Nota MITE 10 maggio 2021

Nota MITE 10 maggio 2021
OGGETTO: Interventi ed opere di cui all’articolo 242-ter, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Chiarimenti.
Pervengono alla scrivente Direzione istanze per l’...
ID 27333 | 20 Ottobre 2026 / Allegato
Decisione di esecuzione (UE) 2026/2267
della Commissione, del 13 ottobre 2026, che stabilisce il formato e la frequenza dei dati e l'elenco delle materie prime pertinenti che gli Stati membri devono trasmettere ai fini della comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali a norma del regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2019/1741 della Commissione [notificata con il numero C(2026) 7610]
C/2026/7610
GU L 2026/2267 del 20.10.2026
Applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2028
La decisione di esecuzione (UE) 2019/1741 è abrogata a decorrere dal 31 dicembre 2027.
__________
Articolo 1 Informazioni amministrative
1. Ai fini della comunicazione delle informazioni amministrative alla Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1244, gli Stati membri usano il formato di cui all'allegato I della presente decisione e lo strumento di comunicazione elettronica armonizzato messo a disposizione dalla Commissione.
2. Le informazioni amministrative di cui all'allegato I sono trasmesse alla Commissione entro il 30 settembre dell'anno successivo all'anno di riferimento.
3. Per le installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE, gli Stati membri comunicano le informazioni di cui all'allegato I soltanto nella misura in cui le stesse informazioni non siano già state comunicate in conformità dell'articolo 72 della medesima direttiva.
Articolo 2 Informazioni tematiche
1. Ai fini della comunicazione delle informazioni tematiche alla Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1244, gli Stati membri usano il formato di cui all'allegato II della presente decisione e lo strumento di comunicazione elettronica armonizzato messo a disposizione dalla Commissione.
2. Le informazioni tematiche di cui agli allegati II, IV, V, VI e VII sono trasmesse alla Commissione entro il 30 novembre dell'anno successivo all'anno di riferimento.
Articolo 3 Nomenclatura delle attività
Ai fini della comunicazione delle attività elencate nell'allegato I del regolamento (UE) 2024/1244, gli Stati membri usano la nomenclatura di cui all'allegato III.
Articolo 4 Primi anni di riferimento
1. Le informazioni di cui agli allegati I, II, IV, VI e VII sono trasmesse per la prima volta per l'anno di riferimento 2027.
2. Le informazioni di cui all'allegato V sono trasmesse per la prima volta per l'anno di riferimento 2028.
3. In deroga al paragrafo 1, per gli allevamenti di pollame e suini che non erano inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE nella versione in vigore al 3 agosto 2024 il primo anno di riferimento è:
a) il 2030 per le installazioni con una capacità pari o superiore a 600 unità di bestiame (UBA);
b) il 2031 per le installazioni con una capacità pari o superiore a 400 unità di bestiame (UBA);
c) il 2032 per tutti gli altri allevamenti di pollame e suini che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2024/1244 stabilito all'allegato I del medesimo.
Articolo 5 Modelli precompilati
1. A decorrere dall'anno di riferimento 2028 la Commissione, assistita dall'Agenzia europea dell'ambiente, mette a disposizione degli Stati membri i modelli elettronici precompilati per la comunicazione delle informazioni di cui all'allegato I, attraverso lo strumento di comunicazione elettronica armonizzato. I modelli si basano sui dati comunicati dagli Stati membri per l'anno di riferimento 2027. Negli anni successivi la precompilazione si baserà sulle ultime informazioni convalidate o altrimenti comunicate dagli Stati membri. A decorrere dall'anno di riferimento 2028 gli Stati membri possono scegliere uno dei metodi seguenti:
a) verificare e, se necessario, aggiornare i modelli precompilati e trasmetterli alla Commissione;
b) compilare i modelli senza utilizzare la versione precompilata.
2. A decorrere dall'anno di riferimento 2027 la Commissione, assistita dall'Agenzia europea dell'ambiente, assegna ciascuna installazione a un distretto idrografico sulla base delle coordinate dell'installazione comunicate e dagli ultimi codici validi che identificano i distretti idrografici nel sistema d'informazione sulle acque per l'Europa ("WISE").
Articolo 6 Comunicazione dei dati al di sotto delle soglie e trasferimento fuori sito dei rifiuti
1. Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1244, se una delle soglie di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), b) o c), del medesimo regolamento non è superata per qualsiasi installazione presente nel loro territorio, gli Stati membri comunicano, per quella installazione, oltre ai dati amministrativi di cui all'allegato I, l'indicazione che l'emissione di sostanze inquinanti o i trasferimenti fuori sito di sostanze inquinanti o di rifiuti sono inferiori alle soglie di comunicazione applicabili per il primo anno di riferimento.
2. Gli Stati membri possono decidere di comunicare ogni anno il non superamento delle soglie oppure solo la prima volta che lo rilevano.
3. Negli Stati membri in cui il sistema nazionale di comunicazione non prevede soglie di comunicazione per l'adempimento degli obblighi, in capo ai gestori, dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2024/1244, qualsiasi comunicazione di valori di emissione o trasferimento inferiori alle soglie di cui all'allegato II o all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento è considerata equivalente alla dichiarazione che le emissioni o i trasferimenti sono inferiori alle soglie applicabili ai fini dell'articolo 6, paragrafo 2, del medesimo. In tali casi i gestori non sono tenuti a trasmettere alla rispettiva autorità competente una dichiarazione a sé stante del non superamento delle soglie, giacché si ritiene che le informazioni fornite nel quadro del sistema nazionale soddisfino la prescrizione dell'articolo 6, paragrafo 2, di detto regolamento.
4. Ai fini della comunicazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1244, gli Stati membri provvedono affinché i gestori comunichino i trasferimenti fuori sito dei rifiuti soltanto quando i rifiuti escono dai confini del complesso.
Articolo 7 Riservatezza
Conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) 2024/1244, gli Stati membri indicano per ogni complesso, installazione e parte dell'installazione quali informazioni non possono essere pubblicate e per quale motivo. In tali casi solo i dati specifici che lo Stato membro ha identificato come riservati non saranno resi pubblici attraverso il portale sulle emissioni industriali. Ciò non pregiudica la pubblicazione di altri dati relativi allo stesso complesso o alla stessa installazione o parte dell'installazione.
Articolo 8 Abrogazione
La decisione di esecuzione (UE) 2019/1741 è abrogata a decorrere dal 31 dicembre 2027.
Articolo 9 Applicazione
La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2028
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Pervengono alla scrivente Direzione istanze per l’...

Comunicazione della Commissione «Infrastrutture di trasmissione dell'energia e normativa dell'UE sulla natura»
2018/C 213/02
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Linea di attività ISPRA/ARPA: Fioriture algali di Ostreopsis cf. ovata lungo le coste italiane
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