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Cassazione Penale, Sez. 4, 06 giugno 2017, n. 27994

ID 4151 | | Visite: 4197 | Cassazione Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/4151

Cassazione Penale, Sez. 4, 06 giugno 2017, n. 27994 - Rischio da interferenza tra conducenti e carrellisti: rischio di investimento del conducente nel corso delle operazioni di scarico. Infortunio mortale

1. La Corte di Appello di Brescia con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza assolutoria del Tribunale di Bergamo, riconosceva T.A. e T.D. colpevoli del reato di omicidio colposo ai danni del lavoratore B.G. e, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata circostanza aggravante, li condannava alla pena di nove mesi di reclusione ciascuno.

1.2 Agli imputati, T.A. legale rappresentante della ditta K., azienda titolare del deposito in cui si era verificato l'infortunio mortale e affidataria delle opere di logistica e di scarico, e T.D., legale rappresentante della Ku. s.p.a., impresa di autotrasporto, datrice di lavoro del dipendente infortunato mortalmente, veniva contestato di avere omesso di cooperare alla attuazione delle misure di prevenzione e di protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori e in particolare gli autisti che operavano nel deposito della K. in Madone tanto che si era realizzata una interferenza sul luogo di lavoro tra F.V., alla guida del carrello elevatore cui erano demandati i compiti di scarico del mezzo di trasporto e B.G., conducente dell'autoarticolato da scaricare, che era sceso a terra per agevolare l'attività di scarico rimuovendo il telone del rimorchio.

2. Il giudice di appello da un lato, sovvertendo le considerazioni del giudice di primo grado, escludeva profili di eccezionalità e di abnormità nella prestazione lavorativa del carrellista F.V. il quale, con manovra del tutto improvvisa e repentina, era andato a operare nell'area ove si trovava il conducente sceso dall'autocarro; dall'altra parte era a ravvisare a carico di entrambi gli imputati, che pure si dovevano rappresentare e comunque si erano rappresentati lo specifico rischio di infortuni, un grave difetto di cooperazione e di coordinamento nella predisposizione di un piano di sicurezza idoneo a evitare interferenze sul luogo di lavoro, come quella che aveva portato all'investimento del lavoratore, laddove le stesse prescrizioni provenienti dalla struttura organizzativa unitaria che gestiva la sicurezza, rimetteva ai lavoratori la gestione di siffatta delicata fase di lavoro.

3. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa di entrambi gli imputati, prospettando cinque motivi di ricorso.

3.1 Con un primo motivo di ricorso la difesa degli imputati si doleva di violazione di legge per errata applicazione dell'art.41 cod.pen., laddove era stata esclusa la interruzione del rapporto di causalità in ragione dell'imprevedibile e abnorme operato del carrellista investitore.

3.2 Con un secondo motivo rilevava erronea applicazione delle norme relative al profilo di garanzia del datore di lavoro laddove dalle risultanze processuali risultavano adeguatamente e specificamente precisati e resi cogenti gli obblighi precauzionali in capo ad entrambi i soggetti la cui condotta lavorativa aveva concretizzato il rischio interferenziale.

3.3 Con un terzo motivo deduceva errata applicazione della legge penale in relazioni ai profili di colpa specifica ascritti, atteso che il datore di lavoro K. aveva predisposto adeguati strumenti di formazione e informazione dei dipendenti, realizzando la segnaletica stradale ai fini dell'ordinato svolgimento dell'attività lavorativa di scarico del mezzo di trasporto e dettando le regole da seguire da parte degli operatori in una brochure informativa.

3.4 Con un quarto motivo deduceva la erronea applicazione della legge anche in relazione al riconosciuto difetto di cooperazione nella gestione del rischio interferenziale, in presenza di apposito organismo (K. Safety Team) operativo e votato a coordinare e a prevenire i rischi cui erano esposti i lavoratori, ove la ditta K. era priva di autonomia nella gestione della sicurezza, mentre era la società Nestlè, maggiore azionista della stessa, a tracciare i principi di indirizzo, indicando le regole e la loro attuazione.

3.5 Con un quinto motivo di ricorso deduceva vizio motivazionale in relazione alla dedotta inammissibilità dell'appello del pubblico ministero in ordine alla posizione di T.D., stante l'assoluta genericità dei motivi di impugnazione.

In data 18.1.2016 depositava memoria difensiva la difesa delle parti civili M.N. in proprio e quale esercente la responsabilità sul minore B.N. la quale confutava le singole ragioni di doglianza avanzate dalla difesa del ricorrente rappresentando la coerenza logica giuridica della motivazione della sentenza impugnata prospettando la inammissibilità di tutte le ragioni di doglianza.

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