Protocollo di Göteborg del 1999 / Abbattimento dei processi di acidificazione ed eutrofizzazione
Il 30 novembre 1999 l'Organismo esecutivo ha adottato il protocollo per abbatare l'acidificazione, l'eutrofizzazione e l'ozono a livello del suolo a Göteborg (Svezia).
Il protocollo stabilisce i massimali nazionali di emissione per il 2010 entro il 2020 per quattro inquinanti:
- zolfo (SO2),
- ossidi di azoto (NOx),
- composti organici volatili (COV) e
- ammoniaca (NH3).
Decisione 2003/507/CE del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa all'adesione della Comunità europea al protocollo della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico (GU L 179 del 17.7.2003) (Protocollo di Göteborg)
Questi massimali sono stati negoziati sulla base di valutazioni scientifiche sugli effetti dell'inquinamento e sulle opzioni di abbattimento.
Il protocollo stabilisce inoltre valori limite stretti per fonti di emissione specifiche (ad es. Impianti di combustione, produzione di elettricità, pulitura a secco, automobili e autocarri) e richiede che le migliori tecniche disponibili siano utilizzate per mantenere le emissioni in calo. Anche le emissioni di COV da prodotti quali vernici o aerosol devono essere ridotte. Infine, gli agricoltori devono adottare misure specifiche per controllare le emissioni di ammoniaca. I documenti di orientamento adottati insieme al protocollo forniscono un'ampia gamma di tecniche di abbattimento e di strumenti economici per la riduzione delle emissioni nei settori pertinenti, compresi i trasporti.
Le parti devono riferire annualmente sulle proprie emissioni. Inoltre, il protocollo richiede alle parti di proporre le loro emissioni future. Ciò fornisce un modo di prospettiva, attraverso il quale le tendenze delle emissioni possono essere meglio valutate. Può anche aiutare i paesi a gestire l'inquinamento atmosferico regolando le misure in caso di superamenti proiettati.
Il protocollo è stato modificato nel 2012 con le decisioni 2012/1 e 2012/2, includendo gli impegni di riduzione delle emissioni nazionali da conseguire entro il 2020 e oltre.
Alcuni degli allegati tecnici del Protocollo sono stati rivisti con set aggiornati di valori limite di emissione per entrambe le fonti stazionarie chiave e le fonti mobili.
Il protocollo riveduto, costituisce anche il primo accordo vincolante per includere impegni di riduzione delle emissioni per particelle fini. Per la prima volta, le parti hanno gettato nuove basi nella politica internazionale dell'inquinamento atmosferico includendo specificamente il carbonio nero (o il fuliggine) del carbonio inquinante a breve durata come componente di una particolare materia. La riduzione del particolato (compreso il carbonio nero) attraverso l'attuazione del protocollo costituisce quindi un passo importante nella riduzione dell'inquinamento atmosferico, favorendo contemporaneamente i benefici per il clima.
Il protocollo riveduto ha inoltre introdotto flessibilità per facilitare l'adesione di nuove parti, principalmente paesi dell'Europa orientale e sudorientale, del Caucaso e dell'Asia centrale. Un'altra novità del protocollo riveduto è un meccanismo di flessibilità che consente alle parti, in circostanze chiaramente definite, di proporre adeguamenti alle loro scorte di emissioni o agli impegni di riduzione delle emissioni elencati nell'allegato II del protocollo modificato, riconoscendo così sia le incertezze inerenti alla stima e alla proiezione delle emissioni livelli e la necessità di continui miglioramenti scientifici e metodologici ai sensi della Convenzione.
Le modifiche all'allegato I sono già entrate in vigore il 5 giugno 2013.
Con la Decisione (UE) 2017/1757 del Consiglio del 17 luglio 2017, l'Unione europea ha accettato modifica al testo e agli allegati da II a IX nonché l'aggiunta dei nuovi allegati X e XI , approvando la decisione 2012/2 dell'organo esecutivo della convenzione. Le modifiche sono entrate in vigore il 17 luglio 2017.
Fonte: UNECE
Gazzetta Ufficile dell'Unione Europea
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