
Quesiti Sicurezza MLPS D.Lgs. 81/2008 Istanza di Interpello n. 3 del 24 Settembre 2026
ID 27201 | 01.10.2026 / In allegato
Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011
Con Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011 è stata istituita la Commissione per gli interpelli prevista dall’articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81) ed è stato attivato l’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
I quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro possono essere inoltrati alla Commissione per gli interpelli, esclusivamente tramite posta elettronica, dagli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.
Le istanze di interpello trasmesse da soggetti non appartenenti alle categorie indicate o privi dei requisiti di generalità non potranno essere istruite. Non saranno pertanto istruiti i quesiti trasmessi, ad esempio, da studi professionali, associazioni territoriali dei lavoratori o dei datori di lavoro, Regioni, Province e Comuni.
Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza. Prima di inoltrare l’istanza si prega di verificare:
- che il quesito, concernente l’interpretazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro sia di carattere generale e non attenga a problematiche aziendali specifiche;
- che il soggetto firmatario rientri nelle categorie indicate.
Nuovo Interpello del 24 Settembre 2026 (n. 3/2026):
24.09.2026 - n. 3/2026 - Destinatario: L’USB Lavoro Privato (Unione sindacale di base)
Art. 12, decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni - In merito a: “Applicazione della normativa in materia di videoterminalisti ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 per gli agenti di stazione ANM METROPOLITANA DI NAPOLI.” Seduta della Commissione del 24 settembre 2026.
Oggetto: art. 12, d.gs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - Applicazione normativa in materia di videoterminalisti per gli agenti di stazione ANM METROPOLITANA DI NAPOLI
L’USB Lavoro Privato (Unione sindacale di base) ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai seguenti quesiti: «se gli agenti di stazione, svolgendo tali mansioni, possano essere qualificati come “videoterminalisti” ai sensi dell’art. 173 decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e, in tal caso, se la relativa disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro debba essere applicata loro, comprese le previsioni riguardanti i rischi derivanti dall’uso prolungato di videoterminali, le pause obbligatorie, le visite mediche» e (…) «se agli Agenti di Stazione che operano all’interno dei Banchi Agenti presenti nei mezzanini delle stazioni debba essere applicata la normativa di riferimento decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 ALLEGATO IV - REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO, con particolare riferimento ai limiti di altezza dei locali, normalmente di 3 metri, cubatura di 10mc/lavoratore e superficie di 2,00 mq/lavoratore. Di contro, chiediamo di evidenziare quale sia l’altezza ritenuta “accettabile” dalla Commissione per i locali ad essi destinati secondo la particolarità del lavoro svolto in termini di Altezza netta, cubatura e superficie».
Al riguardo, premesso che:
- l’articolo 62 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Definizioni”, al comma 1, dispone che “(…) si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro”;
- l’articolo 63 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Requisiti di salute e di sicurezza”, al comma 1, sancisce che “i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti di cui all’Allegato IV”;
- l’articolo 173, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 rubricato “Definizioni”, al comma 1, lettera a), stabilisce che si intende per “videoterminale” “uno schermo alfanumerico o grafico, a prescindere dal procedimento di visualizzazione utilizzato”;
- il medesimo articolo 173, al comma 1, lettera c), statuisce che si intende per “lavoratore” “il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175”;
- il Titolo VII del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 “ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI” prevede “Disposizioni generali”, “Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti” e “sanzioni”;
- l’Allegato IV al decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, “REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO”, al punto 1 “AMBIENTI DI LAVORO”, in particolare al punto 1.2.4 dispone che “Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l'organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l'altezza, la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati” e al punto 1.2.5 prevede che “Per i locali destinati o da destinarsi a uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente”
la Commissione ritiene opportuno ricordare preliminarmente che, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, è chiamata a fornire chiarimenti esclusivamente in merito a quesiti di ordine generale concernenti l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro” e non a pronunciarsi su specifiche fattispecie concrete.
Tanto premesso, si rappresenta che, ai sensi del citato articolo 173, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rientra nell'ambito di applicazione del Titolo VII il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175. Pertanto, ove ricorrano tali presupposti, trovano applicazione le relative disposizioni, indipendentemente dalla tipologia dell’attività svolta o dalla natura delle immagini visualizzate.
Con riferimento alla richiesta di chiarimenti concernente i requisiti dei locali destinati a postazioni di controllo, si rappresenta che, ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza della medesima accessibile al lavoratore nell'ambito della propria attività, rientrano nella nozione di luogo di lavoro, con conseguente applicazione delle disposizioni di cui al Titolo II e all'Allegato IV del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, con particolare riferimento ai requisiti concernenti altezza, cubatura, superficie, aerazione, illuminazione e microclima, nonché alle previsioni di cui ai richiamati punti 1.2.4. e 1.2.5 del medesimo Allegato.[/panel]
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