Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 39.797 *

/ Totale documenti scaricati: 25.403.724 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 39.797 *

/ Totale documenti scaricati: 25.403.724 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.797 *

/ Totale documenti scaricati: 25.403.724 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.797 *

/ Totale documenti scaricati: 25.403.724 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 39.797 *

/ Totale documenti scaricati: 25.403.724 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.797 *

/ Totale documenti scaricati: 25.403.724 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.797 *

/ Totale documenti scaricati: 25.403.724 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.797 *

/ Totale documenti scaricati: 25.403.724 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti







Europe, Rome

Cassazione Penale, Sez. 4, 06 dicembre 2016, n. 51947

ID 3314 | | Visite: 3040 | Cassazione Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/3314

Cassazione Penale, Sez. 4, 06 dicembre 2016, n. 51947 - Caduta al suolo di un tuttofare in nero. Ampia nozione di lavoratore

1. Con sentenza in data 27 novembre 2015 la Corte d'Appello di Milano confermava la condanna pronunciata dal locale Tribunale nei confronti di A.F., titolare dell'impresa individuale di decorazioni pubblicitarie "Aeffe Pubblicità", ritenuto responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore I.I.D., operaio in nero, il quale, all'Interno dello stabilimento dell'impresa, durante le operazioni di posa in opera di pannelli in policarbonato isolanti di ampie dimensioni da collocarsi sulla controsoffittatura degli uffici, fino a raggiungere il colmo del capannone, dopo essere salito su una scala a forbice, era precipitato al suolo da un'altezza di tre metri circa e si era schiantato sulla sottostante scrivania in cristallo, riportando gravissime lesioni ad un occhio e al massiccio facciale.
All'imputato era stata contestata sia una colpa generica sia la violazione di specifiche norme in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, e precisamente: la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17 comma 1 lett.a) D.lgs.n.81/2008, contenente l'individuazione delle procedure per l'esecuzione dei lavori in quota; la mancata richiesta ai lavoratori del rispetto delle norme di sicurezza (utilizzo di un trabattello e dei necessari dispositivi di protezione individuale), in violazione dell'art. 18 comma 1 lett f) D.lgs.n.81/2008; il mancato controllo dell'osservanza di queste prescrizioni; il mancato adempimento, in favore della persona offesa, degli obblighi di informazione e di formazione sui rischi specifici cui ciascun lavoratore era esposto in ragione dell'attività svolta e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione (artt.36 e 37 D.lgs.n.81/2008); una negligenza, ricavabile dall'art.2087 c.c., consistita nella mancata adozione, nell'esercizio dell'impresa, delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori anche occasionali, e, nello specifico, delle tecniche necessarie a ridurre al minimo i rischi connessi all'esecuzione dei lavori in quota.
La compiuta istruttoria aveva consentito di appurare tali condotte omissive e di verificare, attraverso le testimonianze raccolte, la pericolosità del lavoro che stava svolgendo l'I.I.D.: questi infatti, dopo essere salito su una prima scala a forbice collocata sul pavimento, si era spostato sul muro, vicino al quale andava installato il pannello isolante, ed operava su altra scala a forbice di una larghezza esattamente identica allo spessore del muro su cui era appoggiata, sì da non disporre di alcuna superficie utile circostante, ma avendo anzi lateralmente il vuoto fino al pavimento, mentre i fragili riquadri della controsoffittatura erano utilizzati sia come passaggio di persone sia come appoggio di materiali.
La Corte di Milano aveva quindi deciso che le modalità di svolgimento del lavoro erano di estrema pericolosità, che il datore di lavoro non aveva adottato alcuna misura di prevenzione idonea al tipo di lavorazione in quota, che nella condotta dell'infortunato non era ravvisabile un comportamento abnorme, che gli obblighi gravanti sull'imprenditore di predisporre le misure di protezione collettiva ed i dispositivi di protezione individuale avevano come destinatari non solo i lavoratori subordinati ma tutti i soggetti operanti nell'ambiente di lavoro, e dunque, nello specifico caso, anche l'I.I.D. che lavorava, senza un regolare contratto, come "tuttofare" e veniva chiamato secondo necessità.

2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, per due motivi.

2.1. Con un primo motivo lamenta violazione di legge per erronea applicazione dell'art.40, secondo comma, c.p. La Corte territoriale, una volta esclusa l'esistenza di un lavoro subordinato, avrebbe dovuto accertare almeno l'esistenza di un lavoro autonomo, che comprendesse l'attività da cui era poi originato l'evento, mentre nel caso di specie all'I.I.D. non era stato affidato alcun incarico di collaborare con gli altri operai nelle opere di manutenzione interna del capannone. Per tale ragione non era ravvisabile alcun profilo di colpa del datore di lavoro, poiché nel processo di causazione dell'evento lesivo si era inserita, come causa estranea, la condotta dello stesso infortunato, esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive organizzative ricevute.

2.2. Con un secondo motivo prospetta contraddittorietà, manifesta illogicità della sentenza in punto di nesso causale. La Corte, una volta accertata la causa naturale dell'evento, aveva ritenuto del tutto genericamente che le misure antinfortunistiche disertate, sarebbero state idonee, ove applicate, alla tutela del lavoratore, senza procedere ad un'ulteriore verifica sugli effetti concretamente preventivi delle misure pretermesse.

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Cassazione Penale, Sez. 4, 06 dicembre 2016, n. 51947.pdf
Cassazione Penale, Sez. 4
191 kB 20

Tags: Sicurezza lavoro Valutazione dei Rischi

Ultimi inseriti

Lug 17, 2024 20

Legge 4 luglio 2024 n. 102

in News
Legge 4 luglio 2024 n. 102 Delega al Governo in materia di florovivaismo. (GU n.164 del 15.07.2024) Entrata in vigore del provvedimento: 30/07/2024 Leggi tutto
Lug 17, 2024 28

Direttiva 2002/24/CE

Direttiva 2002/24/CE Direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio. (GU L 124 del 09/05/2002) Recepimento: Decreto 31 gennaio 2003 Abrogata… Leggi tutto
Lug 17, 2024 22

Legge 27 dicembre 1973 n. 942

Legge 27 dicembre 1973 n. 942 Ricezione nella legislazione italiana delle direttive della Comunita' economica europea concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. (GU n.24 del 25.01.1974) Provvedimento… Leggi tutto
Lug 17, 2024 21

Decreto 31 gennaio 2003

in News
Decreto 31 gennaio 2003 Recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio. (GU n.123 del 29.05.2003 - SO n. 86)… Leggi tutto
Lug 17, 2024 21

DPCM 3 febbraio 2006

in News
DPCM 3 febbraio 2006 Norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate. (GU n.46 del 24.02.2006)________ Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica a tutti i soggetti pubblici e privati che, per fini istituzionali o contrattuali, hanno necessita' di… Leggi tutto
Decisione di esecuzione  UE  2024 1956
Lug 17, 2024 48

Decisione di esecuzione (UE) 2024/1956

Decisione di esecuzione (UE) 2024/1956 ID 22269 | 17.07.2024 Decisione di esecuzione (UE) 2024/1956 della Commissione, del 16 luglio 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 che istituisce l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n.… Leggi tutto
Lug 16, 2024 33

DPCM 18 settembre 2023 n. 164

in News
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2023 n. 164 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare, in materia di organizzazione del Ministero… Leggi tutto
Lug 16, 2024 47

DPCM 20 giugno 2024 n. 99

in News
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2024 n. 99 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il Testo Unico delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare, in materia di organizzazione del Ministero… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Lug 11, 2024 123

Sentenza TAR Umbria 16 gennaio 2024 n. 12

Sentenza TAR Umbria 16 gennaio 2024 n. 12 ID 22233 | 11.07.2024 / In allegato Ai sensi dell’art. 50 del TUEL il Sindaco può adottare ordinanze extra ordinem per fronteggiare pericoli legali alla salute e all’incolumità pubblica, provvedimenti dal contenuto atipico che devono ritenersi legittimi in… Leggi tutto