Illuminazione dei posti di lavoro in interni
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Illuminazione dei posti di lavoro in interni / Update Marzo 2024
ID 5082 | Rev. 2.0 del 04.03.2024 / Documento di approfondimento allegato
L’illuminazione dei posti di lavoro è importante per garantire la sicurezza e il benessere dei lavoratori. Le norme che trattano tale argomento riguardano l’illuminazione dei posti di lavoro in ambienti interni e ambienti esterni. Norme principali Illuminazione posti di lavoro:
- UNI EN 1837:2021 “Sicurezza del macchinario - Illuminazione integrata alle macchine”,
- UNI EN 12464-1:2021 “Luce e illuminazione - Illuminazione dei posti di lavoro - Parte 1: Posti di lavoro in interni”,
- UNI EN 12464-2:2014 "Luce e illuminazione - Illuminazione dei posti di lavoro - Parte 2: Posti di lavoro in esterno",
- UNI EN 12193:2019 "Luce e illuminazione - Illuminazione di installazioni sportive".
- UNI 11165:2005 “Valutazione dell’abbagliamento molesto con il metodo UGR”.
Nel documento sono considerati i soli posti di lavoro interni e sono prese in esame le norme UNI EN 1837:2021, UNI EN 12464-1:2021 e UNI 11665:2005.
La UNI EN 1837:2021 illustra, attraverso disegni esplicativi, come disporre le sorgenti luminose così da garantire una buona illuminazione delle aree di lavoro in macchine operatrici.
La norma UNI EN 12464-1:2021, specifica i requisiti illuminotecnici per i posti di lavoro interni con lo scopo di garantire il confort e la prestazione visiva delle persone con normali capacità visuali. Non specifica i requisiti illuminotecnici riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Sebbene il rispetto dei requisiti illuminotecnici della presente norma, soddisfi generalmente i requisiti di sicurezza, è necessario fare riferimento anche a quanto riportato nei regolamenti europei o nazionali e leggi specifiche dei singoli paesi.
All’interno di un locale possono essere presenti compiti visivi(1) diversi che richiedono, ovviamente, diversi livelli d’illuminamento nella specifica area dove essi vengono svolti. Il valore dell’illuminamento prescritto è riportato in apposite tabelle nel capitolo 7 della norma UNI EN 12464-1:2021.
Oltre all’illuminamento dell’area del compito visivo, la norma dà prescrizioni per altre due aree: l’area immediatamente circostante e l’area di sfondo.
Figura 1 - Area del compito visivo, area immediatamente circostante, area di sfondo.
Gli illuminamenti di queste due aree sono legate al valore prescritto per l’area del compito visivo. I valori di illuminamento dell’area immediatamente circostante sono quelli della tabella 1 qui sotto riportata, mentre l’illuminamento medio dell’area di sfondo deve essere ≥1/3 di quello dell’area immediatamente circostante:
Le uniformità di illuminamento U0(2) sono definite nelle tabelle al capitolo 7 della UNI EN 12464-1:2021, per le aree dei compiti visivi, è ≥0,4 per le aree immediatamente circostanti e ≥0,1 per le aree di sfondo. Le interdistanze tra i punti all’interno delle griglie di calcolo sono esattamente definite usando la procedura descritta nella norma. Per avere un ambiente luminoso equilibrato, è necessaria una corretta illuminazione delle pareti e del soffitto, la norma da prescrizioni per il livello minimo dell’illuminamento medio del soffitto e pareti e le loro relative uniformità U0.
Altri due parametri vanno considerati per l’illuminazione dei posti di lavoro in interni: l’illuminamento cilindrico(3) e il modellato(4). L’illuminamento cilindrico (figura 2) garantisce il riconoscimento visuale. Esso è calcolato per tutta l’area del locale in piani ad altezze dal pavimento di 1,2 m per persone sedute, e 1,6 m per persone in piedi. L’uniformità dell’illuminamento cilindrico deve essere ≥ 0,1.
Figura 2 - Illuminamento cilindrico.
Il modellato invece è un equilibrato rapporto tra la luce direzionale e diffusa. Un valore equilibrato di modellato esalta le caratteristiche strutturali di persone e oggetti presenti nel locale. I valori da 0,3 a 0,6 sono buoni indicatori di modellato.
L’abbagliamento è un parametro molto importante per garantire un buon ambiente luminoso. L’indice unificato di abbagliamento (UGR) è un numero variabile che definisce la sensazione di fastidio prodotto dall’abbagliamento. I valori limite dell’abbagliamento sono inseriti nelle tabelle al capitolo 7 della norma UNI EN 12464-1:2021 per ogni singolo compito visivo. La norma UNI 11665:2005 derivata dalla pubblicazione CIE 117:1995 illustra i criteri per la valutazione dell’abbagliamento molesto. I valori di illuminamento prescritti per i vari compiti visivi sono "illuminamenti medi mantenuti", cioè valori degli illuminamenti medi di sotto ai quali non si deve mai scendere. Il fattore di manutenzione MF considera i parametri che riducono l’illuminamento medio a impianto nuovo ed è calcolato come descritto dalla UNI EN 12464-1:2021 e pubblicazione CIE 97.
Quando nel locale illuminato sono presenti attrezzature munite di videoterminali, la norma prescrive i limiti della luminanza(5) degli apparecchi di illuminazione, quando posizionati alle spalle dell’osservatore, con angoli di elevazione, tra l’asse verticale e la linea che congiunge l’occhio dell’osservatore con il centro del videoterminale che variano da 65° a 85°.
Altri punti della norma:
- requisiti dell’efficienza energetica,
- integrazione tra luce naturale e luce artificiale,
- variabilità della luce e per finire le procedure di verifica dell’impianto di illuminazione.
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(1) Il compito visivo è l’insieme degli elementi dell’attività svolta
(2) L’uniformità di illuminamento U0 è il rapporto tra l’illuminamento minimo e l’illuminamento medio di tutti i punti della griglia di calcolo.
(3) L’illuminamento cilindrico è la media degli illuminamenti nei piani verticali che ruotano attorno al punto considerato.
(4) Il modellato è il rapporto tra l’illuminamento cilindrico e l’illuminamento orizzontale nello stesso punto di calcolo.
(5) La luminanza è il rapporto tra l’intensità luminosa nella direzione dell’osservatore e la proiezione dell’area luminosa dell’apparecchio sempre nella direzione di osservazione.
Valori di illuminamento
La UNI EN 12464-1:2021 “Luce e Illuminazione - Illuminazione dei luoghi di lavoro - Parte 1: Luoghi di lavoro interni”, riporta i seguenti livelli riferimento per le principali tipologie lavorative. Nella tabella seguente viene riportata una sintesi dei parametri di riferimento per alcune delle tipologie lavorative riportate nel capitolo 7 della norma.
Seguono le tabelle con la raccolta di tutti i livelli di riferimento riportati nel capitolo 7 della UNI EN 12464-1:2021.
Elenco delle aree del compito e delle aree di attività
Prospetto 9 - Zone di circolazione all'interno di edifici
Prospetto 10 - Spazi comuni all'interno di edifici - Sale di riposo, infermeria e pronto soccorso
Prospetto 11 - Spazi comuni all'interno di edifici - Sale di controllo
Prospetto 12 - Spazi comuni all'interno di edifici - Magazzini/magazzini refrigerati
Prospetto 13 - Logistica e magazzini
Prospetto 14 - Attività industriali e artigianali – Agricoltura
Prospetto 15 - Attività industriali e artigianali - Forni, panifici, pasticcerie
Prospetto 16 - Attività industriali e artigianali - Cemento, prodotti in cemento, calcestruzzo, mattoni
Prospetto 17 - Attività industriali e artigianali - Ceramica, piastrelle, vetro, vetrerie
Prospetto 18 - Attività industriali e artigianali - Industria chimica, della plastica e della gomma
Prospetto 19 - Attività industriali e artigianali - Industria elettrica ed elettronica
Prospetto 20 - Attività industriali e artigianali - Generi alimentari e industrie alimentari di lusso
Prospetto 21 - Attività industriali e artigianali – Fonderie
Prospetto 22 - Attività industriali e artigianali – Parrucchieri
Prospetto 23 - Attività industriali e artigianali - Produzione gioielli
Prospetto 24 - Attività industriali e artigianali - Lavanderie e tintorie
Prospetto 25 - Attività industriali e artigianali - Pelle e capi in pelle
Prospetto 26 - Attività industriali e artigianali - Lavorazione e trasformazione dei metalli
Prospetto 27 - Attività industriali e artigianali - Carta e oggetti di carta
Prospetto 28 - Attività industriali e artigianali - Centrali elettriche
Prospetto 29 - Attività industriali e artigianali – Stamperie
Prospetto 30 - Attività industriali e artigianali - Laminatoi, lavorazioni ferro e acciaio
Prospetto 31 - Attività industriali e artigianali - Manifattura e lavorazione tessile
Prospetto 32 - Attività industriali e artigianali - Costruzione e riparazione veicoli
Prospetto 33 - Attività industriali e artigianali - Lavorazione e manifattura del legno
Prospetto 34 – Uffici
Prospetto 35 - Vendita al dettaglio
Prospetto 36 - Luoghi pubblici - Spazi comuni
Prospetto 37 - Luoghi pubblici - Ristoranti e alberghi
Prospetto 38 - Luoghi pubblici - Teatri, sale da concerti, cinematografi, luoghi adibiti all'intrattenimento
Prospetto 39 - Luoghi pubblici - Fiere, padiglioni espositivi
Prospetto 40 - Luoghi pubblici – Musei
Prospetto 41 - Luoghi pubblici – Biblioteche
Prospetto 42 - Luoghi pubblici - Parcheggi (coperti)
Prospetto 43 - Edifici scolastici - Asili nido, scuole materne
Prospetto 44 - Edifici scolastici - Locali scolastici
Prospetto 45 - Locali per la cura della salute - Locali di uso generale
Prospetto 46 - Locali per la cura della salute - Locali per il personale
Prospetto 47 - Locali per la cura della salute - Corsie, reparti maternità
Prospetto 48 - Locali per la cura della salute - Locali diagnostici (generale)
Prospetto 49 - Locali per la cura della salute - Locali per visite oculistiche
Prospetto 50 - Locali per la cura della salute - Locali per visite otorinolaringoiatriche
Prospetto 51 - Locali per la cura della salute - Locali analisi
Prospetto 52 - Locali per la cura della salute - Sale parto
Prospetto 53 - Locali per la cura della salute - Locali di trattamento (generale)
Prospetto 54 - Locali per la cura della salute - Sale operatorie
Prospetto 55 - Locali per la cura della salute - Rianimazione e cure intensive
Prospetto 56 - Locali per la cura della salute – Odontoiatria
Prospetto 57 - Locali per la cura della salute - Laboratori e farmacie
Prospetto 58 - Locali per la cura della salute - Locali di decontaminazione
Prospetto 59 - Locali per la cura della salute - Sale autoptiche e camere mortuarie
Prospetto 60 - Trasporti – Aeroporti
Prospetto 61 - Trasporti - Installazioni ferroviarie
I requisiti per le aree del compito sono forniti dal prospetto 8 al prospetto 61. Le colonne si intendono come indicato nel prospetto 8.
I requisiti per gli specifici compiti e attività sono forniti mediante, Uo, Ra e RUGL. I requisiti per lo spazio in cui si svolge/ono il/i compito/i o le attività sono forniti mediante per la percezione di oggetti e persone all'interno di tale spazio ed e per la brillanza del locale. Questi ultimi sono utilizzati per progettare il locale e lo spazio, compreso RUGL. L'abbagliamento (mediante RUGL) è dedicato allo spazio in cui è svolto un compito. Le prime quattro colonne sono utilizzate per la progettazione dell'area del compito o dell'area di attività e all'interno di uno spazio possono esservi più di una di queste aree.
Ciò vale dalla colonna 3 alla colonna 10 in tutti i prospetti.
La colonna 1 elenca il numero di riferimento per ciascuna are del compito o area di attività.
La colonna 2 elenca le aree del compito o aree di attività per le quali sono forniti requisiti specifici. Se il particolare compito o attività non sono menzionati, si dovrebbero adottare i valori forniti per una situazione analoga confrontabile. Aree del compito o aree di attività possono essere anche un locale, per esempio un corridoio o una sala di riposo.
La colonna 3 dà l'illuminamento mantenuto, Ēm, sulla superficie di riferimento (vedere punto 5.3) per l'interno (area) in cui si svolgono il compito o l'attività riportati nella colonna 2.
La colonna 4 indica l'illuminamento mantenuto, Ēm, modificato che tiene conto dei modificatori di contesto comuni quando le condizioni visive sono diverse dalle normali presupposti (vedere punto 5.3.3) sulla superficie di riferimento (vedere punto 5.3) per l'interno (area) in cui si svolgono il compito o l'attività riportati nella colonna 2.
Nota Dispositivi di controllo della luce possono essere richieste al fine di ottenere la flessibilità adeguata per la varietà dei compiti effettuati
La colonna 5 dà l'uniformità di illuminamento minima, Uo, sulla superficie di riferimento per l'illuminamento mantenuto, Ēm, scelto secondo il punto 7.
La colonna 6 dà gli indici di resa dei colori minimi (Ra) (vedere punto 5.7.3) per la situazione riportata nella colonna 2.
La colonna 7 dà i limiti di UGR (limite dell'indice di abbagliamento unificato, RUGL) che sono applicabili alla situazione elencata nella colonna 2 (vedere punto 5.5.3.2).
La colonna 8 dà l'illuminamento cilindrico mantenuto, per il riconoscimento degli oggetti e delle persone come descritto nel punto 5.6.2.
La colonna 9 dà l'illuminamento mantenuto sulle pareti, Ēm,wall , come descritto nel punto 5.2.3.
La colonna 10 dà l'illuminamento mantenuto sui soffitti, Ēm,ceiling , come descritto nel punto 5.2.3.
La colonna 11 dà i requisiti specifici per le situazioni elencate nella colonna 2.
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Prospetto 8 Assegnazione delle colonne ai requisiti
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Prospetto 10 Spazi comuni all'interno di edifici - Sale di riposo, infermeria e pronto soccorso
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Prospetto 21 Attività industriali e artigianali - Fonderie
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Prospetto 43 Edifici scolastici - Asili nido, scuole materne
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Misura illuminamento/ROA/analisi spettrale
Figura 3 - Misurazione dell'illuminamento con Luxmetro
I Luxmetri sono strumenti portatili professionali per la misura dell’illuminamento e dell’intensità della luce. Il Luxmetro è costituito dallo strumento, che può essere solo lettore del dato di misura, oppure datalogger per memorizzare le misure effettuate, ed un sensore esterno che può essere un sensore per:
- Illuminamento (LUX) normalmente utilizzato negli ambienti e sui luoghi di lavoro,
- Irradiamento (Watt/m2) anche nel campo spettrale per bande UVA, UVB e UVC,
- Luminanza (cd/m2) grandezza indicativa dell'abbagliamento che può indurre una sorgente. (*)
l Fotoradiometri ROA sono utilizzati per la misura delle Radiazioni ottiche Artificiali (non coerenti) in ottemperanza alle normative di sicurezza nei luoghi di lavoro secondo D.L. 81 del 2008, che obbliga i datori di lavoro a monitorare l’esposizione dei lavoratori a queste radiazioni, e valutare strumentalmente sul campo i rischi associati.
Gli Spettroradiometri invece sono utilizzati per l’analisi spettrale delle sorgenti luminose nel campo del visibile e dell’infrarosso, e sono molto utili nel campo illuminotecnico a LED, per verificare sia la luminosità in LUX che la resa cromatica e la temperatura di colore.
(*)
La candela, simbolo (cd), è l'unità di misura dell'intensità luminosa, definita come l'intensità luminosa in una data direzione di una sorgente che emette radiazione monocromatica alla frequenza di 540×1012 Hz con intensità radiante in quella direzione di valore pari a 1/683 watt in uno steradiante.
È una delle sette unità di misura base del Sistema internazionale di unità di misura
D.Lgs. 81/2008
...
Allegato IV Luoghi di lavoro
1.4.15. I segnali indicanti condizioni di pericolo nelle zone di transito e quelli regolanti il traffico dei trasporti meccanici su strada o su rotaia devono essere convenientemente illuminati durante il servizio notturno.
...
1.5.11. Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione devono essere dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico.
...
1.8.6. I luoghi di lavoro all'aperto devono essere opportunamente illuminati con luce artificiale quando la luce del giorno non è sufficiente.
...
1.10. Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro
1.10.1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentano un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori.
1.10.2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori.
1.10.3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.
1.10.4. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza.
1.10.5. Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi devono essere illuminati con luce naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità.
1.10.6. Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di particolari lavorazioni o procedimenti, non sia possibile illuminare adeguatamente gli ambienti, i luoghi ed i posti indicati al punto 1.10.5, si devono adottare adeguate misure dirette ad eliminare i rischi derivanti dalla mancanza e dalla insufficienza della illuminazione.
1.10.7. Illuminazione sussidiaria
1.10.7.1. Negli stabilimenti e negli altri luoghi di lavoro devono esistere mezzi di illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità.
1.10.7.2. Detti mezzi devono essere tenuti in posti noti al personale, conservati in costante efficienza ed essere adeguati alle condizioni ed alle necessità del loro impiego.
1.10.7.3. Quando siano presenti più di 100 lavoratori e la loro uscita all'aperto in condizioni di oscurità non sia sicura ed agevole; quando l'abbandono imprevedibile ed immediato del governo delle macchine o degli apparecchi sia di pregiudizio per la sicurezza delle persone o degli impianti; quando si lavorino o siano depositate materie esplodenti o infiammabili, l'illuminazione sussidiaria deve essere fornita con mezzi di sicurezza atti ad entrare immediatamente in funzione in caso di necessità e a garantire una illuminazione sufficiente per intensità, durata, per numero e distribuzione delle sorgenti luminose, nei luoghi nei quali la mancanza di illuminazione costituirebbe pericolo. Se detti mezzi non sono costruiti in modo da entrare automaticamente in funzione, i dispositivi di accensione devono essere a facile portata di mano e le istruzioni sull'uso dei mezzi stessi devono essere rese manifeste al personale mediante appositi avvisi.
1.10.7.4. L'abbandono dei posti di lavoro e l'uscita all'aperto del personale deve, qualora sia necessario ai fini della sicurezza, essere disposto prima dell'esaurimento delle fonti della illuminazione sussidiaria.
1.10.8. Ove sia prestabilita la continuazione del lavoro anche in caso di mancanza dell'illuminazione artificiale normale, quella sussidiaria deve essere fornita da un impianto fisso atto a consentire la prosecuzione del lavoro in condizioni di sufficiente visibilità.
1.11.2.2. I refettori devono essere ben illuminati, aerati e riscaldati nella stagione fredda. Il pavimento non deve essere polveroso e le pareti devono essere intonacate ed imbiancate.
1.12.3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.
Le costruzioni per dormitorio devono rispondere alle seguenti condizioni:
…
1.14.4.2.5. essere fornite di lampade per l'illuminazione notturna.
...
Modello Relazione Rilievo illuminotecnico luoghi di lavoro EN 12464-1:2021
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2.0 | 04.03.2024 | Aggiornamento normativo Aggiornato UNI EN 12464-1:2021 |
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1.0 | 15.11.2023 | ISO/CIE DIS 8995-1:2023 UNI EN 1837:2021 | Illuminazione integrata macchine Aggiunte note varie |
Certifico Srl |
0.0 | 15.10.2018 | --- | Certifico Srl |
Collegati
UNI EN 1837:2021 | Illuminazione integrata alle macchine
ISO/CIE DIS 8995-1:2023 | Lighting of work places
Modello Relazione Rilievo illuminotecnico luoghi di lavoro
Luoghi di lavoro: normativa e requisiti
Linee guida microclima e illuminazione
UNI EN 13032-3:2022 - Presentazione dati illuminazione di emergenza luoghi di lavoro
UNI EN 1838 Illuminazione di emergenza: Norma e note
Illuminazione dei posti di lavoro in interni
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
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