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Cassazione Penale, Sez. 4, 03 febbraio 2017, n. 5281

ID 3612 | | Visite: 4795 | Cassazione Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/3612

Cassazione Penale, Sez. 4, 03 febbraio 2017, n. 5281 - Responsabilità del committente - capo condominio per la caduta da un ponteggio di un dipendente della ditta aggiudicataria delle opere di rifacimento del prospetto del condominio

1. La Corte di appello di Palermo con la impugnata sentenza, in riforma della sentenza emessa in data 11/4/2014 dal Tribunale di quella città, ha assolto L.M. dall'imputazione di omicidio colposo ai danni di S.S.. L'imputato - quale capo condominio dell'immobile sito a Palermo in via OMISSIS, e, quindi, committente dei lavori per le opere di rifacimento del prospetto del medesimo condominio - era stato ritenuto dal giudice di primo grado responsabile del decesso dello S.S. (dipendente della ditta aggiudicataria dei lavori, che era precipitato a terra dall'altezza del 2° - 3° piano, nell'atto di scendere dal ponteggio metallico montato per la realizzazione delle suddette opere di rifacimento) per aver omesso di attenersi ai principi ed alle misure generali di tutela per consentire l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza e in particolare per aver omesso di verificare l'idoneità tecnico professionale dell'impresa appaltatrice.

2. Avverso la sentenza di assoluzione pronunciata dalla Corte di appello di Palermo propongono impugnazione sia le già costituite parti civili S.L., G.G., S.A.e S.R.; sia il PM, su sollecitazione delle suddette parti civili.

3. Le parti civili ricorrenti denunciano violazione di legge e vizio di motivazione laddove la Corte territoriale aveva ritenuto non provata la valida stipulazione di un accordo tra l'imputato e la ditta esecutrice dei lavori (e, dunque, aveva ritenuto non provato che l'imputato avesse mai autorizzato la messa in opera del ponteggio dal quale, poi, sarebbe caduto l'operaio S.S.), nonché laddove la Corte aveva fondato il giudizio assolutorio sull'errata comprensione del senso letterale della memoria illustrativa a firma del teste B.F..

3.1. Sotto il primo profilo, i ricorrenti si dolgono che la Corte ha ritenuto attendibili le deposizioni rese dai testi G.P. e I.R. (che sarebbero state riportate, peraltro sommariamente, senza una autonoma lettura critica), mentre ha ritenuto inattendibili e comunque non ha preso in considerazione le dichiarazioni rese dai testi S.L. e B.F. e C.S.. In particolare, secondo le parti civili ricorrenti, il contratto si era già perfezionato, in quanto il rag. C.S., all'udienza del 27/3/2013, aveva riferito che: il L.M., proprio il giorno dell'infortunio (15 gennaio 2007), si era recato presso il suo studio di consulenza per fare ripartire, sulla base dei millesimi condominiali, la somma pattuita con l'impresa B.F.; e, nell'occasione, su richiesta del L.M., il suo collaboratore S.A. aveva effettuato la ripartizione della spesa tra i condomini, stampando e consegnando al L.M. le ricevute di quietanza da rilasciare ai condomini. In definitiva, i giudici di appello, non avrebbero effettuato alcun vaglio critico sulle principali fonti di accusa e sugli elementi di riscontro che ne confermavano la credibilità e la attendibilità e dunque non si sarebbero misurati con i numerosi punti specifici che avevano fondato il giudizio di colpevolezza espresso dal Tribunale di Palermo.

3.2. Sotto il secondo profilo, i ricorrenti osservano che la Corte territoriale, in diverse parti della motivazione, per sostenere la lacunosità e la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dal teste B.F., ha richiamato il 2/6 contenuto della memoria illustrativa, firmata dallo stesso ed acquisita nel corso dell'istruzione dibattimentale. In particolare, nella impugnata sentenza, viene sostenuto due volte (cfr.p. 5) che nella predetta memoria si leggerebbe che il B.F. aveva invitato l'amministratore del condominio a presentare la documentazione necessaria per la formale stipula del contratto, quando invece nella predetta memoria si legge esattamente il contrario (e cioè che il B.F. era stato invitato dall'amministratore a presentare la documentazione necessaria).

4. Il Pubblico Ministero ricorrente denuncia vizio motivazionale, laddove la Corte di appello «in poche stringate paginette» ha dato rilevanza alla documentazione che sarebbe stata richiesta al B.F. al fine della conclusione del contratto, giungendo ad affermare del tutto illogicamente che sarebbe stato il B.F. a richiedere all'amministratore di presentare la documentazione necessaria per la formale stipula del contratto; nonché laddove aveva ritenuto attendibile il teste G.P. (questi, quale condomino, avrebbe potuto temere il proprio coinvolgimento personale nei fatti) ed il teste B.F. (questi, al fine di mantenere buoni rapporti con il condominio, poteva essere stato spinto a rivedere le proprie precedenti dichiarazioni).

5. In vista dell'odierna udienza, tramite difensore, deposita nota l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, chiedendo l'accoglimento dei proposti ricorsi. Secondo l'Istituto, la Corte territoriale, nell'escludere che il L.M. abbia avuto una responsabilità nella causazione del tragico evento, avrebbe disatteso la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di responsabilità civile del committente.

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Allegato riservato Cassazione Penale, Sez. 4, 03 febbraio 2017, n. 5281.pdf
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Tags: Sicurezza lavoro Rischio cantieri

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