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Europe, Rome

Piano vigilanza OGM

Decreto 8 novembre 2017 | Piano quadriennale attività vigilanza emissione ambiente OGM

Piano generale per l'attivita' di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.

GU n.2 del 03-01-2018

____

Art. 1 Finalità e campo di applicazione

1. In attuazione dell’art. 32 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, è adottato il piano generale di durata quadriennale, di cui all’allegato I, parte integrante del presente decreto, sulla base del quale è esercitata l’attività di vigilanza sull’applicazione del medesimo decreto legislativo.
...

3. L’attività di vigilanza sull’applicazione del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, consiste nella verifica:

a) della conformità dell’emissione deliberata nell’ambiente di un OGM per ogni fine diverso dall’immissione in commercio, ovvero a scopo sperimentale, alle condizioni precisate nell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 9, comma 3, lettera a) , del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, alle modifiche apportate alle modalità dell’emissione deliberata per nuove informazioni ai sensi dell’art. 11 del medesimo decreto legislativo. Nel caso in cui l’OGM sia una pianta superiore geneticamente modificata, come definita nell’allegato III del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, saranno verificate altresì la conformità dell’emissione alle prescrizioni di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 gennaio 2005 e l’apposizione di adeguati cartelli di segnalazione ai sensi dell’art. 12, comma 6, del citato decreto legislativo;

b) della conformità dell’immissione in commercio di un OGM alle condizioni prescritte nell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 18, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, o, se ne ricorrono i presupposti, nella decisione adottata ai sensi dell’art. 18, comma 3, o nel rinnovo dell’autorizzazione concesso ai sensi dell’art. 20 del medesimo decreto legislativo;

c) della conformità dell’immissione in commercio di un OGM alle condizioni di impiego e alle relative restrizioni circa ambienti e aree geografiche stabilite nei provvedimenti di autorizzazione di cui all’art. 21, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, ovvero del rispetto delle condizioni per l’immissione in commercio stabilite nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 15, 17 e 18 della direttiva 2001/18/CE o nelle autorizzazioni alla coltivazione di un OGM rilasciate ai sensi degli articoli 7 e 19 del regolamento (CE) n. 1829/2003;

d) del rispetto degli obblighi in materia di monitoraggio post commercializzazione di cui all’art. 22, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, e, nel caso in cui l’immissione in commercio dell’OGM sia per coltivazione, dell’obbligo di comunicazione della localizzazione e di conservazione delle informazioni relative agli OGM coltivati e alla loro localizzazione per un periodo di dieci anni ai sensi dell’art. 30, comma 2, del medesimo decreto legislativo;

e) degli eventuali effetti ambientali derivanti dall’immissione in commercio di OGM autorizzati ai sensi degli articoli 7 e 19 del regolamento (CE) n. 1829/2003 nei casi in cui nell’autorizzazione siano prescritte condizioni specifiche per la tutela di particolari ecosistemi, ambienti e aree geografiche;

f) della conformità dell’etichettatura e dell’imballaggio degli OGM immessi sul mercato alle specifiche indicate nelle relative autorizzazioni ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

g) dell’applicazione delle misure di confinamento per gli OGM diversi dai microrganismi geneticamente modificati destinati ad essere impiegati in ambiente confinato ai sensi dell’art. 3 lettera d) punto 2) del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, inclusa la verifica dei requisiti in materia di etichettatura ai sensi dell’art. 28 del medesimo decreto legislativo.
...

ALLEGATO I PIANO GENERALE PER L’ATTIVITÀ DI VIGILANZA

Il presente allegato descrive il piano generale per l’attività di vigilanza di cui all’art. 32 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

Il piano generale ha lo scopo di programmare e coordinare l’attività di vigilanza, di garantire il flusso di informazioni tra le amministrazioni centrali, regionali e locali, e di assicurare adeguata informazione pubblica rendendo disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare i risultati dell’attività svolta.

Il piano generale ha durata quadriennale; nel corso del quadriennio potrà rendersi necessario apportare delle modifiche al piano al fine di aggiornarlo sulla base dei criteri di cui al successivo punto VIII e con le modalità previste dall’art. 32, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, per l’adozione del piano stesso.

Il piano generale è attuato attraverso un programma operativo nazionale annuale sulla base del quale vengono predisposti i programmi operativi regionali annuali delle ispezioni.

Il programma operativo nazionale annuale deve contenere altresì le modalità di gestione delle non conformità rilevate durante l’attività di vigilanza.

Le ispezioni e i controlli sono effettuati su incarico dell’autorità nazionale competente di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 (di seguito autorità nazionale competente), dei Ministeri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, delle regioni e province autonome e degli enti locali.

Il programma operativo nazionale annuale sarà condiviso nell’ambito di un Tavolo di coordinamento tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, e le regioni e province autonome, istituito presso la competente Direzione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto direttoriale.

Il programma operativo nazionale annuale viene comunicato dalla Direzione competente del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero della salute, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e alle regioni e province autonome, a mezzo di informativa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente all’anno di riferimento del programma stesso.
....

I. Attività di vigilanza relativa all’emissione deliberata nell’ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall’immissione sul mercato

II. Attività di vigilanza relativa all’immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti, esclusa la coltivazione

III. Attività di vigilanza relativa all’immissione sul mercato di OGM per coltivazione

IV. Attività di vigilanza sul rispetto dei divieti di coltivazione introdotti ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227

V. Attività di vigilanza relativa ad OGM diversi dai microrganismi geneticamente modificati destinati ad impieghi in ambiente confinato

VI. Attività di vigilanza relativa all’emissione deliberata nell’ambiente o all’immissione in commercio di OGM non autorizzati

VII. Rendicontazione e informazione pubblica

VIII. Criteri e modalità di aggiornamento del piano generale per l’attività di vigilanza

IX. Compiti degli ispettori

X. Procedura per l’ispezione

X. Procedura per l’ispezione

1. Le ispezioni sono eseguite senza preavviso.

2. Gli ispettori redigono il verbale dell’ispezione secondo i modelli di cui ai punti A, B, C, D ed E dell’Allegato II.

3. Nel verbale sono riportati i risultati dell’ispezione e le eventuali osservazioni e/o contestazioni in merito a quanto rilevato dall’ispettore. 4. Gli ispettori possono procedere al prelievo di campioni di materiale compilando il modello di verbale di campionamento di cui al punto F dell’Allegato II.

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