsabilità ai sensi dell'art. 2049 la colpa (o il dolo) del commesso autore del fatto dannoso, tale prova, di cui era onerato il danneggiato, mancava in quanto dalla testimonianza del S.F. non erano emersi elementi ammissivi di una sua colpa (aveva anzi costui dichiarato di avere avvisato il F.L. della riattivazione del collegamento elettrico) e, anche a voler prescindere da tale testimonianza in quanto proveniente dall'ipotetico autore materiale dell'illecito, non vi erano prove o indizi che consentissero di ritenere l'incidente come dovuto, in tutto o in parte, ad un errore del dipendente. Aggiunse che la responsabilità del coordinamento fra i due operatori, la cui mancanza era stata rilevata dal Tribunale, spettava interamente al F.L., titolare della prestazione d'opera in piena autonomia, e dunque onerato di organizzarla in base alla propria competenza professionale secondo le specifiche necessità della situazione locale. Concluse nel senso che inconferenti erano le inammissibili (perché nuove e tardive rispetto alla prospettazione introduttiva) allegazioni di profili diversi di responsabilità (diretta) della convenuta, per non avere predisposto una presa di corrente adatta nel locale del macchinario o per non averlo spostato con un muletto (ciò che peraltro il F.L. non aveva richiesto), posto che non era stata neppure indicata una qualche norma anti-infortunistica violata.
Ha proposto ricorso per cassazione F.L. sulla base di quattro motivi. E' stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375, comma 2, cod. proc. civ.
con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 cod. civ.. Osserva il ricorrente che gli obblighi antinfortunistici del datore di lavoro non possono attenuarsi o ritenersi inesistenti per il sol fatto che trattasi di prestazione di lavoratore autonomo dovendosi la tutela della salute considerare clausola del contratto di lavoro parasubordinato.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2049 cod. civ.. Osserva il ricorrente che il danneggiante risponde del danno cagionato ai sensi dell'art. 2049 a prescindere dall'elemento soggettivo del dolo o della colpa a titolo responsabilità oggettiva.
Con il terzo motivo si denuncia violazione del d.lgs. n. 81 del 2008. Osserva il ricorrente che in base all'art. 11 della citata disciplina il ripristino dell'alimentazione di ogni attrezzatura di lavoro deve essere possibile solo in assenza di pericolo per i lavoratori interessati.
Con il quarto motivo si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo. Osserva il ricorrente che l'eventuale colpa del lavoratore non elimina quella del datore di lavoro, che è sempre responsabile dell'Infortunio occorso al lavoratore e che l'evento dannoso si sarebbe potuto evitare qualora il responsabile della società intimata avesse fatto disporre il macchinario mobile nel locale ove era alloggiata la leva dell'alimentazione elettrica o almeno avesse disposto l'intervento di altro operaio.
Il ricorso è inammissibile per carenza di procura speciale ai sensi dell'art. 365 cod. proc. civ.. La procura risulta apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso e contiene espressioni incompatibili con la proposizione del ricorso per cassazione quali il chiamare in causa terzi, riassumere il giudizio e nominare consulenti (Cass. 24 luglio 2017, n. 18257; 21 marzo 2005, n. 6070).
Nulla per le spese in mancanza di partecipazione al giudizio di cassazione della parte intimata.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Dichiara l'inammissibilità del ricorso.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis, dello stesso articolo 13.
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
---|---|---|---|---|
Cassazione Civile Sent. Sez. 3 n. 7940 anno 2018.pdf |
170 kB | 5 |
Tags: Sicurezza lavoro Cassazione