Cassazione Civile Sent. Sez. Lav. n. 31081 | 28 dicembre 2017
ID 5397 | | Visite: 3226 | Cassazione Sicurezza lavoro | Permalink: https://www.certifico.com/id/5397 |
Cassazione Civile Sent. Sez. Lav. 28 dicembre 2017 n. 31081
Rischio da radiazioni ionizzanti
Civile Ord. Sez. L Num. 31081 Anno 2017
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: BLASUTTO DANIELA
Data pubblicazione: 28/12/2017
1. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 2545/12, ha respinto l'appello proposto dall'INAIL, subentrato all'ISPELS (Istituto per la prevenzione e la sicurezza del lavoro), avverso la pronuncia che, in accoglimento della domanda proposta da DP.C., aveva condannato l'Istituto al pagamento della somma di € 12.680,50 a titolo di indennità di rischio da radiazioni ionizzanti per il periodo gennaio 1997-dicembre 2007.
2. Il DP.C. aveva dedotto di avere svolto le mansioni di collaboratore tecnico presso il "laboratorio controlli non distruttivi" del Dipartimento tecnologie di sicurezza e di avere eseguito radiografie a raggi X su serbatoi metallici in pressione e giunti saldati in genere, sia in laboratorio sia all'esterno, utilizzando in tal caso un'apparecchiatura portatile; aveva altresì dedotto di essere stato inserito dall'esperto qualificato nella cat. A prevista dal D.Lgs. n. 230/1995, riservata ai lavoratori massimamente esposti alle radiazioni ionizzanti nell'espletamento dell'attività lavorativa.
3. Il Giudice di primo grado aveva accolto la domanda, rilevando altresì che nelle more del giudizio la Commissione nominata dall'ISPELS aveva concluso i propri lavori riconoscendo l'indennità nella misura massima al personale della categoria A.
4. Secondo l'INAIL, il Giudice di primo grado aveva errato per avere ritenuto: a) che il diritto potesse essere riconosciuto a prescindere dalla valutazione che le parti avevano riservato all'apposita Commissione tecnica; b) che potesse rilevare nel presente giudizio l'esito cui la Commissione medesima era pervenuta nella seduta del 6 ottobre 2008, giacché la valutazione non si riferiva in modo espresso anche al periodo antecedente.
5. Nel disattendere tali censure, la Corte di appello ha ritenuto, in sintesi, che:
- l'art. 26 del D.P.R. n. 171/1991 prevede due forme di esposizione dalle quali fa discendere l'attribuzione dell'indennità in misura piena o parziale, mentre il D.Lgs. n. 230/1995 individua, secondo UN parametro oggettivo, i lavoratori esposti, distinguendoli in due categorie a seconda della maggiore o minore esposizione; le parti collettive, nel richiamare entrambe le fonti avevano inteso evidentemente riconoscere al lavoratore della categoria A l'indennità piena e a quello della categoria B l'indennità in misura ridotta;
- poiché non era contestato tra le parti che il DP.C., sin dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 230 del 2005, fosse stato inserito nella categoria A, in quanto massimamente esposto al rischio radiazioni, allo stesso doveva essere riconosciuta, a partire dalla stessa data, l'indennità nella misura richiesta;
- inoltre, la Commissione istituita dall'ISPELS in data 17 aprile 2008, con verbale del 6 ottobre 2008, espressamente richiamato dal Commissario Straordinario nel provvedimento del 17 novembre 2008, aveva individuato nel personale classificato in categoria A quello di cui al punto 1 dell'art. 26 del d.P.R. n. 171/91 e nel personale classificato in categoria B quello di cui al punto 3 dell'art.26; tale valutazione spiegava effetti anche per il periodo anteriore alla pronuncia della Commissione.
6. Avverso tale sentenza l'INAIL ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo, al quale ha opposto difese il DP.C. con controricorso.
7. L'Istituto ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.l c.p.c. (inserito dall'art. 1, lett. f, del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. n. 25 ottobre 2016, n. 197).
1. Il ricorso, denunciando violazione dell'art. 1362 e segg. c.c., in relazione all'art. 54 CCNL 1994/1997, dell'art. 47 CCNL 1998/2001, dell'art. 42 CCNL 2002/2005 del comparto della ricerca, dell'art. 26 del d.P.R. n. 171/1991 e della disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 230/1995 (art. 360 n. 3 c.p.c.), addebita alla sentenza di avere erroneamente interpretato la disciplina contrattuale in tema di diritto all'indennità di rischio radiologico dei dipendenti esposti a radiazioni ionizzanti.
2. A sostegno dell'impugnazione l'INAIL rappresenta, in sintesi, quanto segue:
- l'introduzione della Legge n. 460 del 1998 ha segnato il passaggio da un sistema basato su meri requisiti soggettivi, quale il solo fatto dell'esercizio della professione di radiologo, ad un sistema ancorato a precisi elementi oggettivi, come l'accertamento della continua e permanente esposizione a rischio radiologico, ampliando, conseguentemente, le categorie destinatarie di tali beneficio al di là del settore della radiologia medica, sempre subordinatamente all'accertamento della sussistenza delle condizioni oggettive richieste;
- nel processo di estensione di tale disciplina a categorie precedentemente non individuate, avvenuto in sede di contrattazione collettiva nell'ambito del comparto della ricerca, si colloca l'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 1991 (recante il recepimento dell'accordo per il triennio contrattuale 1988/1990 concernente il personale degli Enti di ricerca), il cui testo, oltre a richiamare pedissequamente l'art. 1, commi 2 e 3, della Legge n. 460 del 1988, prevede l'istituzione di un'apposita Commissione composta da almeno tre esperti qualificati della materia per l'accertamento della sussistenza delle condizioni per l'erogazione del beneficio in parola;
- la contrattazione collettiva di settore (art. 54 CCNL 1994/1997, art. 47 CCNL 1998/2001) ha richiamato in primo luogo l'art. 26 del d.P.R. n. 171/1991, con una proposizione che non può che essere interpretata come rinvio alla disciplina ivi contenuta, atteso che diversamente avrebbe richiamato esclusivamente il D.Lgs. n. 230 del 1995;
- dunque, in mancanza dell'accertamento della quantità di radiazioni cui il lavoratore è stato esposto, effettuato da tale Commissione tecnica, resta preclusa all'Amministrazione la possibilità di riconoscere il beneficio oggetto di causa;
- il giudizio espresso dalla Commissione tecnica non può spiegare effetti anche per il periodi anteriore al momento in cui la valutazione è stata operata.
3. In sede di memoria difensiva l'INAIL ha introdotto ulteriori argomenti a sostegno di tale ultimo assunto.
4. Il ricorso è inammissibile.
5. L'art. 54 CCNL enti di ricerca 1994/1997 del 7 ottobre 1996, l'art. 47 CCNL 1998/2001 del 21 febbraio 2002 e l'art. 42 CCNL 2002/2005 del 7 aprile 2006 (quest'ultimo articolo contenente norma di rinvio) prevedono che "1. L'indennità di rischio da radiazioni resta disciplinata dall'art. 26 del DPR 171/1991, nel rispetto e in correlazione con le disposizioni e le classificazioni introdotte dal D. Lgs. 230/95".
6. Il richiamato decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 (recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168), all'art. 26 (Indennità di rischio da radiazioni) prevede che: "1. Al personale medico e tecnico-scientifico, sottoposto in continuità all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, è corrisposta un'indennità di rischio da radiazioni nella misura unica mensile lorda di lire duecentomila. 2. La suddetta indennità spetta al personale sopra specificato tenuto a prestare la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministero della sanità n. 144 del 4 settembre 1971, e sempreché il rischio da radiazioni abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attività senza sottoporsi al relativo rischio. 3. Al personale non compreso nel comma 1 del presente articolo, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale indicato nel precedente comma 1, è corrisposta un'indennità di rischio parziale nella misura unica mensile lorda di lire cinquantamila. L'individuazione del predetto personale va effettuata da apposita commissione, composta da almeno tre esperti qualificati della materia, anche esterni dall'ente o istituzione, nominata dal presidente. Tale commissione, ove necessario per corrispondere a particolari esigenze, può essere articolata anche territorialmente. 4. L'indennità di rischio da radiazioni di cui ai commi precedenti non è cu mula bile con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo, rischioso o per profilassi".
7. Secondo l'assunto dell'INAIL, le disposizioni contenute nei CCNL del comparto degli enti di ricerca succedutesi nel tempo devono essere interpretate nel senso che con il richiamo nelle stesse contenuto sia all'articolo 26 del d.P.R. n. 171 del 1991, sia al D.Lgs. n. 230/95, le parti sociali abbiano voluto mantenere inalterato il meccanismo previsto dal richiamato art. 26, che subordina la corresponsione dell'indennità oggetto di causa alla verifica da parte dell'apposita Commissione tecnica.
[...]
12. Per tali assorbenti motivi, il ricorso va dichiarato inammissibile, con onere delle spese a carico di parte soccombente.
13. Le spese sono liquidate, nella misura indicata in dispositivo, in favore del procuratore avv. Stefania De Angelis, dichiaratosi antistatario.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l'INAIL al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.000,00 per compensi e in € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso nella Adunanza camerale del 28 settembre 2017
Approfondimenti normativi:
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
---|---|---|---|---|
Cassazione Civile Sentenza sez. Lavoro n. 31081 anno 2017.pdf |
309 kB | 1 |
Tags: Sicurezza lavoro Cassazione