Slide background
Certifico 2000/2024


/ Documenti disponibili: 41.238

/ Totale documenti scaricati: 27.043.694

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 41.238 *

/ Totale documenti scaricati: 27.043.694 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 41.238 *

/ Totale documenti scaricati: 27.043.694 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.238 *

/ Totale documenti scaricati: 27.043.694 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.238 *

/ Totale documenti scaricati: 27.043.694 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 41.238 *

/ Totale documenti scaricati: 27.043.694 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.238 *

/ Totale documenti scaricati: 27.043.694 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.238 *

/ Totale documenti scaricati: 27.043.694 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.238 *

/ Totale documenti scaricati: 27.043.694 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti

Slide background








Europe, Rome

Legge 28 aprile 2015 n. 58

ID 4743 | | Visite: 4358 | Sicurezza nuclearePermalink: https://www.certifico.com/id/4743

Legge 28 aprile 2015 n. 58

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l’8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno

Ratifica IT 1982

Legge 7 agosto 1982 n. 704

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, con allegati, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980. (GU n.277 del 07.10.1982 - S.O.)

Art. 1. Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l’8 luglio 2005, di seguito denominata «Convenzione».

Art. 5. Scenari di riferimento e piani di protezione fisica

1. Il Ministero dell’interno definisce gli scenari di riferimento per la predisposizione dei piani di protezione fisica dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell’autorità di cui all’articolo 4, comma 2.

2. I requisiti di protezione fisica passiva e le modalità di redazione dei relativi piani sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell’autorità di cui all’articolo 4, comma 2, della presente legge.

Art. 6. Protezione fisica delle materie e delle installazioni nucleari

1. L’esercente di un’installazione nucleare deve essere munito di nulla osta per la protezione fisica passiva, rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere del Ministero dell’interno, del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell’autorità di cui all’articolo 4, comma 2, che formulano eventuali prescrizioni.

2. Ai fini del rilascio del nulla osta di cui al comma 1, l’esercente presenta al Ministero dello sviluppo economico un piano di protezione fisica.

3. Nel caso di trasporto di materie nucleari, il vettore autorizzato deve essere munito di un attestato di protezione fisica passiva rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere obbligatorio dell’autorità di cui all’articolo 4, comma 2. Copia dell’attestato è trasmessa al Ministero dell’interno, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ai fini del rilascio dell’attestato, il trasportatore autorizzato presenta un piano di protezione fisica.

4. Sulla base del piano di protezione fisica, il Ministero dell’interno stabilisce il livello di protezione fisica attiva necessario e, in caso di trasporto, autorizza il relativo programma di trasporto.

Art. 7. Recupero e messa in sicurezza delle materie nucleari

1. Il Ministero dell’interno, anche a seguito delle comunicazioni previste dall’articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, coordina gli interventi e predispone,
sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un piano d’intervento per il recupero e la messa in sicurezza di materie nucleari, fermi restando gli obblighi di informazione alla popolazione sui rischi e sul comportamento da adottare in caso di emergenza.

Art. 8. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale

1. Dopo l’articolo 433 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 433 -bis (Attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari) . - Chiunque attenta alla sicurezza delle installazioni nucleari ovvero degli impianti, dei luoghi o dei mezzi adibiti alla produzione, alla conservazione o al trasporto di materie nucleari è punito, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da quattro a otto anni.
Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da cinque a venti anni».

2. All’articolo 33 -bis , comma 1, lettera c) , del codice di procedura penale, dopo le parole: «433, terzo comma,» sono inserite le seguenti: «433 -bis , secondo comma,».

Art. 9. Inosservanza delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni

1. Ferma restando l’applicazione delle norme sanzionatorie di cui all’articolo 10, comma 1, in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nelle autorizzazioni, l’autorità di cui all’articolo 4, comma 2, formula specifiche prescrizioni al fi ne di ripristinare le condizioni ivi previste, comunicando tempestivamente al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’interno e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare le inosservanze riscontrate e le prescrizioni impartite.

2. Nel caso di mancato adempimento delle prescrizioni di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, acquisite le eventuali giustifi cazioni del titolare del provvedimento autorizzativo, d’intesa con il Ministero dell’interno, su segnalazione dell’autorità di cui all’articolo 4, comma 2, dispone la sospensione del provvedimento autorizzativo.

3. Nel caso di gravi e reiterate inosservanze, il Ministero dello sviluppo economico revoca l’autorizzazione, d’intesa con il Ministero dell’interno e con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere obbligatorio dell’autorità di cui all’articolo 4, comma 2.

4. Nei provvedimenti di sospensione o revoca devono essere indicate, ove necessario, le disposizioni per garantire la protezione fi sica delle materie, la sicurezza nucleare, la protezione sanitaria dei lavoratori, della popolazione e dell’ambiente.

Art. 10. Sanzioni amministrative per l’inosservanza delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di un’autorizzazione che non rispetti le disposizioni ivi contenute è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 9 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 8.000 a euro 50.000. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta uffi ciale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
______

GU n.109 del 13.05.2015

Entrata in vigore del provvedimento: 28/05/2015

Collegati


DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Legge 28 aprile 2015 n. 58.pdf)Legge 28 aprile 2015 n. 58.pdf
Protezione fisica dei materiali nucleari
IT5663 kB855

Tags: Chemicals Radioattivi

Ultimi inseriti

Nov 23, 2024 29

UNI ISO 20816-3:2023

UNI ISO 20816-3:2023 / Misurazione e valutazione vibrazione macchinari industriali P>15 KW - 120 < V < 30 000 r/min ID 22995 | 23.11.2024 / In allegato Preview Vibrazioni meccaniche - Misurazione e valutazione della vibrazione della macchina - Parte 3: Macchinari industriali con classificazione di… Leggi tutto
Nov 23, 2024 39

DPCM 14 ottobre 1997 n. 412

DPCM 14 ottobre 1997 n. 412 / Attivita' lavorative a rischio elevato vigilanza Ispettorati del lavoro DPL ID 22994 | 23.11.2024 / In allegato Regolamento recante l'individuazione delle attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, per le quali l'attività di vigilanza può essere… Leggi tutto
Nov 23, 2024 31

Circolare MLP 9 Gennaio 1996, n. 218/24/3

Circolare MLP 9 Gennaio 1996, n. 218/24/3 ID 11993 | 23.11.2024 / In allegato Legge 2 febbraio 1974, n. 64. Decreto del Ministero dei lavori pubblici 11 marzo 1988. Istruzioni applicative per la redazione della relazione geologica e della relazione geotecnica Collegati[box-note]Legge 2 febbraio… Leggi tutto
Safety Gate
Nov 23, 2024 38

Safety Gate Report 44 del 01/11/2024 N. 34 A12/03032/24 Svezia

Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products Report 44 del 01/11/2024 N. 34 A12/03032/24 Svezia Approfondimento tecnico: Lumaca giocattolo Il prodotto Snail run fast, mod. RS-9024C, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme alla Direttiva… Leggi tutto
Safety Gate
Nov 23, 2024 39

Safety Gate Report 43 del 25/10/2024 N. 52 INFO/00117/24 Svezia

Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products Report 43 del 25/10/2024 N. 52 INFO/00117/24 Svezia Approfondimento tecnico: Orecchini Il prodotto, di marca uSisi designs, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) n.1907/2006… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Nov 23, 2024 29

UNI ISO 20816-3:2023

UNI ISO 20816-3:2023 / Misurazione e valutazione vibrazione macchinari industriali P>15 KW - 120 < V < 30 000 r/min ID 22995 | 23.11.2024 / In allegato Preview Vibrazioni meccaniche - Misurazione e valutazione della vibrazione della macchina - Parte 3: Macchinari industriali con classificazione di… Leggi tutto
UNI ISO 9374 1 2024 Apparecchi di sollevamento
Nov 21, 2024 57

UNI ISO 9374-1:2024 Apparecchi di sollevamento - Informazioni da fornire

UNI ISO 9374-1:2024 Apparecchi di sollevamento - Informazioni da fornire ID 22976 | 21.11.2024 / Preview in allegato UNI ISO 9374-1:2024 Apparecchi di sollevamento - Informazioni da fornire - Parte 1: Generalità La norma stabilisce le informazioni che devono essere fornite dal cliente e dal… Leggi tutto