D.M. 18 maggio 1995
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D.M. 18 maggio 1995
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche.
GU 133 del 09.06.1995 (S.O. n. 72)
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Att. n. 15 del DPR 01/08/2011 n. 151 - Criteri di assoggettabilità
Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m3
N. |
ATTIVITÀ (DPR 151/2011) |
CATEGORIA |
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A |
B |
C |
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15 |
Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione |
Fino a 10 m3 |
Oltre 10 m3 e fino a 50 m3 |
Oltre 50 m3 |
Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82 |
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22 |
Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume: |
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Principali differenze fra le attività di equiparazione La nuova attività alza il limite per l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi da 0,2 m3 a 1 m3. |
Stato normativo
La norma connessa all’aspetto depositi è il DM 18/05/95.
Un precedente chiarimento, la L.C. 25/09/86 n° 19224/4180, viene riportato in quanto, prima della pubblicazione del DM sopra citato, l’alcol etilico e l’alcol metilico erano considerati alla stessa stregua degli oli minerali in categoria B, per cui, le misure di sicurezza per i depositi di tali sostanze, erano quelle prescritte nel DM 31/07/34.
Analogo discorso può essere fatto per le rivendite, per le quali, gli articoli 84 e 85 del DM 31/07/34, possono essere adoperati per determinare alcune misure di sicurezza delle rivendite di alcoli.
Da notare che il D.M. 18/05/95 ha abrogato i disposti di legge preesistenti in materia, ma si riferisce solo all’alcol etilico, per cui, a rigore, i depositi di alcol metilico, utilizzato come additivo negli idrocarburi, dovrebbero essere realizzati secondo quanto disposto dal D.M. 31/07/34.
Il decreto contempla pure le misure di prevenzione incendi per i depositi con quantitativi di sostanza per i quali l’attività non è soggette ai controlli da parte dei VV.F.. Esse dovranno essere adottate sotto la responsabilità del titolare e del progettista.
Collegati
Codice Prevenzione Incendi DM 3 agosto 2015 | RTO II
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Testo coordinato del DM 18 maggio 1995 VVF 19.01.2019.pdf VVF 19.01.2019 |
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