Decreto 18 luglio 2014
Decreto 18 luglio 2014
Leggi tuttoRegola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli interporti, con superficie superiore a 20.000 m², e alle relative attività affidata...
Con sentenza del 9/62014 la Corte d’Appello di Roma, rigettato il gravame principale proposto dalla società Ina Assitalia s.p.a., in accoglimento di quello in via incidentale interposto dalla società Enel Distribuzione s.p.a. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Roma n. 4665/08, ha condannato la prima al pagamento anche di interessi e rivalutazione monetaria sulle somme da quest’ultima corrisposte per le lesioni subite dal dipendente sig. F.O. all’esito del sinistro avvenuto il (omissis), allorquando rimase "folgorato, riportando gravi danni fisici, in conseguenza della condotta di un dipendente dell’Enel stesso, tale C. , che aveva riattivato anzitempo il circuito elettrico sul quale il F. stava ancora lavorando".
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Generali Italia s.p.a. (già Ina Assitalia s.p.a.) propone ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso la società Enel Distribuzione s.p.a.
Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli interporti, con superficie superiore a 20.000 m², e alle relative attività affidata...

ID 16840 | 14.06.2022 / In allegato Circolare INAIL
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