Messaggio INPS n. 2540 del 03 Agosto 2026
ID 26960 | 25 Agosto 2026 / Allegato
OGGETTO: Riconoscimento delle dimissioni per giusta causa ai fini dell’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI in caso di recesso dal rapporto di lavoro per la tutela del bene supremo della vita da parte della lavoratrice o del lavoratore vittima di violenza.
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L’articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nel disciplinare i requisiti di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI, prevede il riconoscimento della tutela in caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, comprendendo espressamente le dimissioni per giusta causa tra le ipotesi di cessazione involontaria.
Il fondamento normativo della risoluzione per giusta causa risiede nell’articolo 2119 del codice civile ai sensi del quale, affinché il recesso possa essere ricondotto a giusta causa, è necessario che si verifichi "una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto".
Al riguardo, la Corte Costituzionale - in occasione della pronuncia sulla legittimità costituzionale dell’articolo 34, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che non ammette l’accesso alle prestazioni di disoccupazione in caso di dimissioni volontarie - con la sentenza n. 269 del 17-24 giugno 2002 ha affermato che: “In presenza di una condizione di improseguibilità del rapporto, la cui ricorrenza deve essere valutata dal giudice, l'atto di dimissioni, ancorché proveniente dal lavoratore, sarebbe comunque da ascrivere al comportamento di un altro soggetto ed il conseguente stato di disoccupazione non potrebbe che ritenersi, ai sensi dell'art. 38 della Costituzione, involontario”.
Secondo la Corte Costituzionale, in base a un’interpretazione costituzionalmente orientata, anche i comportamenti di terzi possono essere rilevanti al fine di configurare una giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro, con conseguente esigenza di valutare la sussistenza dei presupposti per il diritto al riconoscimento dell’indennità NASpI.
In tale ottica è possibile rilevare come il concetto di giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro, di cui al citato articolo 2119 del codice civile, si traduca in una norma elastica, suscettibile di essere integrata dai singoli comportamenti che impediscono di fatto la prosecuzione del rapporto di lavoro.
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