Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 39.783 *

/ Totale documenti scaricati: 25.386.022 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 39.783 *

/ Totale documenti scaricati: 25.386.022 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.783 *

/ Totale documenti scaricati: 25.386.022 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.783 *

/ Totale documenti scaricati: 25.386.022 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 39.783 *

/ Totale documenti scaricati: 25.386.022 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.783 *

/ Totale documenti scaricati: 25.386.022 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.783 *

/ Totale documenti scaricati: 25.386.022 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.783 *

/ Totale documenti scaricati: 25.386.022 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti







Europe, Rome

Decreto Legislativo 29 maggio 2017 n. 97

ID 4224 | | Visite: 21815 | Prevenzione IncendiPermalink: https://www.certifico.com/id/4224

Decreto Legislativo 29 maggio 2017 n. 97 / Consolidato 05.2024

ID 4224 | Update news 25.05.2024

Decreto Legislativo 29 maggio 2017 n. 97
Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma l, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (GU n. 144 del 23.06.2017)

Capo I Modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139:

"Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229"

Art. 3
Modifiche al Capo III del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
...
4. L'articolo 16 del decreto e' sostituito dal seguente:

«Art. 16 (Procedure di prevenzione incendi).

1. Le  procedure  di prevenzione incendi sono avviate dai comandi competenti per territorio su iniziativa dei titolari delle attivita' individuate ai sensi del comma 2.
I comandi provvedono all'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonche' dei progetti di modifiche da apportare a quelli  esistenti; all'acquisizione delle  segnalazioni certificate di inizio attivita'; all'effettuazione di controlli attraverso visite tecniche; all'istruttoria dei progetti in deroga all'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi; all'acquisizione della richiesta di rinnovo periodico della conformita' antincendio; ad ulteriori verifiche ed esami previsti da uno dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2.

2. Con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, sono individuati i locali, le attivita', i depositi, gli impianti e le industrie pericolose, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumita' della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, nonche' le disposizioni attuative relative alle procedure di prevenzione incendi e agli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attivita'.

3. In relazione ad insediamenti industriali ed attivita' di tipo complesso, il comando puo' acquisire le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, ed avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso.

4. Il comando acquisisce dai soggetti responsabili delle attivita' di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformita' delle attivita' alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

5.  Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di  prevenzione  incendi, il comando adotta le misure urgenti anche ripristinatorie di messa in sicurezza dando comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorita' competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da adottare nei rispettivi ambiti di competenza. Le determinazioni assunte dal comando sono atti definitivi.

6. I titolari delle attivita' di cui al comma 2 hanno l'obbligo di attivare nuovamente le procedure di cui al presente articolo quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi eogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.».
...

8. L'articolo 20 del decreto e' sostituito dal seguente:

«Art. 20 (Sanzioni penali e sospensione dell'attivita').  

1. Chiunque, in qualita' di titolare di una delle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attivita' o la richiesta di rinnovo periodico  della  conformita' antincendio e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attivita' che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumita' della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2.

2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini della presentazione della segnalazione certificata di inizio attivita' o della richiesta di rinnovo periodico della conformita' antincendio, attesti fatti non rispondenti al vero e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.

3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto puo' disporre la sospensione dell'attivita' nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di: presentare la segnalazione certificata di inizio attivita' o la richiesta di rinnovo periodico della conformita' antincendio; richiedere i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione e' disposta fino all'adempimento dell'obbligo.».

Art. 5
1. Dopo il Capo IV e' inserito il seguente:

«Capo IV-bis (Formazione) - Art.  26-bis  (Formazione).  
1. Le politiche di formazione riguardano le materie di cui all'articolo 1 e comprendono la diffusione  della cultura sulla sicurezza nelle medesime materie. Lo svolgimento delle attivita' formative, promosso anche  attraverso seminari, convegni, cicli di formazione, collegamenti con le istituzioni, le strutture scolastiche e universitarie, anche internazionali, e la comunita' scientifica, avviene attraverso il Corpo nazionale.

2. Le attivita' formative comprendono, altresi', l'addestramento, l'aggiornamento e il rilascio delle relative attestazioni e abilitazioni, anche in favore del personale del Corpo nazionale.

3. In  relazione alle esigenze connesse all'espletamento delle attivita' in materia di prevenzione incendi, di cui all'articolo 14, da parte dei tecnici dipendenti delle  amministrazioni dello Stato, delle altre amministrazioni pubbliche, dei liberi professionisti e di ogni altro soggetto interessato, sono definiti, anche attraverso apposite convenzioni, i contenuti e le modalita' per lo svolgimento, a pagamento, dell'attivita' formativa ed addestrativa in materia.

4. Il Corpo nazionale assicura le attivita' formative anche in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, nei riguardi dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, del personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), e dei lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi di cui all'articolo 116, comma  4, del medesimo decreto legislativo, ovvero del datore di lavoro che non abbia provveduto  ad indicare i responsabili e gli addetti ai servizi.

5. Ai lavoratori designati dai datori di lavoro di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal Corpo nazionale o da enti pubblici e privati, e' rilasciato, previo superamento di prova tecnica, un attestato di idoneita'. Con decreto del Ministro dell'interno sono determinate le modalita' della separazione delle funzioni di formazione da quelle di attestazione di idoneita'.

6. Il Corpo nazionale svolge, su richiesta degli interessati e con oneri a carico dei medesimi, le seguenti attivita' nelle  materie di specifica competenza:
a) formazione, addestramento e aggiornamento del personale e dei volontari di protezione civile, ivi compreso il rilascio delle relative attestazioni;
b) formazione, addestramento e aggiornamento del personale e dei volontari antincendio boschivo, ivi  compreso il rilascio delle relative attestazioni;
c) formazione di alta specializzazione.

Entrata in vigore: 08.07.2017
________

Aggiornamenti all'atto

22/01/2018
DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 2018, n. 1 (in G.U. 22/01/2018, n.17)

06/11/2018
DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2018, n. 127 (in SO n.52, relativo alla G.U. 06/11/2018, n.258)

14/06/2019
DECRETO-LEGGE 14 giugno 2019, n. 53 (in G.U. 14/06/2019, n.138) convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2019, n. 77 (in G.U. 9/08/2019, n. 186)

09/08/2019
LEGGE 8 agosto 2019, n. 77 (in G.U. 09/08/2019, n.186)

16/07/2020
DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 (in SO n.24, relativo alla G.U. 16/07/2020, n.178) convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. n. 33, relativo alla G.U. 14/09/2020, n. 228)

14/09/2020
LEGGE 11 settembre 2020, n. 120 (in SO n.33, relativo alla G.U. 14/09/2020, n.228)

22/04/2023
DECRETO-LEGGE 22 aprile 2023, n. 44 (in G.U. 22/04/2023, n.95) convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2023, n. 74 (in S.O. n. 23, relativo alla G.U. 21/06/2023, n. 143)

21/06/2023
LEGGE 21 giugno 2023, n. 74 (in SO n.23, relativo alla G.U. 21/06/2023, n.143) - Consolidato 08.2023

15/05/2024
DECRETO-LEGGE 15 maggio 2024, n. 63 (in G.U. 15/05/2024, n.112) - Consolidato 05.2024

Tags: Prevenzione Incendi

Ultimi inseriti

Decisione di esecuzione  UE  2024 1956
Lug 17, 2024 28

Decisione di esecuzione (UE) 2024/1956

Decisione di esecuzione (UE) 2024/1956 ID 22269 | 17.07.2024 Decisione di esecuzione (UE) 2024/1956 della Commissione, del 16 luglio 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 che istituisce l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n.… Leggi tutto
Lug 16, 2024 28

DPCM 18 settembre 2023 n. 164

in News
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2023 n. 164 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare, in materia di organizzazione del Ministero… Leggi tutto
Lug 16, 2024 33

DPCM 20 giugno 2024 n. 99

in News
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2024 n. 99 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il Testo Unico delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare, in materia di organizzazione del Ministero… Leggi tutto
Decreto 27 giugno 2024
Lug 16, 2024 25

Decreto 27 giugno 2024 - Aggiornamento elenco attrazioni spettacolo viaggiante

in News
Decreto 27 giugno 2024 - Aggiornamento elenco attrazioni spettacolo viaggiante ID 22265 | 16.07.2024 Decreto 27 giugno 2024 Aggiornamento dell'elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante. (GU n.165 del 16.07.2024) __________ Art. 1. L’elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e… Leggi tutto
Lug 15, 2024 44

Direttiva (UE) 2016/943

in News
Direttiva (UE) 2016/943 ID 22263 | 15.07.2024 Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU… Leggi tutto
Specie aliene nei nostri mari 2024
Lug 15, 2024 70

Specie aliene nei nostri mari

Specie aliene nei nostri mari / Opuscolo ISPRA 2024 ID 22261 | 15.07.2024 / In allegato La biodiversità del Mar Mediterraneo è in continua evoluzione, colonizzato da specie in espansione di areale che arrivano attraverso corridoi naturali, come lo Stretto di Gibilterra, e da specie non indigene o… Leggi tutto
Pronti per il 55
Lug 15, 2024 125

Pacchetto legislativo "Pronti per il 55%"

Pacchetto legislativo "Pronti per il 55%" ID 22250 | 15.07.2024 / Download Scheda La Commissione accoglie con soddisfazione l'adozione oggi di due pilastri finali del pacchetto legislativo "Pronti per il 55%" volto a conseguire gli obiettivi climatici dell'UE per il 2030. In vista della conferenza… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Lug 11, 2024 117

Sentenza TAR Umbria 16 gennaio 2024 n. 12

Sentenza TAR Umbria 16 gennaio 2024 n. 12 ID 22233 | 11.07.2024 / In allegato Ai sensi dell’art. 50 del TUEL il Sindaco può adottare ordinanze extra ordinem per fronteggiare pericoli legali alla salute e all’incolumità pubblica, provvedimenti dal contenuto atipico che devono ritenersi legittimi in… Leggi tutto