Direttiva 91/322/CEE
Direttiva 91/322/CEE
Leggi tuttoDirettiva della Commissione del 29 maggio 1991 relativa alla fissazione di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 80/1107/CEE del Consiglio sulla protezione dei l...
La Corte d'appello di Roma, con sentenza depositata in data 8 febbraio 2014, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda proposta da M.B., il quale, assunto alle dipendenze della s.p.a. GMAC Italia s.p.a. per lo svolgimento di mansioni di recupero di crediti, aveva effettuato, seguendo le direttive aziendali, lunghi tragitti alla guida di una autovettura (da ultimo una Opel Corsa), riportando una patologia alla schiena che lo aveva costretto ad assentarsi per lunghi periodi sino a superare il periodo di comporto, ciò che aveva determinato il suo licenziamento.
Il M.B. aveva chiesto che fosse riconosciuta la responsabilità della società per inadempimento dell'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 cod. civ., per non avere adottato le misure idonee alla tutela della sua integrità fisica durante la guida, con conseguente non computabilità nel periodo di comporto delle assenze dovute alla patologia alla schiena.
La Corte, respingendo il gravame, ha escluso che la patologia lamentata dal ricorrente fosse ricollegabile alla inosservanza di obblighi di comportamento imposti da disposizioni di legge ovvero alla omessa predisposizione di misure di sicurezza atte ad evitare il danno alla salute.
Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione il M.B. sulla base di cinque motivi. Resiste la società General Motors Financial Italia s.p.a., già GMAC Italia s.p.a.
Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ.
Direttiva della Commissione del 29 maggio 1991 relativa alla fissazione di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 80/1107/CEE del Consiglio sulla protezione dei l...

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