~ 2000 / 2026 ~
// Documenti disponibili n: 47.540
// Documenti scaricati n: 38.486.372
// Documenti disponibili n: 47.540
// Documenti scaricati n: 38.486.372
Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.
(GU n. 98 del 9 aprile 1982)
Art. 4
I depositi e le industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, nonché la periodicità delle visite, sono determinati con decreto del ministro per l'interno, di concerto con il ministro per l'industria e commercio, in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza degli impianti.
Indipendentemente dalla periodicità stabilita con H provvedimento di cui al precedente comma, l'obbligo di richiedere le visite ed i controlli ricorre: quando ci sono modifiche di lavorazione o di strutture; nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogni qualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate.
Il Comando provinciale dei vigili del fuoco, eseguiti i controlli e accertata la rispondenza degli impianti alle prescrizioni di sicurezza, rilascia un "certificato di prevenzione" che ba validità pari alla periodicità delle visite.
...
Abrogato da: Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151
Tabella di equiparazione DPR 151/2011 e DM 16.02.1982
Collegati

Aggiornamento (al 24/06/2020) dei dati sui professionisti antincendio iscritti sulla piattaforma dei Vigili del Fuoco.
Fonte CNI
Coll...
Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo...

ID 22603 | 23.09.2024 / In allegato
Circolare VVFF n. 13838 del 17 settembre 2024 - Oggetto: La norma UNI 9994-1:2024 - Informazion...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024