Malattia professionale. Leucemia ed agenti chimici: nessun nesso di casualità
Cassazione Civile Sent. Sez. Lav. 15 gennaio n. 736
Presidente: D'ANTONIO ENRICA Relatore: CAVALLARO LUIGI Data pubblicazione: 15/01/2018
Ritenuto in fatto
che, con sentenza depositata il 23.11.2011, la Corte d'appello di Bari, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di G.T. volta a conseguire la rendita per malattia professionale; che avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazione F.P., n.q. di erede di G.T., deducendo due motivi di censura, illustrati con memoria; che l'INAIL ha resistito con controricorso;
Considerato in diritto
che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 115 e 194 c.p.c., nonché vizio di motivazione, per avere la Corte di merito fondato il proprio giudizio sulle risultanze di un elaborato peritale da reputarsi nullo per violazione del diritto di difesa, dal momento che avrebbe attestato falsamente la presenza del CTP alle operazioni peritali e avrebbe affermato che la consulenza tecnica si era svolta sugli atti, nonostante che, nel corpo dell'elaborato, il CTU desse conto di aver raccolto informazioni personali sul de cuius senza indicare da chi e quando;
che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio per avere la Corte territoriale ritenuto che pochi studi attesterebbero l'associazione tra esposizione a PCB e cancro, che non sussisterebbero evidenze scientifiche di effetti cancerogeni della benzina e che l'inclusione dei campi elettrici ELF e di quelli elettromagnetici tra i possibili cancerogeni sarebbe avvenuta a scopo precauzionale; che, con riguardo al primo motivo, è sufficiente rilevare, per un verso, che l'addotta causa di nullità della perizia deve ritenersi sanata ex art. 156 ult. co. c.p.c. a seguito della riconvocazione del CTP in sede di chiarimenti, trattandosi in specie di perizia effettuata esclusivamente sugli atti e risultando dalla relazione supplementare che il CTP ha potuto debitamente svolgere i suoi rilievi circa la natura professionale della malattia contratta dal de cuius (cfr. allegato riprodotto sub pag. 18 del ricorso per cassazione), e, per un altro verso, che le informazioni personali assunte dal CTU concernono esclusivamente gli «oli isolanti in uso nei trasformatori elettrici dell'ENEL» (ibid.), che, in quanto fatto collegato con l'oggetto dell'Incarico e non già posto direttamente a fondamento della domanda, può essere accertato dal CTU anche assumendo informazioni presso terzi (cfr. in tal senso Cass. nn. 28669 del 2013 e 14652 del 2012);
che, con riguardo al secondo motivo, costituisce orientamento consolidato di questa Corte il principio secondo cui in tanto si può censurare una sentenza di merito di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. (nel testo risultante dalla modifica apportata dall'art. 2, d.lgs. n. 40/2006, e anteriore alla novella di cui all'art. 54, d.l. n. 83/2012, conv. con I. n. 134/2012) in quanto il fatto su cui la motivazione è stata omessa o è stata resa in modo insufficiente o contraddittorio sia autonomamente decisivo, ossia potenzialmente tale da portare la controversia ad una soluzione diversa, l'indagine di questa Corte dovendo spingersi fino a stabilire se in concreto sussista codesta sua efficacia potenziale (cfr. da ult. Cass. n. 7916 del 2017); che, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (cfr. da ult. Cass. n. 10097 del 2015);
che nella specie parte ricorrente non ha addotto alcun fatto la cui considerazione da parte del giudice avrebbe di per sé condotto ad un diverso e a sé favorevole giudizio, limitandosi ad evidenziare una circostanza meramente indiziaria (ossia l'esposizione del de cuius ad agenti chimici che lo stesso CTP qualifica come «capaci di indurre leucemie»: cfr. le conclusioni del CTP riprodotte sub pag. 21 del ricorso per cassazione) che, non possedendo di per sé l'attitudine a tradurre la probabilità dell'evento in termini di certezza giudiziale, non potrebbe non essere valutata comparativamente con le altre che la Corte di merito ha valorizzato per giungere alla conclusione secondo cui «gli agenti chimici e fisici discussi, pur potendo rappresentare possibili fattori di rischio cancerogeno per l'uomo, non sono correlabili neanche con sufficiente probabilità alla malattia leucemia linfatica cronica manifestata clinicamente dal sig. G.T. sin dall'età di anni 40, che è apparsa riconducibile esclusivamente a cause proprie dell'individuo» (così la sentenza impugnata, pag. 6);
che, anche prima della modifica apportata all'art. 360 n. 5 c.p.c. dall'art. 54, d.l. n. 83/2012, cit., la censura di vizio di motivazione non può essere volta a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte, né per suo tramite si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento (cfr. da ult. ancora Cass. n. 7916 del 2017, cit.); che il ricorso, conclusivamente, va rigettato, le alterne vicende di merito suggerendo tuttavia la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 20.9.2017.
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