Il ReNaM - Registro nazionale dei mesoteliomi: Tutti i Rapporti
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Il ReNaM: Registro Nazionale dei Mesoteliomi
ID 4028 | 31.01.2022
Tutti i Rapporti pubblicati dal 2002 al 2022:
1° Rapporto Registro Nazionale Mesotelomi ReNaM
2° Rapporto Registro Nazionale Mesotelomi ReNaM
3° Rapporto Registro Nazionale Mesotelomi ReNaM 2010
4° Rapporto Registro Nazionale Mesotelomi ReNaM 2012
5° Rapporto Registro Nazionale Mesotelomi ReNaM 2015
6° Rapporto Registro Nazionale Mesoteliomi ReNaM 2018
7° Rapporto Registro Nazionale Mesoteliomi ReNaM 2021
La sorveglianza epidemiologica dei casi di mesotelioma è affidata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 308/2002 al Registro Nazionale dei Mesoteliomi (ReNaM) istituito presso l’Inail, Settore Ricerca - Dipartimento Medicina del Lavoro, che si struttura come un network ad articolazione regionale”.
Normativa di riferimento
D. Lgs 277/91 Articolo 36 - Registro dei tumori amianto correlati
D. Lgs 626/94 Articolo 71 - Registro dei tumori professionali
D.P.C.M. 308/2002 - Modalità attuative del Registro mesoteliomi
D. Lgs 81/2008 Art. 244 - Registrazione dei tumori
Conferma e sviluppo del sistema di sorveglianza dei tumori professionali distinto in sezioni:
- ReNaM
- ReNaTuNS
- Monitoraggio TP (BFE)
D. Lgs 81/2008, art. 8, SINP
Decreto 183/2016 Istituzione SINP
L'Italia è stata uno dei maggiori produttori e utilizzatori di amianto fino alla fine degli anni '80. Nonostante ogni attività di estrazione, produzione e commercio di amianto sia stato completamente bandita dalla legge del 27 marzo 1992, n. 257, l'Italia sopporta oggi le conseguenze dei livelli di esposizione cui ha dato luogo l'uso intenso del materiale dal secondo dopoguerra nei settori della produzione industriale di manufatti in cemento-amianto, di manufatti tessili contenenti amianto, della cantieristica navale, della riparazione e demolizione di rotabili ferroviari, dell'edilizia e in numerosi altri comparti di attività economica.
Il programma italiano di sorveglianza epidemiologica dei casi di mesotelioma maligno è sancito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 308 del 10 dicembre 2002, Regolamento per il modello e le modalità di tenuta del registro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2003, che ha istituito presso l’Inail, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (Dimeila), un registro dei casi accertati di mesotelioma al fine di stimare l'incidenza di mesotelioma maligno in Italia, definire le modalità di esposizione, l'impatto e la diffusione della patologia nella popolazione e di identificare sorgenti di contaminazione ancora ignote.
Il Registro nazionale dei mesoteliomi (Renam) si struttura come un network ad articolazione regionale. Presso ogni regione è istituito un Centro operativo (Cor) con compiti di identificazione di tutti i casi di mesotelioma incidenti nel proprio territorio e di analisi della storia professionale, residenziale, ambientale dei soggetti ammalati per identificare le modalità di esposizione ad amianto. Le modalità operative, la rete per la ricerca attiva dei casi, il questionario anamnestico e le modalità di classificazione e codifica della diagnosi di mesotelioma e dell’esposizione ad amianto sono definite dalle Linee guida nazionali, predisposte in collaborazione da Inail e regioni.
L'Inail svolge una funzione di coordinamento, indirizzo e collegamento della rete di sorveglianza epidemiologica del mesotelioma maligno in Italia. Tale rete ha consentito di disporre di informazioni epidemiologiche preziose per la sanità pubblica, la sorveglianza dei rischi di esposizione a cancerogeni nei luoghi di lavoro e per la prevenzione delle malattie asbesto/correlate.
I risultati dell'attività del Registro nazionale dei mesoteliomi sono pubblicati nei Rapporti periodici e sulle riviste di divulgazione scientifica italiana e internazionale.
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D.Lgs. 81/2008
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Art. 244. Registrazione dei tumori
1. L'ISPESL, tramite una rete completa di Centri operativi regionali (COR) e nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, realizza sistemi di monitoraggio dei rischi occupazionali da esposizione ad agenti chimici cancerogeni e dei danni alla salute che ne conseguono, anche in applicazione di direttive e regolamenti comunitari. A tale scopo raccoglie, registra, elabora ed analizza i dati, anche a carattere nominativo, derivanti dai flussi informativi di cui all'articolo 8 e dai sistemi di registrazione delle esposizioni occupazionali e delle patologie comunque attivi sul territorio nazionale, nonché i dati di carattere occupazionale rilevati, nell'ambito delle rispettive attività istituzionali, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Istituto nazionale di statistica, dall'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro, e da altre amministrazioni pubbliche. I sistemi di monitoraggio di cui al presente comma altresì integrano i flussi informativi di cui all'articolo 8.
2. I medici e le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali ed assicurativi pubblici o privati, che identificano casi di neoplasie da loro ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative ad agenti cancerogeni, ne danno segnalazione all'ISPESL, tramite i Centri operativi regionali (COR) di cui al comma 1, trasmettendo le informazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2002, n. 308, che regola le modalità di tenuta del registro, di raccolta e trasmissione delle informazioni.
3. Presso l'ISPESL è costituito il registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale, con sezioni rispettivamente dedicate:
a) ai casi di mesotelioma, sotto la denominazione di Registro nazionale dei mesoteliomi (ReNaM);
b) ai casi di neoplasie delle cavità nasali e dei seni paranasali, sotto la denominazione di Registro nazionale dei tumori nasali e sinusali (ReNaTuNS);
c) ai casi di neoplasie a più bassa frazione eziologia riguardo alle quali, tuttavia, sulla base dei sistemi di elaborazione ed analisi dei dati di cui al comma 1, siano stati identificati cluster di casi possibilmente rilevanti ovvero eccessi di incidenza ovvero di mortalità di possibile significatività epidemiologica in rapporto a rischi occupazionali.
4. L'ISPESL rende disponibili al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all'INAIL ed alle regioni e province autonome i risultati del monitoraggio con periodicità annuale.
5. I contenuti, le modalità di tenuta, raccolta e trasmissione delle informazioni e di realizzazione complessiva dei sistemi di monitoraggio di cui ai commi 1 e 3 sono determinati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con le regioni e province autonome.
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