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Europe, Rome

Decreto 186 7 novembre 2017

Decreto 7 novembre 2017 n. 186 certificazione generatori di calore biomasse combustibili solide

Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di una certificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con legna da ardere, carbone di legna e biomasse combustibili, come individuati alle lettere f) , g) e h) della parte I, sezione 2, dell’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Individua, inoltre, le prestazioni emissive di riferimento per le diverse classi di qualità, i relativi metodi di prova e le verifiche da eseguire ai fini del rilascio della certificazione ambientale, nonché appositi adempimenti relativi alle indicazioni da fornire circa le corrette modalità di installazione e gestione dei generatori di calore che hanno ottenuto la certificazione ambientale.

2. I produttori che intendono richiedere la certificazione ambientale osservano le disposizioni del presente regolamento.

3. Possono essere oggetto di certificazione ambientale ai sensi del presente regolamento le seguenti categorie di generatori di calore, conformi alle norme UNI EN associate a ciascuna categoria ed alle successive modifiche di tali norme:

a) camini chiusi, inserti a legna: UNI EN 13229 - inserti e caminetti aperti alimentati a combustibile solido - requisiti e metodi di prova;
b) caminetti aperti: UNI EN 13229 - inserti e caminetti aperti alimentati a combustibile solido - requisiti e metodi di prova;
c) stufe a legna: UNI EN 13240 - stufe a combustibile solido - requisiti e metodi di prova;
d) stufe ad accumulo: UNI EN 15250 - apparecchi a lento rilascio di calore alimentati a combustibili solidi - requisiti e metodi di prova;
e) cucine a legna: UNI EN 12815 - termocucine a combustibile solido - requisiti e metodi di prova;
f) caldaie fino a 500 kW: UNI EN 303-5 - caldaie per riscaldamento - parte 5: caldaie per combustibili solidi, con alimentazione manuale o automatica, con una potenza termica nominale fino a 500 kW - terminologia, requisiti, prove e marcatura;
g) stufe, inserti e cucine a pellet - termostufe: UNI EN 14785 - apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati con pellet di legno - requisiti e metodi di prova.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 283 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le seguenti:

a) generatore di calore: qualsiasi dispositivo di combustione alimentato con i combustibili individuati alle lettere f) , g) e h) della parte I, sezione 2 dell’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 al fine di produrre calore, costituito da un focolare ed eventualmente uno scambiatore di calore;
b) organismo notificato: organismo di valutazione della conformità operante nell’ambito del regolamento UE 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE;
c) certificazione ambientale: il documento attestante l’idoneità del generatore di calore ad assicurare specifiche prestazioni emissive espressa attraverso l’appartenenza ad una specifica classe di qualità;
d) produttore: la persona fisica o giuridica che fabbrica un generatore di calore oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio;
e) classe di qualità: livello di prestazione emissiva del generatore di calore.

Art. 3. Procedura di certificazione

1. Il produttore richiede a un organismo notificato il rilascio della certificazione ambientale del generatore di calore. Le classi di qualità per il rilascio della certificazione ambientale dei generatori di calore sono indicate nell’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento. L’organismo notificato effettua le prove secondo i pertinenti metodi riportati nell’allegato 2 costituente parte integrante del presente regolamento, rilascia i rapporti di prova relativi alle prestazioni emissive del generatore di calore, individua la pertinente classe di qualità e rilascia la relativa certificazione ambientale, entro 9 mesi dalla ricezione della richiesta. Il rilascio è negato in caso di mancato rispetto dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 3.

2. Nel caso in cui il produttore presenti certificazioni rilasciate da enti di paesi dell’Unione europea attestanti l’idoneità del proprio generatore di calore ad assicurare determinate prestazioni emissive, allegando i rapporti delle prove svolte secondo i pertinenti metodi indicati nell’allegato 2, l’organismo notificato verifica tale documentazione e, in caso positivo, assegna la conseguente classe di qualità e rilascia la relativa certificazione ambientale, entro 3 mesi dalla ricezione della richiesta.

3. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di etichettatura, il produttore può indicare sul generatore di calore certificato il possesso della certificazione unitamente all’indicazione della classe di qualità di appartenenza.

4. L’organismo notificato provvede alla pubblicazione sul proprio sito internet di un elenco delle certificazioni ambientali rilasciate.

5. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo accordo con il Ministero dello sviluppo economico, può in qualsiasi momento richiedere agli organismi notificati informazioni, anche corredate da apposita documentazione, in merito alle certificazioni ambientali rilasciate ed alle procedure a tal fine applicate.
Ai fini della valutazione di tali informazioni il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare si può avvalere dell’Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell’Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

Art. 4. Indicazioni circa le modalità di installazione e di manutenzione dei generatori di calore

1. Ferme restando le vigenti norme in materia di installazione e di manutenzione dei generatori di calore, il produttore che ha ottenuto la certificazione ambientale indica, nel libretto di installazione, uso e manutenzione del generatore di calore, i seguenti dati:

a) la classe di appartenenza;
b) le eventuali ulteriori informazioni necessarie affinché siano rispettate le prestazioni emissive di cui alla certificazione ambientale;
c) le corrette modalità di gestione del generatore;
d) il regime di funzionamento ottimale;
e) i sistemi di regolazione presenti e le configurazioni impiantistiche più idonee, ivi compresi i valori ottimali del tiraggio per il sistema di evacuazione dei prodotti della combustione cui deve essere collegato il generatore.

2. In caso di generatori di calore che, al momento del rilascio della certificazione, sono a disposizione del produttore, costui provvede ad integrare il relativo libretto di installazione, uso e manutenzione con i dati di cui al comma 1 prima della loro immissione sul mercato.

3. Per i modelli di generatori di calore già immessi sul mercato al momento del rilascio della certificazione, il produttore garantisce l’informazione al pubblico in relazione agli elementi previsti dal comma 1 attraverso altri canali informativi, tra cui il proprio sito internet.

_______

ALLEGATO 1 (ARTICOLO 3)
CLASSI DI QUALITÀ PER LA CERTIFICAZIONE DEI GENERATORI DI CALORE

ALLEGATO 2 (ARTICOLO 3)
METODI DI PROVA

....

GU Serie Generale n.294 del 18-12-2017

Entrata in vigore del provvedimento: 02/01/2018

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Regolamento certificazione generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide
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Tags: Impianti Impianti termici

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