Proposta Sesta revisione Direttiva CMRD

Proposta Sesta revisione Direttiva CMRD / Accordo provvisorio 23.06.2026
ID 24315 | Update 25 Giugno 2026 / In allegato
23.06.2026 - La presidenza cipriota del Consiglio ha raggiunto un accordo provvis...
1. La Corte di appello di Bologna con la impugnata sentenza ha integralmente confermato la sentenza 16/7/2014 con la quale il Tribunale di quella città aveva ritenuto A.F. responsabile del reato di lesioni gravi (schiacciamento della mano destra con prognosi superiore a 40 giorni) commesso in danno del lavoratore DL.V., con violazione degli artt. 37 e 71 d. Lgs. n. 81/2008, in Calderara di Reno in data 23 settembre 2008; e lo aveva condannato alla pena (condizionalmente sospesa) di mesi 1 di reclusione, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile da liquidarsi in giudizio separato, con assegnazione di una provvisionale quantificata in complessivi euro 50.000.
Era accaduto che, nelle coordinate spazio temporali indicate in imputazione, il DL.V. - lavoratore interinale della P. Spa, della quale A.F. era Consigliere delegato con poteri di amministrazione - mentre lavorava ad una macchina di raffreddamento di pezzi di lavorazione, era rimasto con la mano incastrata tra lo stampo superiore e quello inferiore riportando le lesioni sopra richiamate.
2. Avverso la sentenza della Corte territoriale, tramite difensore di fiducia, propone ricorso l'imputato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta non operatività della delega di funzioni conferita al F. prima del verificarsi dell'Infortunio in contestazione.
In sintesi, secondo il ricorrente, la Corte sarebbe incorsa nei vizi denunciati laddove: a) aveva valutato troppo breve il lasso di tempo di operatività della delega, ma non aveva considerato la maturata esperienza aziendale del Delegato e la competenza del F. in materia antinfortunistica, competenza acquisita nella precedentemente ricoperta funzione aziendale; in definitiva, resterebbe non spiegato perché sarebbero stati pochi 2 mesi, per un soggetto esperto e conoscitore della specifica realtà aziendale; b) aveva ritenuto carente la reale autonomia di spesa del F., sol perché l'interessato aveva, fino ad allora, effettuato solo spese di non particolare importo.

ID 24315 | Update 25 Giugno 2026 / In allegato
23.06.2026 - La presidenza cipriota del Consiglio ha raggiunto un accordo provvis...
ID 25004 | 27.11.2025 / In allegato
Decreto ministeriale n. 164 del 25 Novembre 2025
Aggiornamento della composizione della segreteria della Commissione p...

Lettera Circolare che coordina le procedure di prevenzione incendi ex DPR 151/2011 con il procedimento di cui al DLgs 624/1996
Il DPR 151/2011 ha incluso ...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024