Regolamento (UE) 2026/1738
Articolo 5 Prescrizioni relative alle sostanze presenti nei veicoli
1. La presenza di sostanze che destano preoccupazione nei veicoli e nelle loro parti e componenti è ridotta al minimo per quanto possibile.
2. Entro il 14 febbraio 2028, la Commissione elabora una relazione sulla presenza di sostanze che destano preoccupazione nei veicoli, al fine di determinare la misura in cui tali sostanze incidono negativamente sul riutilizzo e sul riciclaggio dei materiali o hanno un effetto negativo sull'ambiente o sulla salute. La Commissione è assistita dall'Agenzia per quanto riguarda gli aspetti relativi alla sicurezza chimica. La relazione non riguarda le sostanze che destano preoccupazione presenti nelle parti e nei componenti dei veicoli per le quali un'identificazione o una valutazione è già richiesta da altre normative dell'Unione. La Commissione presenta la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, esponendole sue conclusioni, e tiene conto delle opportune misure di follow-up. Qualora uno Stato membro ritenga che una sostanza incida negativamente sul riutilizzo e sul riciclaggio dei materiali nel veicolo in cui è presente, entro il 14 febbraio 2029 ne informa la Commissione e, per quanto riguarda gli aspetti relativi alla sicurezza chimica, anche l'Agenzia e, se disponibili, si avvale delle pertinenti valutazioni del rischio o di altri dati pertinenti.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo requisiti informativi e restrizioni sulla presenza di sostanze che destano preoccupazione e incidono negativamente sul riutilizzo e sul riciclaggio dei materiali presenti nei veicoli e loro parti e componenti, per motivi non connessi prevalentemente alla sicurezza chimica.
4. Ogni tipo di veicolo omologato a partire dal 1° settembre 2032 a norma del regolamento (UE) 2018/858, o ogni nuova parte o componente immesso sul mercato per tale veicolo, non contiene piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente.
5. In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, i tipi di veicoli o le parti e i componenti immessi sul mercato per tali veicoli possono contenere piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente alle condizioni e nei limiti di concentrazione massimi di cui all'allegato IV del presente regolamento. I paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo e il presente paragrafo non si applicano alle batterie incorporate nei veicoli cui si applica il regolamento (UE) 2023/1542.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 per modificare l'allegato IV in modo da adeguarlo al progresso scientifico e tecnico:
a) stabilendo valori massimi di concentrazione entro i quali la presenza di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente in specifiche parti, componenti e materiali omogenei dei veicoli deve essere tollerata;
b) esentando determinate parti, componenti e materiali omogenei dei veicoli dal divieto di presenza di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente di cui al paragrafo 4 se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
i) l'impiego di tali sostanze è inevitabile;
ii) è dimostrato che i benefici socioeconomici prevalgono sui rischi per l'ambiente o per la salute umana
derivanti dall'uso di tali sostanze;
iii) non esistono sostanze o tecnologie alternative adeguate;
c) stralciando parti, componenti e materiali omogenei dei veicoli dall'allegato IV, se l'impiego di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente è evitabile;
d) specificando le parti, i componenti e i materiali omogenei nei veicoli che devono essere rimossi prima di subire un ulteriore trattamento e imporre che siano etichettati o resi identificabili con altri mezzi appropriati.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 per modificare l'allegato IV, in particolare stralciando dall'elenco determinate esenzioni per materiali omogenei e componenti, qualora l'esenzione sia disciplinata da altre normative dell'Unione.
Quando adotta un atto delegato a norma del presente paragrafo la Commissione tiene conto dell'impatto socioeconomico dell'introduzione, della modifica o della soppressione di un'esenzione alla restrizione dell'impiego di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente nei tipi di veicoli, compresa la disponibilità di alternative e l'impatto sull'ambiente e sulla salute umana durante l'intero ciclo di vita dei veicoli.
7. Su richiesta della Commissione, l'Agenzia elabora entro 12 mesi una relazione, basata, tra l’altro, su un'ampia consultazione dei portatori di interessi, sulla fattibilità tecnica ed economica di alternative alle esenzioni esistenti elencate nell'allegato IV e, sulla base di tale valutazione, la proposta motivata di modifica specifica dell'esenzione.
8. Non appena riceve la richiesta della Commissione, l'Agenzia pubblica sul suo sito web l'avviso di prossima preparazione di una relazione sull'eventuale modifica di un'esenzione di cui all'allegato IV e invita gli Stati membri e tutte le parti interessate a presentare osservazioni entro 12 settimane dalla data di pubblicazione di tale avviso. L'Agenzia pubblica sul proprio sito web tutte le osservazioni ricevute dagli Stati membri e dalle parti interessate.
9. Entro 12 mesi dalla presentazione della relazione di cui al paragrafo 7 alla Commissione, il comitato per l'analisi socioeconomica dell'Agenzia, istituito a norma dell'articolo 76, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1907/2006, adotta un parere sulla relazione e sulle modifiche proposte. L'Agenzia trasmette senza indugio tale parere alla Commissione.