28° Rapporto Annuale Responsible Care

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ID 18037 | 10.11.2022 / In allegato Rapporto
Il documento è il programma volontario dell’industria chimica mondiale curato in Italia da Federchimica, con cui le imp...
1. M.B., titolare di un'azienda agricola in Dorzano, il giorno 11/4/2007, fu investito in Moncalieri da un autoveicolo mentre, a piedi, stava recandosi a pagare una fattura di acquisto di gasolio per conto del figlio Ma.B., titolare di altra azienda agricola. Dall'investimento conseguì la sua morte.
2. O.P., coniuge ed erede del M.B., convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino l'Inail, chiedendo che le fossero riconosciute le prestazioni previste per legge ai superstiti, sul presupposto che il coniuge collaborava personalmente nell'azienda agricola del figlio a titolo di reciprocanza gratuita e che l'infortunio in itinere si era verificato mentre stava prestando tale collaborazione.
3. Il Tribunale rigettò la domanda e la decisione, con sentenza pubblicata il 14 ottobre 2010, è stata confermata dalla Corte d'appello di Torino. A fondamento della decisione la Corte ha affermato che l'infortunio si era verificato nell'adempimento di un dovere o di un interesse personale dell'agricoltore, e non invece nello svolgimento dell'attività agricola, da intendersi come attività funzionalmente collegata al lavoro agricolo, per la quale solo sussiste la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, a norma degli artt. 205 e 208 d.P.R. n. 1124/1965. Ha poi aggiunto che non sussistono i presupposti della reciprocanza, come disciplinata dall'alt. 2139 c.c., la quale, sotto l'aspetto previdenziale e assicurativo, comporta che l'attività di scambio deve ricollegarsi al fondo in maniera sostanziale e funzionale, nel senso che si deve trattare di prestazioni agricole reciproche, con la conseguenza che non è sufficiente che lo scambio avvenga tra una prestazione agricola e una prestazione di genere diverso. Ha infine condannato la ricorrente appellante al pagamento delle spese del giudizio d'appello.
4. Contro la sentenza, la O.P. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste l'INAIL con controricorso.

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