Cassazione Penale, Sez. 4, 02 agosto 2017, n. 38529
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Cassazione Penale, Sez. 4, 02 agosto 2017, n. 38529 - Morte per folgorazione. Appalto e normativa applicabile
1. Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Modena in data 13 dicembre 2010, appellata tra gli altri dall'odierno ricorrente, rideterminava la pena inflitta al LM. in sei mesi di reclusione. Questi era stato tratto a giudizio per rispondere del reato previsto e punito dagli artt. 110, 590 comma 2 c.p. perché in concorso con S.P. e DM.G. (nei cui confronti veniva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione), l'odierno ricorrente- rinunciante alla prescrizione- in particolare nella qualità di amministratore e legale rappresentante della ditta POS.FER s.n.c., per impudenza ed imperizia consistite nel non esaminare attentamente il luogo ove operava M.L., con la mansione di ferraiolo, che avrebbe consentito di accertare l'esistenza di una fessura di 15 mm. posta alla base della trave immediatamente vicina a quella dove stava lavorando, nonché in violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro concernenti le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei mobili, non facevano apporre idoneo riparo su detta fessura, cagionando con tale condotta la morte di M.L., il quale, mentre effettuava lavori di posa in opera di tondini di ferro su galleria artificiale in cemento armato, alta metri 12, lunga metri 100 e larga metri 20, che sovrasta la ferrovia Bologna- Milano, rimaneva fulminato da corrente elettrica, causa la caduta dalle mani di due-tre tondini di ferro di diametro di mm 12 che, penetrando nella fessura sopra descritta, venivano in contatto con la linea elettrica ad alta tensione di 3660 volt sottostante la predetta galleria che alimenta i treni sulla citata tratta ferroviaria.
2. Avverso tale decisione ricorre in cassazione il LM. deducendo con un primo motivo l'erronea applicazione degli artt. 43, 589 cod. pen. e 4 e 7, D.lgs.vo. n. 626 del 1994 quanto alla individuazione dell'ambiente di lavoro.
Sostiene in particolare il ricorrente che il fatale contatto tra il tondino e la linea aerea si era verificato non già nel tratto di soletta consegnato agli operai della POS.FER. (ditta di cui il LM. era legale rappresentante), ma in un tratto ad esso contiguo, per cui l'evento non era ascrivibile al LM., atteso che il rischio di folgorazione non sussisteva in relazione al luogo specifico in cui gli operai della POS.FER dovevano operare.
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Cassazione Penale, Sez. 4, 02 agosto 2017, n. 38529.pdf Cassazione Penale, Sez. 4 |
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