
Decreto Direttoriale MASE 7 agosto 2026 n. 82 / Regole operative attuazione FER X - Qalifica preliminare dal 25 Agosto e per 1a procedura competitiva entro 30 Settembre 2026
ID 26872 | 10 Agosto 2026 / Allegato
Approvate le Regole operative che forniscono informazioni generali per garantire la corretta attuazione del DM 18 giugno 2026 - Tempistiche
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Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato le Regole Operative del DM FER X Definitivo (DM 18 giugno 2026), con apposito Decreto Direttoriale MASE 7 agosto 2026 n. 82.
Le Regole Operative forniscono le informazioni necessarie per la corretta attuazione di quanto previsto dal DM FER-X Definitivo (DM 18 giugno 2026), con particolare riferimento alle modalità e alle tempistiche per la presentazione delle richieste e per il riconoscimento della qualifica preliminare, requisito propedeutico alla partecipazione alle procedure competitive.
Il FER X Definitivo garantisce continuità al quadro normativo introdotto col FER X Transitorio (DM 30 dicembre 2024 n. 457) e prevede l'assegnazione di un contingente massimo di 37,15 GW di nuova capacità rinnovabile. Inoltre, per agevolare la partecipazione alle procedure competitive, sarà sempre possibile richiedere la qualifica preliminare.
Per gli impianti con potenza superiore a 1 MW, la partecipazione alle procedure competitive è subordinata al conseguimento della qualifica preliminare e alla presentazione della manifestazione di interesse. Ulteriori dettagli saranno resi disponibili attraverso successivi aggiornamenti delle Regole.
Sarà possibile presentare la richiesta di qualifica preliminare tramite il Portale FER-X Definitivo a partire dal 25 agosto 2026.
Si ricorda inoltre che, ai fini della partecipazione alla prima procedura competitiva, la richiesta di qualifica preliminare dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2026. Per le istanze trasmesse entro tale termine, il GSE garantisce la comunicazione dell'esito dell'istruttoria in tempo per la partecipazione a tale procedura, fatti salvi eventuali casi di sospensione dei termini procedimentali dovuti a richieste di integrazioni documentali, all'emissione di un preavviso di rigetto o ad altre cause non imputabili al GSE.
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Art. 1 (Approvazione delle Regole operative GSE)
1. Sono approvate le Regole operative che forniscono informazioni generali per garantire la corretta attuazione del DM 18 giugno 2026 e disciplinano le modalità e le tempistiche di presentazione e riconoscimento della qualifica preliminare propedeutica alla partecipazione alle procedure competitive. Le Regole operative, elaborate e trasmesse dal GSE ai sensi dell’articolo 13 del DM 18 giugno 2026, sono allegate al presente decreto direttoriale (Allegati 1 e 2) del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Esclusivamente per la partecipazione alla prima procedura competitiva, in deroga al termine previsto dalle regole operative di cui al comma 1, per la valutazione delle richieste di qualifica preliminare, la data ultima di presentazione delle medesime richieste, ai fini dell’ottenimento dell’esito in tempo utile per la partecipazione alla prima procedura, è fissata al 30 settembre 2026.
Resta fermo che l’eventuale ritardo nel conseguimento della qualifica non è imputabile al GSE nei casi di sospensione dei termini previsti dalla Regole operative
Art. 2 (Progressione temporale delle procedure)
1. Ai sensi dell’articolo 7 comma 1, lettera a) del DM 18 giugno 2026, è approvata la progressione temporale delle procedure articolata per tecnologia e tipologia, secondo il formato riportato nelle seguenti tabelle:
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N. Procedura
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Calendario
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Tecnologia |
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1
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dicembre 2026
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Fotovoltaico
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Eolico
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Idroelettrico
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Gas residuati dai processi di depurazione
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2
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marzo 2027
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Fotovoltaico
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Eolico
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Idroelettrico
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|
Gas residuati dai processi di depurazione
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3
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giugno 2027
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Fotovoltaico
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|
Eolico
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Idroelettrico
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|
Gas residuati dai processi di depurazione
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4
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settembre 2027
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Fotovoltaico
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|
Eolico
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Idroelettrico
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Gas residuati dai processi di depurazione
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5
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dicembre 2027
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Fotovoltaico
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Eolico
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Idroelettrico
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|
Gas residuati dai processi di depurazione
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6
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marzo 2028
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Fotovoltaico
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|
Eolico
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|
Idroelettrico
|
|
Gas residuati dai processi di depurazione
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7
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giugno 2028
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Fotovoltaico
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|
Eolico
|
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Idroelettrico
|
|
Gas residuati dai processi di depurazione
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Tabella 1 Procedure ai sensi dell’articolo 5 del DM 18 giugno 2026
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N. Procedura
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Calendario
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Tecnologia
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1
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dicembre 2026
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Fotovoltaico
|
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Eolico
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2
|
giugno 2027
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Fotovoltaico
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Eolico
|
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3
|
dicembre 2027
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Eolico
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4
|
marzo 2028
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Fotovoltaico
|
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Eolico
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Tabella 2 – Procedure ai sensi dell’articolo 6 del DM 18 giugno 2026
1. La progressione temporale di cui al comma 1 potrà essere modificata con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica sulla base degli esiti delle procedure precedenti e dell’eventuale esaurimento dei contingenti.
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Descrizione |
Lingua |
Dimensioni |
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