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Circolare MLPS n. 11 del 26 Ottobre 2026

Circolare del 26 Ottobre 2026 n. 11

Circolare MLPS n. 11 del 26 Ottobre 2026 / Chiarimenti operativi: PLE e PL fuoristrada per operazioni in frutteto

ID 27371 | 27 Ottobre 2026 / Allegato

Circolare MLPS n. 11 del 26 Ottobre 2026
Oggetto: Modifica all’Allegato VII del decreto legislative 9 aprile 2008, n. 81 introdotta dalla Legge 11 marzo 2026, n. 34, Legge annuale sulle piccole e medie imprese (PMI), in vigore dal 7 aprile 2026 - Chiarimenti operativi.

La legge 11 marzo 2026, n. 34, recante “Legge annuale sulle piccole e medie imprese”, in vigore dal 7 aprile 2026, oltre a introdurre misure a sostegno della crescita, dell’occupazione e della competitività del sistema produttivo, prevede novità rilevanti in materia di salute e sicurezza novellando diverse disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008.

In particolare, con la presente circolare si fa riferimento alla disposizione di cui all’articolo 12 della citata legge n. 34 del 2026, con la quale è stato modificato l’allegato VII del decreto legislativo n. 81 del 2008, che elenca le attrezzature di lavoro soggette a verifiche periodiche ai sensi dell'articolo 71, comma 11, aggiungendo al medesimo elenco una nuova voce riguardante le "Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuoristrada per operazioni in frutteto" e sottoponendole a verifica periodica triennale.

Al riguardo, su conforme parere della Commissione di cui all’allegato III del decreto interministeriale 11 aprile 2011, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo, nell’ottica di fornire un chiarimento a tutti gli operatori coinvolti nelle attività delle verifiche periodiche obbligatorie sulle attrezzature di lavoro, si ritiene utile precisare quanto segue.

La disposizione di cui all’articolo 12 della legge n. 34 del 2026 denota la volontà del legislatore di disciplinare specificatamente l’obbligo triennale della verifica periodica di una nuova tipologia di attrezzatura non esplicitamente ricompresa nell’allegato VII del richiamato Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro; tipologia, dunque, diversa da quelle già previste.

Invero, le piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuoristrada per operazioni in frutteto non vanno confuse con:

- le macchine agricole raccogli frutta (comunemente denominate carri agricoli raccogli frutta), classificate sotto l’aspetto tecnico e operativo quali ponti sospesi e relativi argani.

Esse, infatti, rientrano nella definizione di “impianti speciali” di cui al punto 9 dell’allegato A al decreto ministeriale 4 marzo 1982 e sono già previste tra le attrezzature di lavoro dell’allegato VII al decreto legislativo n. 81 del 2008 come ponti sospesi e relativi argani, con obbligo di verifica biennale.

Difatti, se il legislatore avesse voluto introdurre l’obbligo di verifica triennale avrebbe introdotto una specifica voce inserendo il nome tecnico che è stato indicato anche nell’accordo Stato-Regioni per la formazione, ovvero: Macchine agricole raccogli frutta.

- le piattaforme di lavoro elevabili (PLE), finora classificate quali ponti mobili sviluppabili ad azionamento motorizzato. Anche in tale caso, se l’intendimento del legislatore fosse stato quello di rendere triennale la verifica periodica obbligatoria delle stesse avrebbe inserito la voce Piattaforme di Lavoro Elevabili senza associarla ad un determinato ambito di lavoro (quello di frutteto).

Peraltro, l’eventuale previsione di rendere triennale l’obbligo della verifica periodica (anziché biennale, nel caso dei carri raccogli frutta, e annuale, nel caso dei PLE) sarebbe stata in contrasto con il principio generale di non regressione dei livelli di tutela previsti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tenuto anche conto dei ricorrenti problemi legati alla sicurezza dell’utilizzo delle citate attrezzature con frequenti incidenti, talvolta mortali.

Al riguardo, corre l’obbligo di ricordare che l'articolo 71 del decreto legislativo n. 81 del 2008 prevede che il datore di lavoro sottoponga le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche - con la frequenza ivi indicata - proprio allo scopo di valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

Con la presente circolare, si ritiene utile anche rappresentare che per operazioni in frutteto, si intendono principalmente operazioni eseguite dalla piattaforma relative al frutteto, fino a un’altezza massima della piattaforma inferiore ai 3 metri (nota: origine del riferimento Norma UNI EN 16952), quali ad esempio:

Potatura: taglio dei rami in altezza, permettendo di gestire l'albero con maggiore precisione e sicurezza.

Diradamento e Manutenzione: operazioni manuali su piante di varie altezze.

Raccolta: per talune operazioni di raccolta degli sfridi e della frutta in quanto permettono il posizionamento diretto dei cassoni sulla piattaforma stessa. Intendendo con questo generalmente sistemi di carico, trasporto o gestione merci in cui i cassoni vengono posizionati o scaricati direttamente su una superficie operativa, come un carro agricolo, una piattaforma di carico, o una baia di magazzino.

Si ritiene, inoltre, che di piattaforme per operazioni in frutteto, se ne possano elencare diversi tipi, tra cui ad esempio:

Piattaforme Semoventi a Sviluppo Verticale: Sono le più comuni nei frutteti, dotate di un cestello o pedana estensibile che si alza verticalmente. Alcuni modelli consentono l'estensione laterale per raggiungere i rami più esterni.

Figura 1 - Circolare MLPS n. 11 del 26 Ottobre 2026

Piattaforme su Trattore (Applicazioni agricole): Soluzioni montate direttamente sul sollevatore o sulla struttura del trattore, ideali per la manutenzione rapida o per la raccolta degli sfridi.

Figura 2 - Circolare MLPS n. 11 del 26 Ottobre 2026

Figura 3 - Circolare MLPS n. 11 del 26 Ottobre 2026

Piattaforme a Ragno (o articolate): Meno comuni per la raccolta standard, ma utili per potature speciali grazie alla capacità di superare ostacoli.

Figura 4 - Circolare MLPS n. 11 del 26 Ottobre 2026

Tanto premesso e considerato, si ritiene che per Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuori strada per operazioni in frutteto - soggette all’obbligo di verifica triennale - debbano intendersi le piattaforme destinate a portare gli operatori in posizione di lavoro per operazioni in frutteto (ovvero la raccolta della frutta, il diradamento, la potatura o altre operazioni relative al frutteto), ad un'altezza massima della piattaforma inferiore a 3 metri e progettate per lavorare sia su terreni non coltivati e sconnessi che su terreni livellati e solidi, ricomprendendo esclusivamente quelle tipologie che non rientrano nella definizione di macchina agricola raccogli frutta di cui al punto 9 dell’allegato A al dm 4 marzo 1982.

[...]

Fonte: MLPS

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