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Europe, Rome

Nota MATTM 28 febbraio 2018 n. 3222

ID 5728 | | Visite: 8151 | Documenti Chemicals EntiPermalink: https://www.certifico.com/id/5728

Fattori M

Fattori M applicabilità determinazione tossicità sostanze miscele contenenti rame

Nota MATTM 28 febbraio 2018 n. 3222

OGGETTO: chiarimenti interpretativi in tema di classificazione dei rifiuti alla luce delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/1179.

II fattore M di cui al Regolamento 2016/1179/UE (modifica del Regolamento CLP), applicabile dal 1° marzo 2018, alle sostanze e miscele contenenti composti del rame, è obbligatorio per la determinazione della tossicità acuta.

II fattore M al contrario, non risulta obbligatorio per la determinazione della tossicità cronica delle medesime sostanze e miscele.

La nota 28 febbraio 2018, n. 3222 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,  si è reso necessario a causa della discordanza tra la versione in lingua italiana e quella in lingua inglese del Regolamento:

-  la versione italiana prevede la non applicabilità dei nuovi fattori M per le sostanze contenenti rame sia per la determinazione della tossicità acuta che cronica;

mentre

- la versione inglese prevede la non applicabilità dei nuovi fattori M per la sola tossicità acuta.

Nelle ipotesi di discordanza tra due versioni, prevale sempre la versione in lingua inglese.

...

Estratto Nota

Il 19 luglio 2016 la Commissione europea ha emanato il regolamento (UE) N. 2016/1179 “recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele”.

Il regolamento 2016/1179 (di seguito “regolamento”) ha modificato la tabella 3.1 dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed ha soppresso la tabella 3.2 del medesimo allegato.

Il regolamento, in vigore dal 9 agosto 2016, si applica a decorrere dal 1° marzo 2018 in tutti gli Stati Membri dell’Unione europea.

L’applicazione dal prossimo 1° marzo della nuova tabella 3.1 dell’allegato VI del regolamento rischia di non avvenire in maniera uniforme nel paese a causa di possibili differenti interpretazioni del testo e delle tabelle del regolamento.

Al fine di fornire una adeguata risposta alle richieste pervenute a questa Direzione generale dalle associazioni di settore, si forniscono di seguito i chiarimenti interpretativi utili ad assicurare un’applicazione armonizzata del nuovo regolamento comunitario su tutto il territorio nazionale.

E’ infatti presente una discrepanza tra la versione italiana ed inglese del quinto considerando del regolamento relativamente alle sostanze contenenti rame.

Lo stesso riporta nella versione italiana: “... I proposti fattori- M non dovrebbero tuttavia essere inclusi poiché richiedono un'ulteriore valutazione da parte del RAC, alla luce dei dati scientifici sulla tossicità per l'ambiente acquatico forniti dall'industria dopo che la valutazione del RAC era stata presentata alla Commissione.”

Nella versione inglese il testo è invece il seguente: “... However, the proposed M-factors for long-term aquatic hazard should not be included since they require further assessment by RAC in view of scientific data on aquatic toxicity presented by industry after the RAC opinion was forwarded to the Commission.”

Nel testo italiano manca quindi erroneamente il riferimento alla “tossicità acquatica cronica (long term acquatic hazard)” alla quale, secondo il testo inglese, non dovrebbe applicarsi il fattore M introdotto invece dal regolamento (vedi tabella 3.1 alle voci relative ai composti del rame) per la sola tossicità acuta.

La mancanza nella versione italiana della predetta parte di testo implicherebbe infatti che la non applicabilità dei fattori M dovrebbe essere introdotta dal regolamento per entrambi i tipi di tossicità, tanto per l’acuta quanto per la cronica. Ciò determina ovviamente una discrepanza con la tabella 3.1 del regolamento che riporta invece il fattore M per la sola tossicità acuta (vedi ad esempio il fattore M=100 riportato solo una volta per l’Ossido di rame I e l’Ossido di rame II).

A tal riguardo occorre chiarire che la versione del regolamento che viene predisposta, approvata e votata dagli Stati Membri è esclusivamente la versione inglese ed è a questa cui bisogna riferirsi nel caso in cui vi siano discordanze tra la versione inglese e quella italiana.

Inoltre la corretta interpretazione del regolamento in merito all’applicabilità del fattore M alla sola tossicità “acuta” è stata fornita dall’Agenzia Europea delle sostanze chimiche in risposta ad un apposito quesito posto dall’ARPA Lombardia. L’ECHA ha infatti confermato che “it is obligatory to use the M-factor proposed by the RAC for short-term aquatic hazard. […]. The M factors proposed by the RAC are not compulsory for long-term aquatic hazard, …”

Alla luce delle predette considerazioni e con riferimento al testo inglese del quinto considerando del regolamento UE 2016/1179, questa Direzione ritiene di poter aderire al parere espresso dall’ECHA secondo cui l’uso del fattore M è “obligatory”, obbligatorio, per la determinazione della sola tossicità acuta delle sostanze e miscele contenenti composti del rame, mentre non è (“compulsory”) obbligatorio, per la determinazione della tossicità cronica delle medesime sostanze e miscele.

Fonte: MATTM

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Tags: Chemicals Regolamento CLP

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